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Circolari 04/07/2007

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Art. 177 c.d.s. - Soggetti legittimati all’utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici supplementari di allarme

Circolare prot.Div6 57014 del 14 giugno 2007

Continuano a pervenire a questa sede richieste di chiarimenti, formulate sia dagli UMC sia da enti ed istituzioni pubbliche e private, in ordine all’ambito soggettivo di applicabilità della norma in oggetto e, nonostante le indicazioni via via fornite da questa Direzione in sede di riscontro ai singoli quesiti, è emersa la percezione di un’ampia disomogeneità di comportamento in materia a livello territoriale.
Con la presente circolare, pertanto, si intendono fornire istruzioni operative generali al fine di una corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l’utilizzo dei dispositivi supplementari in parola.
Dal tenore letterale dell’art. 177, comma 1, c.d.s. deriva che possono essere dotati del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu esclusivamente:
1. gli autoveicoli ed i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio;
2. gli autoveicoli ed i motoveicoli in disponibilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano, nonché degli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
3. le autoambulanze ed i veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi.
Per quanto concerne le fattispecie di cui ai precedenti punti 2 e 3, non sussistono dubbi interpretativi, attesa la specificità dei soggetti ovvero della tipologia di veicoli cui la norma pone espresso riferimento.
Viceversa, con riguardo alla fattispecie di cui al precedente punto 1, si impone la necessità di chiarire quale sia l’effettiva portata applicativa della norma in esame, avendo il legislatore individuato puntualmente le categorie di veicoli che possono dotarsi dei dispositivi supplementari (autoveicoli e motoveicoli) ma non anche i soggetti che possono farne uso.
In merito, tenuto anche conto di una serie di pareri espressi dal Ministero dell’Interno e dal Consiglio di Stato, si fa presente che:
- sebbene l’elencazione contemplata dall’art. 177, comma 1, c.d.s. abbia carattere tassativo, la genericità del richiamo, contenuto nella norma stessa, ai servizi di “polizia” e di “antincendio” è tale da potervi ricomprendere anche i servizi di “protezione civile”;
- le attività di antincendio, di polizia e di protezione civile debbono essere svolte da soggetti pubblici;
- gli organismi privati (es. Associazioni di volontariato, Istituti di vigilanza privata, ecc.), comunque denominati ed ancorché iscritti in appositi registri, albi od elenchi, non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari; ciò anche nel caso in cui cooperino con le competenti autorità pubbliche nell’esercizio di compiti di polizia, nel settore della prevenzione degli incendi e, più in generale, nel settore della protezione civile.
Ciò posto, si evidenzia altresì che l’installazione dei dispositivi supplementari non comporta alcun accertamento tecnico da parte degli UMC; conseguentemente, i veicoli dotati di detti dispositivi non sono soggetti a visita e prova.
Tuttavia, al fine di consentire alle competenti autorità di polizia stradale di poter svolgere i dovuti controlli, è necessario che nella carta di circolazione venga annotato il tipo di servizio o di trasporto cui il veicolo è adibito e che legittima l’utilizzo dei dispositivi stessi; conseguentemente:
a. per le autoambulanze immatricolate in uso proprio, è sufficiente che nelle righe descrittive sia annotata la dicitura “Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività sanitaria” ovvero “Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività non sanitaria”, secondo le istruzioni già impartite al riguardo con circolare prot. n. 43325 del 9 maggio 2007;
b. per i veicoli assimilati alle autoambulanze, è sufficiente che nelle righe descrittive compaia l’annotazione “Veicolo adibito al trasporto di organi” e/o, a seconda dei casi, “Veicolo adibito al trasporto di plasma”;
c. per gli autoveicoli ed i motoveicoli in disponibilità di organismi pubblici, è necessario che nelle righe descrittive sia annotata la dicitura “Veicolo adibito esclusivamente a servizi di ………… - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 c.d.s.” specificando, a seconda dei casi, se si tratta di servizi di polizia, di protezione civile o antincendio; restano esclusi, ovviamente, i veicoli soggetti ad autonomo regime di immatricolazione (es: veicoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, ecc.);
d. per le autoambulanze immatricolate in servizio di noleggio con conducente e gli autoveicoli ed i motoveicoli immatricolati a nome del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano, appare superfluo apporre alcuna specifica dicitura, poiché nella carta di circolazione sono già contenuti gli elementi necessari da cui desumere la legittimazione all’utilizzo dei dispositivi supplementari (tipologia di veicolo, titolo autorizzativo al servizio di noleggio con conducente, qualificazione del soggetto intestatario della carta di circolazione).
Infine, per quanto concerne in particolare l’ipotesi di cui al precedente punto c), gli interessati dovranno indicare la fonte normativa che attribuisce all’organismo pubblico la potestà di esercitare i servizi di polizia, di protezione civile o di antincendio, ovvero produrre copia del provvedimento amministrativo od di altra documentazione (es.: atto costitutivo, statuto, ecc.) utile a comprovare il legittimo esercizio dei predetti servizi.

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Mercoledì, 04 Luglio 2007
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