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Circolari 05/07/2007

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 15 marzo 2007, n. 55: “Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici”

(Circolare Prot. Div6 63717/23.40.08 del 04 luglio 2007)

Premessa
Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2007, n. 97, è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, con il quale sono state definite le procedure per l’approvazione (omologazione ovvero accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione), per l’immatricolazione, per la guida e per i controlli periodici dei trenini turistici.
Con lo stesso decreto sono state, inoltre, stabilite le disposizioni transitorie per i trenini turistici già approvati o già immessi in circolazione.
Nel rinviare al citato provvedimento normativo - in particolare ai relativi allegati - ed al D.M. 2 maggio 2001, n. 277 per quanto riguarda le procedure di omologazione dei trenini turistici, con la presente si forniscono le necessarie istruzioni operative per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (c.d. unico esemplare), per l’immatricolazione e per il controllo periodico dei trenini di cui trattasi.
Le immatricolazioni di eventuali trenini turistici già approvati ovvero per i quali sia stata presentata domanda di approvazione prima dell’entrata in vigore del D.M. 55/2007, saranno autorizzate da questa Direzione secondo la previgente prassi.
Si ritiene opportuno evidenziare che la conduzione dei trenini turistici deve essere effettuata da un dipendente della ditta o impresa intestataria ovvero da un membro della collettività, in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previsti dalle norme vigenti.

1. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
L’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell’art. 75 del Codice della strada, è effettuato dai competenti Centri Prova autoveicoli. Gli stessi Centri provvedono al riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in uno Stato estero ovvero alle verifiche di adeguamento, a norma dell’art. 12, comma 3, del D.M. 15 marzo 2007, n. 55, dei trenini già in circolazione prima dell’entrata in vigore dello stesso D.M..
In relazione a questi ultimi, possono verificarsi le seguenti tipologie di richieste:
a) adeguamento di complessi di veicoli, già autorizzati alla circolazione, costituiti da un autoveicolo con al massimo tre rimorchi;
b) l’aggiunta di uno o di due rimorchi a complessi di veicoli costituiti da un solo rimorchio.
Nel primo caso, trattandosi di complessi già autorizzati alla circolazione nella configurazione risultante dai documenti di circolazione, gli accertamenti saranno limitati, in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/2007, alla verifica dell’adeguamento concernente i valori massimi della velocità, delle masse e delle dimensioni di cui, rispettivamente, ai punti 1.8 – 1.6 -1.2 - 1.3 – 1.4 – 1.7 dell’allegato A al D.M. 55/2007. Inoltre, per evidenti ragioni di tutela della sicurezza della circolazione stradale, gli stessi veicoli dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al punto 3 del citato allegato.
Nel secondo caso l’accertamento dovrà essere condotto, oltre che alla verifiche di quanto specificato per il primo caso, anche in relazione alla prescrizioni di cui ai punti 9 (frenatura), 44 (masse e dimensioni) e 50 (dispositivi di attacco), di cui all’allegato B del D.M. 55/2007. In questo caso i rimorchi aggiunti, se non siano stati già stati riconosciuti idonei alla circolazione, ancorché quali rimorchi di riserva, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al più volte citato D.M. 55/2007.

2. Immatricolazione
I trenini turistici possono essere immatricolati ad uso di terzi ovvero in uso proprio.
Al fine dell’immatricolazione, gli interessati (ditte, imprese ed altre collettività) possono disporre dei trenini turistici a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del C.d.S..
2.1 Uso di terzi
I trenini turistici sono immatricolati ad uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone. L’immatricolazione, in tal caso, è subordinata, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 55/2007, all’autorizzazione del competente Ente territoriale, al quale spetta, tra l’altro, la verifica e l’approvazione del percorso.
Sulla carta di circolazione dei trenini turistici immatricolati ad uso di terzi dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione, nonché il percorso consentito.

2.2 Uso proprio
I trenini turistici possono essere immatricolati in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell’esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l’attività stessa venga eventualmente svolta.
L’immatricolazione ad uso proprio è autorizzata dall’Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio, in relazione alla sede del richiedente, ed è subordinata al nulla osta del competente Ente territoriale in relazione alla verifica e all’approvazione del percorso.
I soggetti sopra indicati possono utilizzare i trenini turistici in uso proprio per soddisfare le esigenze di trasporto strettamente connesse all’attività principale.
Possono beneficiare di tale trasporto soltanto le persone, o le categorie di persone, individuate al momento dell’immatricolazione e che abbiano un rapporto contrattuale con l’intestatario della carta di circolazione (ad esempio: dipendenti o clienti); durante il trasporto, dette persone devono essere munite di un documento atto a dimostrare il rapporto contrattuale con l’intestatario della carta di circolazione.
I trenini turistici immatricolati in uso proprio dovranno portare in modo ben visibile sulla fiancata o sul frontale della carrozzeria – mediante iscrizione incorporata o applicata permanentemente – l’indicazione della ditta, impresa o collettività a nome della quale gli stessi complessi di veicoli sono immatricolati.
Per l’immatricolazione in uso proprio, alle richieste di immatricolazione, devono essere, tra l’altro, allegati:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante l’iscrizione presso il registro delle imprese e l’oggetto sociale dell’impresa od in alternativa, in caso di altro tipo di collettività, copia fotostatica dello statuto e dell’atto costitutivo;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante:
a. le persone, o le categorie di persone, che possono beneficiare del trasporto e le esigenze strettamente connesse all’attività principale svolta dai predetti soggetti,
b. che l’attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito;
c. che il complesso di veicoli riporta sulla fiancata o sulla testata l’indicazione del soggetto richiedente l’immatricolazione;
3) nulla osta dell’ente territoriale competente, analogamente a quanto previsto per i servizi di linea, per la verifica e l’approvazione del percorso.
Sulla carta di circolazione dei trenini turistici immatricolati ad uso proprio sono annotati la limitazione del trasporto esclusivo delle persone, come sopra indicato e l’itinerario approvato dall’Ente locale competente.

3. Revisione
A norma del combinato disposto dell’ art. 6 e dell’art. 12, comma 4 del D.M. 55/2007 i trenini turistici sono sottoposti a revisione annuale presso gli Uffici motorizzazione civile a partire dall’anno 2008, secondo le modalità stabilite dall’art. 80 del Codice della strada.
Pertanto, la prima revisione dovrà essere effettuata, nel corso dell’anno 2008, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
L’obbligo di revisione annuale riguarda anche i rimorchi autorizzati a costituire riserva per i complessi di veicoli già in circolazione. In sede di revisione, i suddetti rimorchi di riserva devono essere agganciati alla motrice con la quale ne è stata autorizzata la circolazione.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

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Giovedì, 05 Luglio 2007
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