Venerdì 19 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 02/08/2007

Ciclomotori truccati, la Cassazione riporta l’ordine. La Suprema Corte annulla la sentenza di un GDP che aveva annullato la confisca disposta dopo un accertamento su un motorino elaborato

Breve inchiesta de Il Centauro sulle “Trasformazioni Facili”

ROMA - “Truccare” è un verbo comune, ed è usato solitamente per indicare la cosmesi femminile. Ma la voce ha da sempre un doppio significato, che riporta al gergo motoristico, quando del propulsore “si modificano impianti o parti di esso, abusivamente o con autorizzazione dell’autorità competente, per aumentarne il rendimento, specialmente in gare sportive”. Il dizionario De Agostini, che abbiamo consultato, recita più o meno così. Dunque, “abusivamente”. Si vede che la Cassazione è ben informata, e con la sentenza n. 6885, emessa il 22 marzo scorso dalla sua Seconda Sezione Civile, ha sancito che “…se un figlio minorenne modifica le caratteristiche del proprio motorino per ottenerne una maggiore velocità, la responsabilità è sempre del genitore”. Ma qual è l’antefatto? Ad un papà di Padova la Polizia Municipale notifica un provvedimento di confisca del ciclomotore del figlio, ovviamente minorenne, pizzicato in sella ad un piccolo mostro monomarcia. Si tratta di uno scooter, un normalissimo ciclomotore spinto da un motore di 48cc, al quale il giovanotto - desideroso di aumentarne le prestazioni - aveva eseguito alcune modifiche strutturali tali da fargli superare agevolmente i 45 km/h stabiliti dal codice. Pochini, in effetti, ma là sopra c’è un ragazzino - magari col casco jet sulle “sei e mezzo” - e già un impatto a quella ridicola velocità implica il serio rischio di un esito fatale. Comunque, la Polizia Municipale testa il motorino sui rulli e procede secondo quanto prescritto dal codice della strada (articolo 97), confiscandolo e notificando il provvedimento al genitore, il quale impugna la serie di atti e propone opposizione al giudice di pace di Cittadella: nella sua memoria difensiva, sostiene di non essere stato sostanzialmente in grado, per la contingenza dei fatti, di poter vigilare compiutamente sull’operato del figlio. Lui, il “truccatore”, è di fatto domiciliato presso i nonni, dopo lo scioglimento del matrimonio dei genitori, ed essendo il motorino incriminato nella sola ed esclusiva disponibilità dell’adolescente, non gli è stato possibile accorgersi che la sostituzione di carburatore, espansione e silenziatore e tutto quello che in più era stato fatto per aumentare le prestazioni, aveva alterato le caratteristiche costruttive del veicolo. Il giudice di pace aveva accolto in pieno la tesi difensiva, ed aveva immediatamente annullato l’ordinanza emessa dal Prefetto che disponeva la confisca (per la distruzione) dello scooter, che avendo superato i limiti previsti dall’articolo 52 era di fatto divenuto un motociclo, andando peraltro soggetto alla disciplina riguardante la patente di guida (articolo 116) ed età (articolo 115). L’Autorità Amministrativa, sulla scorta di precedenti pronunciamenti della Suprema Corte ha però deciso di non fermarsi alle determinazioni del primo grado di giudizio, impugnando a sua volta la decisione del GDP e depositando una ricca serie di considerazioni in piazza Cavour, e dopo un’attenta valutazione del caso in esame la Cassazione ha ripristinato la confisca dello scooter. “…Qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini modificato”. Il che suona più o meno come un rimprovero al genitore destinatario del provvedimento, che se non è stato in grado di sapere cosa facesse il figlio - aggiungiamo noi - non ha avuto un comportamento in linea col suo ruolo di educatore e garante dell’incolumità del ragazzo. Perché di questo stiamo parlando: del rispetto di una norma che tutela l’incolumità dell’utente, in questo caso il minore. Ma come si può truccare un motorino? Come fa un ragazzino di 14 o 15 anni a decidere autonomamente di “trasformare” un ciclomotore in un piccolo missile? La risposta è semplice. Abbiamo usato il verbo “trasformare” non a caso: da sempre, infatti, gran parte dei negozi specializzati forniscono una vasta gamma