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Giurisprudenza 27/07/2007

Giurisprudenza di merito - Patente - Revoca e sospensione - Revoca - Automobilista a cui sia stato impiantato un pacemaker – Esclusione

(Tar Toscana, sez. I, 12 Febbraio 2007, n. 167)

Non può essere revocata la patente di categoria B all’automobilista a cui sia stato impiantato un pace-maker qualora il parere medico richiesto non risulti sufficientemente motivato.

Ritenuto che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’ado­zione di una decisione in forma semplificata;

Considerato che il ricorrente ha impugnato la de­cisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto av­verso la revoca della patente di guida per inidoneità fisica;

Considerato che la predetta decisione e motivata con riferimento al giudizio medico emesso dall’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Fi­renze, in cui si rileva «scompenso cardiaco, impianto di PM - ICD biventricolare, recente episodio (feb­braio 2006) di tachicardia ventri colare, affezione e dispositivo non compatibili con la normativa della si­curezza stradale»;

Considerato che la presenza del dispositivo (im­piantato ai fini di prevenzione primaria) dal febbraio 2004 non era stata inizialmente ritenuta di per se in­compatibile con la patente di cat. B dalla Commis­sione medica locale di Prato, che nella seduta del 27 marzo 2005 aveva riconosciuto l’idoneità;

Ritenuto che sia stata decisiva nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione la considerazione della recente attivazione del dispositivo, espressamente citata sia nel verbale 7 aprile 2006 della Commissione medica locale di Prato che nel verbale 25 luglio 2006 della Commissione medica dell’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Firenze;

Vista la relazione in data 13 aprile 2006 del Di­rettore dell’U.O. Cardiologia dell’ Ospedale S.M. An­nunziata di Bagno a Ripoli, in cui si precisa che in occasione dell’evento del 28 febbraio 2006 il dispositivo ha agito non con una defibrillazione, ma con un «pacing antitachicardico» e si conclude per l’idoneità alla guida;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria dell’ Il gennaio 2007;

Considerato che sono stati richiesti chiarimenti (integrati da un estratto dalle istruzioni della casa produttrice) sulle caratteristiche del dispositivo in concreto impiantato (pace-makcer implantable car­dioverter defibrillator) e sul tipo di terapia elettrica dallo stesso erogata sia in funzione antibradicardica che in funzione antitachicardica, con particolare ri­guardo ai casi di utilizzazione dello shock elettrico (riconosciuto pericoloso per la guida in quanto pos­sibile causa di sobbalzi e di disorientamento) e dell’aumento della frequenza della semplice stimola­zione (non avvertibile dal paziente);

Visto l’estratto dal manuale della casa produttrice «Guidant» (allegato alla relazione integrativa in data 1° febbraio 2007, depositata il 5 febbraio 2007), da cui risulta confermato che il dispositivo in questione, in funzione antitachicardica, eroga:

a) piccoli e veloci impulsi di stimolazione, non av­vertibili o appena avvertibili ma indolori, in caso di aritmia veloce, ma regolare (funzione di stimolazione antitachicardica);

b) shock a energia bassa o moderata, leggermente fastidioso, in caso di aritmia molto veloce, ma rego­lare (funzione di cardioversione);

c) shock ad alta energia con contraccolpo nel to­race in caso di aritmia molto irregolare e veloce (fun­zione di defibrillazione);

Considerato che la decisione impugnata e il parere tecnico richiamato non risultano sufficientemente motivati, in quanto non distinguono fra i tre possibili tipi di intervento del dispositivo in funzione antita­chicardica e non tengono conto del fatto che l’episo­dio del 28 febbraio 2006 e riconducibile all’ipotesi sub a);

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che la decisione impugnata debba essere annullata, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per dichia­rare compensate tra le parti le spese del giudizio;

Per questi motivi il Tribunale amministrativo re­gionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e an­nulla la decisione impugnata, salve ulteriori determi­nazioni dell’Amministrazione. Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


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Venerdì, 27 Luglio 2007
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