Premessa
Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2007, n. 97, è stato pubblicato
il decreto indicato in oggetto, con il quale sono state definite le procedure
per l’approvazione (omologazione ovvero accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione), per l’immatricolazione, per la guida e per i controlli periodici
dei trenini turistici.
Con lo stesso decreto sono state, inoltre, stabilite le disposizioni
transitorie per i trenini turistici già approvati o già immessi in
circolazione.
Nel rinviare al citato provvedimento normativo - in particolare ai relativi allegati
- ed al D.M. 2 maggio 2001, n. 277 per quanto riguarda le procedure di
omologazione dei trenini turistici, con la presente si forniscono le necessarie
istruzioni operative per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione (c.d. unico esemplare), per l’immatricolazione e per il controllo
periodico dei trenini di cui trattasi.
Le immatricolazioni di eventuali trenini turistici già approvati ovvero per i
quali sia stata presentata domanda di approvazione prima dell’entrata in vigore
del D.M. 55/2007, saranno autorizzate da questa Direzione secondo la previgente
prassi.
Si ritiene opportuno evidenziare che la conduzione dei trenini turistici deve
essere effettuata da un dipendente della ditta o impresa intestataria ovvero da
un membro della collettività, in possesso dei requisiti e delle abilitazioni
previsti dalle norme vigenti.
1. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
L’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell’art.
75 del Codice della strada, è effettuato dai competenti Centri Prova
autoveicoli. Gli stessi Centri provvedono al riconoscimento dei requisiti
tecnici di idoneità alla circolazione dei trenini turistici immessi in
circolazione o approvati in uno Stato estero ovvero alle verifiche di
adeguamento, a norma dell’art. 12, comma 3, del D.M. 15 marzo 2007, n. 55, dei
trenini già in circolazione prima dell’entrata in vigore dello stesso D.M..
In relazione a questi ultimi, possono verificarsi le seguenti tipologie di
richieste:
a) adeguamento di complessi di veicoli, già autorizzati alla circolazione,
costituiti da un autoveicolo con al massimo tre rimorchi;
b) l’aggiunta di uno o di due rimorchi a complessi di veicoli costituiti da un
solo rimorchio.
Nel primo caso, trattandosi di complessi già autorizzati alla circolazione
nella configurazione risultante dai documenti di circolazione, gli accertamenti
saranno limitati, in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/2007, alla
verifica dell’adeguamento concernente i valori massimi della velocità, delle
masse e delle dimensioni di cui, rispettivamente, ai punti 1.8 – 1.6 -1.2 - 1.3
– 1.4 – 1.7 dell’allegato A al D.M. 55/2007. Inoltre, per evidenti ragioni di
tutela della sicurezza della circolazione stradale, gli stessi veicoli dovranno
essere adeguati alle prescrizioni di cui al punto 3 del citato allegato.
Nel secondo caso l’accertamento dovrà essere condotto, oltre che alla verifiche
di quanto specificato per il primo caso, anche in relazione alla prescrizioni
di cui ai punti 9 (frenatura), 44 (masse e dimensioni) e 50 (dispositivi di
attacco), di cui all’allegato B del D.M. 55/2007. In questo caso i rimorchi
aggiunti, se non siano stati già stati riconosciuti idonei alla circolazione,
ancorché quali rimorchi di riserva, dovranno essere conformi alle prescrizioni
di cui al più volte citato D.M. 55/2007.
2. Immatricolazione
I trenini turistici possono essere immatricolati ad uso di terzi ovvero in uso
proprio.
Al fine dell’immatricolazione, gli interessati (ditte, imprese ed altre
collettività) possono disporre dei trenini turistici a titolo di proprietà
piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con
patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del
C.d.S..
2.1 Uso di terzi
I trenini turistici sono immatricolati ad uso di terzi quale servizio di linea
per trasporto di persone. L’immatricolazione, in tal caso, è subordinata,
secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 55/2007, all’autorizzazione del
competente Ente territoriale, al quale spetta, tra l’altro, la verifica e
l’approvazione del percorso.
Sulla carta di circolazione dei trenini turistici immatricolati ad uso di terzi
dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione, nonché il percorso
consentito.
2.2 Uso proprio
I trenini turistici possono essere immatricolati in uso proprio allorché il
loro utilizzo avvenga nell’esercizio di una attività di trasporto senza fini di
lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte
dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui
interesse l’attività stessa venga eventualmente svolta.
L’immatricolazione ad uso proprio è autorizzata dall’Ufficio Motorizzazione
civile competente per territorio, in relazione alla sede del richiedente, ed è
subordinata al nulla osta del competente Ente territoriale in relazione alla
verifica e all’approvazione del percorso.
I soggetti sopra indicati possono utilizzare i trenini turistici in uso proprio
per soddisfare le esigenze di trasporto strettamente connesse all’attività
principale.
Possono beneficiare di tale trasporto soltanto le persone, o le categorie di
persone, individuate al momento dell’immatricolazione e che abbiano un rapporto
contrattuale con l’intestatario della carta di circolazione (ad esempio:
dipendenti o clienti); durante il trasporto, dette persone devono essere munite
di un documento atto a dimostrare il rapporto contrattuale con l’intestatario
della carta di circolazione.
I trenini turistici immatricolati in uso proprio dovranno portare in modo ben
visibile sulla fiancata o sul frontale della carrozzeria – mediante iscrizione
incorporata o applicata permanentemente – l’indicazione della ditta, impresa o
collettività a nome della quale gli stessi complessi di veicoli sono
immatricolati.
Per l’immatricolazione in uso proprio, alle richieste di immatricolazione,
devono essere, tra l’altro, allegati:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del
d.P.R. n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza,
attestante l’iscrizione presso il registro delle imprese e l’oggetto sociale
dell’impresa od in alternativa, in caso di altro tipo di collettività, copia
fotostatica dello statuto e dell’atto costitutivo;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza,
attestante:
a. le persone, o le categorie di persone, che possono beneficiare del trasporto
e le esigenze strettamente connesse all’attività principale svolta dai predetti
soggetti,
b. che l’attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito;
c. che il complesso di veicoli riporta sulla fiancata o sulla testata
l’indicazione del soggetto richiedente l’immatricolazione;
3) nulla osta dell’ente territoriale competente, analogamente a quanto previsto
per i servizi di linea, per la verifica e l’approvazione del percorso.
Sulla carta di circolazione dei trenini turistici immatricolati ad uso proprio
sono annotati la limitazione del trasporto esclusivo delle persone, come sopra
indicato e l’itinerario approvato dall’Ente locale competente.
3. Revisione
A norma del combinato disposto dell’ art. 6 e dell’art. 12, comma 4 del D.M.
55/2007 i trenini turistici sono sottoposti a revisione annuale presso gli
Uffici motorizzazione civile a partire dall’anno 2008, secondo le modalità
stabilite dall’art. 80 del Codice della strada.
Pertanto, la prima revisione dovrà essere effettuata, nel corso dell’anno 2008,
entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni
anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima
revisione.
L’obbligo di revisione annuale riguarda anche i rimorchi autorizzati a
costituire riserva per i complessi di veicoli già in circolazione. In sede di
revisione, i suddetti rimorchi di riserva devono essere agganciati alla motrice
con la quale ne è stata autorizzata la circolazione.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI) |