di “trasformazioni” - perché è così che si chiamano - in grado di modificare radicalmente ciò che nel motore termico, sia questo a 2 o 4 tempi, è in grado di aumentare le prestazioni. Lo si faceva una volta per le Vespe, con kit completi in grado di trasformare una normale ET50 in vere e proprie 125 da competizione, e persino i leggerissimi Piaggio Ciao godevano delle attenzioni di molte aziende meccaniche (alcune notissime ancora oggi) in grado di maggiorare la cilindrata fino a 75cc, con l’aggiunta di carburatori a doppio corpo (21mm anziché 14,12), pacchi lamellari studiati ad hoc, sostituzione dei giglair e utilizzo di sistemi di scarico particolari fino al gioco dei rapporti. La difficoltà era la messa a punto, ma una volta trovato il giro giusto, quei ronzini a pedali superavano agevolmente i 100 all’ora e finivi col vederli sfrecciare senza cavalletti e parafanghi, magari coi mattoni sulle forcelle per non farli impennare di potenza. In quel giro chi cominciava, “finiva” col non smettere più: partivi truccando le vespine o i motorini a marce, per poi elaborare anche i 125 e via fino ai 350 ed oltre: molti si sono arricchiti, altri non sono andati oltre l’adolescenza, ma tutti sempre impegnati a cercare prestazioni maggiori solo in velocità e nessuno a consigliare che forse era il caso di mettere magari anche un freno più potente. Impossibile, anche allora, che un genitore non si accorgesse di ciò che il figlio faceva. Qualcuno ordinava di smontare, i più severi arrivavano anche a togliere il motorino ai figli, ma la tolleranza si è sempre dimostrata cattiva consigliera. Oggi, con i nuovi scooter, è cambiato ben poco: al rivenditore arrivano con i cosiddetti “fermi”, ma capita spesso che proprio alla consegna - quando si fissa l’appuntamento per il primo tagliando - venga prospettata ai genitori la possibilità di rimuovere quei “morsi”, gli unici capaci di tenerli sotto la soglia dei 45 orari. Ovviamente servirà una firmetta degli esercenti la potestà, per l’esclusione di responsabilità di chi li ha prima imboniti e poi convinti, magari per attirare di nuovo il ragazzino a comprare pezzi per aumentare ancora la velocità e così il “primo” motorino dopo il “primo” tagliando, inaugura un lungo elenco di molte altre “prime” trasgressioni. Un giro su internet ed il novello utente della strada sa subito come muoversi; ecco un esempio di cosa si trova su un forum: “Salve a tutti possiedo uno scooter Scarabeo 50 a 4 tempi elaborato nel seguente modo: variatore malossi multivar, frizione malossi fly clutch, rulli malossi 4.8, cinghia ergal blu. Lo scooter accelera ottimamente, passo tranquillamente gli Zip 4 tempi le Vespe 4 tempi e sopratutto i Liberty… solo una cosa non mi convince… La velocità prende solo 80 km/h , subitissimo però secondo voi e normale ? o dovrebbe avere una velocita max + elevata?” Poco dopo arriva la risposta: “ma guarda ke non hai un’elaborazione pesante… Per capirci la frizione è solo per le partenze, la cinghia non dà quasi niente di apprezzabile. L’unico è il variatore... cmq se vuoi + prestazioni c’è la trasformazione Polini (cilindro + pistone maggiorati) ke porta la cilindrata a circa 75cc e una potenza massima di 6,5cv. Volendo ci sono anke marmitta apposta per i 4t”. Abbiamo corretto una serie di strafalcioni grammaticali per renderlo pubblicabile, ma il gergo pare quello di un paddock della MotoGP. Dunque, a mettere tutti quei pezzi nuovi, ci vogliono anche soldi e questo la Cassazione lo sa benissimo. “Il tipo di violazione in discorso - e torniamo alla sentenza 6685 - non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto anche conto che trattasi di un’operazione non inusuale e la cui facile realizzabilità è notoria. Né può - conclude la Suprema Corte - il genitore esercente la potestà eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella medesima città”. Il genitore, lasciatecelo dire, avrebbe fatto bene ad educare meglio il proprio figlio, anziché ricorrere contro chi gliel’ha fatto tornare a casa, vivo. (ASAPS)

Da “Il Centauro”, n. 113

© asaps.it

di Lorenzo Borselli

Da "il Centauro"
Giovedì, 02 Agosto 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK