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Articoli 03/08/2007

da "il Centauro" - Dalla confisca al fermo amministrativo dei veicoli a due ruote del conducente senza casco

 

Dal 3 0ttobre 2006, in forza dell’art. 2 comma 168 del D.L. 3.10.2006 n. 262, convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286, al conducente di un veicolo a due ruote sprovvisto di casco protettivo, è comminata la sanzione pecuniaria da euro 70,00 a euro 285,00 e il conseguente fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. La modifica normativa dell’art. 171 del codice della strada era stata chiesta da più parti. Il Decreto Legge 262/2006 ha recepito quindi le istanze che con forza provenivano da tutti gli ambienti giuridici e dagli operatori del diritto. Prima della riforma, il conducente sorpreso senza casco protettivo subiva la confisca del veicolo. La severità della norma ora modificata ha fatto sorgere non pochi dubbi sulla sua costituzionalità sol che si consideri che se la finalità del casco protettivo è la salvaguardia pisco-fisica del conducente, non si comprendeva come invece il guidatore di un autoveicolo sprovvisto ad esempio di cintura di sicurezza (anch’essa finalizzata alla incolumità psico-fisica), non subiva invece la confisca dell’autoveicolo. Questa indubbia disparità di trattamento, ha indotto molti Giudici di Pace a sollevare la questione di rilevanza costituzionale dinanzi al Giudice delle Leggi ma, a seguito della riforma, la Corte Costituzionale non si è più pronunciata. E’ pacifico quindi che dal 3 ottobre 2006, il conducente di veicolo a due ruote sorpreso senza casco, subirà la sanzione pecuniaria e il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Il nodo giuridico da sciogliere, riguarda i procedimenti di opposizione alla confisca instauratisi dinanzi ai Giudici di Pace prima del Decreto Legge 262/2006. E’ necessario esaminare due ipotesi distinte.
1) Sentenza già emessa dal Giudice di Pace, ma non ancora passata in giudicato alla data dell’entrata in vigore della riforma. Si faccia il caso che il conducente sorpreso senza casco abbia presentato opposizione alla confisca del veicolo a due ruote dinanzi al Giudice di Pace. Normalmente, tranne casi particolari, il Giudice di Pace avrà rigettato l’opposizione e confermato la confisca. Ma se la sentenza non è ancora passata in giudicato, perché ad esempio non notificata, che diritti avrà l’utente alla luce della modifica normativa nel frattempo intervenuta ? Non v’è dubbio che è ancora competente sulla confisca la Prefettura del luogo della commessa violazione. L’utente, a mio modesto avviso, dovrà inoltrare domanda alla Prefettura e chiedere la restituzione del veicolo giustificandola con l’esistenza della nuova normativa. La Prefettura, però, a sua volta potrà accogliere l’istanza e quindi restituire il veicolo oppure rigettarla. Nel caso di rigetto, non v’è ulteriore dubbio che la Prefettura emetterà un’ordinanza-ingiunzione, a sua volta impugnabile dinanzi il Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica.
2) Procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della riforma. Per i procedimenti pendenti, invece, valgano alcune brevi considerazioni. A onor del vero, il secondo comma dell’art. 1 della Legge 689/1981 specifica senza equivoci che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. Applicando alla lettera tale principio di legalità, anche in presenza della nuova normativa meno severa che prevede il fermo e non la confisca, per le infrazioni compiute prima della riforma si applicherebbe la confisca (principio ribadito pressoché costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione; vedi ex multis Cass. civ., Sez.
I, 27/06/2006, n.14828 in Mass. Giur. It., 2006 secondo la quale ‘In materia di illeciti amministrativi, l’adozione, risultante dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, comporta l’assoggettamento del comportamento, rilevante anche ai fini della prescrizione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - a ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell’applicazione analogica dell’opposta regolamentazione di cui all’art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.’). Se ci fossimo trovati dinanzi a un illecito penale, secondo quanto dispone l’art. 2 comma 4 c.p., sarebbe applicabile la legge successiva più favorevole. Secondo la Cassazione, invece, in presenza di illecito amministrativo non si applica la legge successiva più favorevole. Lo scrivente non condivide tale principio della inapplicabilità della legge più favorevole in presenza di illeciti amministrativi. Non può disconoscersi che il Legislatore, proprio perché considerata norma che prevedeva una assoluta sproporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione conseguente, ha trasformato la confisca in fermo amministrativo. Si faccia il caso che un individuo, il 2 ottobre 2006, sia stato sorpreso senza casco e abbia subito la confisca del veicolo; il giorno dopo, 3 ottobre 2006, un altro individuo, anch’esso sorpreso senza casco, avrà subito invece solo il fermo amministrativo e già il 2 dicembre 2006 riavrà nella sua disponibilità il veicolo: il primo individuo sarà privato della proprietà del suo veicolo e il secondo individuo no. Sarebbe illogico negare che siamo in presenza di una forte ed ingiustificata disparità di trattamento, vigente la nuova normativa. Se il cittadino utente non percepisce la sanzione per l’illecito commesso come “giusta e proporzionata”, o subisce una forte disparità di trattamento in presenza di identiche situazioni giuridiche con altri soggetti, non deve negarsi che il sistema sanzionatorio vigente suscita almeno forti perplessità. La diversità della sanzione, così diversa rispetto al tempo della commissione dell’infrazione, non raggiunge certamente lo scopo suo proprio, punitivo e preventivo nello stesso tempo. Con buona pace delle migliori dottrine sulla finalità della pena e del sistema sanzionatorio. Nella pratica, dunque, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, per lo scrivente dovrà applicarsi la sanzione del fermo amministrativo e non della confisca, applicando conseguentemente la sanzione pecuniaria e ordinando la immediata restituzione del veicolo al proprietario se sono stati superati i sessanta giorni (e matematicamente sarà così) tra l’opposizione alla confisca e la sentenza del Giudice.

Avv. Prof. Carlo Crapanzano
 

Da “Il Centauro”, n.113

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Venerdì, 03 Agosto 2007
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