Non può essere revocata la patente di categoria B all’automobilista
a cui sia stato impiantato un pace-maker qualora il
parere medico richiesto non risulti sufficientemente motivato. Considerato che il ricorrente ha
impugnato la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso
la revoca della patente di guida per inidoneità fisica; Considerato che la predetta
decisione e motivata con riferimento al giudizio medico emesso dall’Unità
sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Firenze, in
cui si rileva «scompenso cardiaco, impianto di PM - ICD biventricolare, recente
episodio (febbraio 2006) di tachicardia ventri colare, affezione e dispositivo
non compatibili con la normativa della sicurezza stradale»; Considerato che la presenza del
dispositivo (impiantato ai fini di prevenzione primaria) dal febbraio
2004 non era stata inizialmente ritenuta di per se incompatibile con la
patente di cat. B dalla Commissione medica locale di Prato, che nella seduta
del 27 marzo 2005 aveva riconosciuto l’idoneità; Ritenuto che sia stata decisiva
nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione la considerazione della
recente attivazione del dispositivo, espressamente citata sia nel verbale 7
aprile 2006 della Commissione medica locale di Prato che nel verbale 25 luglio
2006 della Commissione medica dell’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie
dello Stato di Firenze; Vista la relazione in data 13
aprile 2006 del Direttore dell’U.O. Cardiologia dell’ Ospedale S.M. Annunziata
di Bagno a Ripoli, in cui si precisa che in occasione dell’evento del 28 febbraio 2006 il
dispositivo ha agito non con una defibrillazione, ma con un «pacing antitachicardico»
e si conclude per l’idoneità alla guida; Vista l’ordinanza presidenziale
istruttoria dell’ Il gennaio 2007; Considerato che sono stati richiesti
chiarimenti (integrati da un estratto dalle istruzioni della casa produttrice)
sulle caratteristiche del dispositivo in concreto impiantato (pace-makcer
implantable cardioverter defibrillator) e sul tipo di
terapia elettrica dallo stesso erogata sia in funzione antibradicardica che in
funzione antitachicardica, con particolare riguardo ai casi di utilizzazione
dello shock elettrico (riconosciuto pericoloso per la guida in quanto
possibile causa di sobbalzi e di disorientamento) e dell’aumento della
frequenza della semplice stimolazione (non avvertibile dal paziente); Visto l’estratto dal manuale della
casa produttrice «Guidant» (allegato alla relazione integrativa in data 1°
febbraio 2007, depositata il 5 febbraio 2007), da cui risulta confermato che il
dispositivo in questione, in funzione antitachicardica, eroga: a) piccoli e veloci impulsi di
stimolazione, non avvertibili o appena avvertibili ma indolori, in caso di
aritmia veloce, ma regolare (funzione di stimolazione antitachicardica); b) shock a energia bassa o moderata,
leggermente fastidioso, in caso di aritmia molto veloce, ma regolare
(funzione di cardioversione); c) shock ad alta energia
con contraccolpo nel torace in caso di aritmia molto irregolare e veloce (funzione
di defibrillazione); Considerato che la decisione
impugnata e il parere tecnico richiamato non risultano sufficientemente
motivati, in quanto non distinguono fra i tre possibili tipi di intervento del
dispositivo in funzione antitachicardica e non tengono conto del fatto che
l’episodio del 28 febbraio 2006 e riconducibile all’ipotesi sub a); Ritenuto che il ricorso debba
essere accolto e che la decisione impugnata debba essere annullata, salvi
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; Ritenuto che sussistano giusti
motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio; Per questi motivi il Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla
la decisione impugnata, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate. Ordina che la sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa. |
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