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Decreti Legge 02/07/2005

isposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (GU n. 151 del 1-7-2005) Testo in vigore dall’1.07.2005

Pubblicato nella G.U. n. 151 del 1° luglio, il testo del Decreto Legge che detta le nuove disposizioni per il conseguimento del patentino per i maggiorenni.
L’articolo 5 del DL, modifica alcuni commi dell’art. 116 del Codice della Strada
 (Clicca per andare all’art. 5)

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della
pubblica amministrazione. (GU n. 151 del 1-7-2005)
Testo in vigore dall’1.07.2005

 

 
Capo I
Interventi urgenti per l’università la scuola e gli ordini
professionali
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di  adottare
specifiche  disposizioni  per  garantire  la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, del Ministro per i
beni  e  le  attività  culturali,  del Ministro della giustizia, del
Ministro  della  difesa,  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1.
      Interventi urgenti per l’Università «Carlo Bo» di Urbino
 
  1.  Per  sopperire  alle  improrogabili  esigenze  dell’Università
«Carlo  Bo»  di  Urbino  e’  assegnato  alla medesima università, ad
integrazione  del  contributo  erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991,  n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di
euro nell’anno 2005 e di 15 milioni di euro nell’anno 2006.
  2.  Il  consiglio di amministrazione dell’università, integrato da
due   esperti   di  elevata  qualificazione  amministrativo-contabile
nominati  dal  Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della
ricerca,  d’intesa  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze,
provvede,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per
il      risanamento      economico-finanziario      dell’università,
salvaguardandone   le   finalità   istituzionali   e  prevedendo  in
particolare:
    a) le   azioni,   gli   strumenti  e  le  risorse  occorrenti  al
raggiungimento   dell’equilibrio   finanziario   ed  economico  della
gestione,  anche  attraverso  l’eventuale  alienazione del patrimonio
edilizio;
    b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente
e tecnico-amministrativo.
  3.  L’onere  per  il  compenso  agli esperti di cui al comma 2 e’ a
carico  dell’università  di Urbino a valere sul contributo assegnato
alla stessa università dalla presente disposizione.
  4.  Il  piano  programmatico  di  cui  al  comma  2,  trasmesso nei
successivi   20   giorni   dalla   sua   definizione   al   Ministero
dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  e al Ministero
dell’economia   e   delle   finanze,   e’   approvato   con   decreto
interministeriale,  previa  acquisizione  del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
  5.  All’onere  derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l’anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, per
l’importo  di  12  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell’ambito  dell’unità  previsionale  di parte corrente
«Fondo  speciale»  del  Ministero dell’economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell’anno 2005
e per 7,5 milioni di euro nell’anno 2006 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonche’,
per   l’importo  di  18  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione di 10,5 milioni di euro per l’anno 2005 e di 7,5 milioni di
euro per l’anno 2006 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5,  comma  1,  lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
 
                               Art. 2.
     Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale
 
  1.  In  attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di
riordino,  il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella
sua  composizione  alla data del 30 aprile 2005 fino all’insediamento
del  nuovo  Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre
2005.
 
 
                               Art. 3.
Disposizioni  sul  personale  della  scuola  e  sulla direzione della
           Scuola superiore della pubblica amministrazione
 
  1.  In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni
a  tempo  indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici
2005-2006,  2006-2007,  2007-2008, predisposto ai sensi dell’articolo
1-bis  del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4 giugno  2004,  n.  143,  al  fine  di
assicurare  il  regolare  inizio  dell’anno  scolastico 2005-2006, il
Ministero   dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  e’
autorizzato  ad  assumere per il predetto anno, con contratto a tempo
indeterminato,  personale docente per un contingente di 35.000 unità
secondo le modalità previste dall’articolo 399 del testo unico delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle  scuole  di  ogni  ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche’ personale
amministrativo,  tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di
5.000 unità.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e
della  ricerca  i  contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i
diversi gradi di istruzione.
  3.  Le  nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione
del piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.
  4.  La  partecipazione  obbligatoria  ai  corsi  di  formazione  in
servizio  del personale docente nell’ambito delle risorse annualmente
disponibili,  già  prevista  dall’articolo 1, comma 128, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  per le esigenze di formazione derivanti
dall’insegnamento  della  lingua  straniera nella scuola primaria, e’
estesa  alle  altre  esigenze di formazione in servizio del personale
docente,  derivanti  da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle
classi di concorso.
  5. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  287,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
ulteriori modificazioni:
    a) al  secondo  periodo  le  parole:  «professori universitari di
ruolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «professori  universitari
ordinari di ruolo»;
    b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un
quinquennio  istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «che  abbiano  diretto  per  almeno  un
quinquennio  istituzioni  pubbliche  di  alta  formazione, ovvero per
almeno  dieci  anni, anche non continuativamente, istituzioni private
di   alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero  dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
    c) al   quarto   periodo  le  parole:  «per  quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
 
 
                               Art. 4.
          Elezioni degli organi degli ordini professionali
 
  1.   Fatto   salvo   quanto   previsto  all’articolo 1-septies  del
decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo
degli  organi  degli  ordini  professionali  interessati  secondo  il
sistema    elettorale    disciplinato    dal   regolamento   previsto
dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno  2001,  n.  328,  le  elezioni  degli enti territoriali sono
indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo
dei  consigli  nazionali  si svolgono alla data del 15 novembre 2005.
Ove  il  mandato  non  abbia più lunga durata, i consigli scadono al
momento della proclamazione degli eletti.
  2.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  consigli dell’ordine degli
psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine   stabilito  dal  terzo  periodo  del  comma 1  dell’articolo
1-septies  del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non
abbia  più  lunga  durata,  i  consigli  scadono  al  momento  della
proclamazione degli eletti.
 
 
 
                               Capo II
                         Ulteriori interventi
 
                               Art. 5.
               Requisiti per la guida dei ciclomotori
 
  1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:
  «1-ter.  A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e’ esteso a coloro
che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non
siano  titolari  di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005
abbiano  compiuto  la  maggiore  età  conseguono  il  certificato di
idoneità  alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al  competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata  da  certificazione  medica  che  attesti  il  possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale;
  1-quinquies.  Non  possono  conseguire  il certificato di idoneità
alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti già muniti di patente di
guida;   i  titolari  di  certificato  di  idoneità  alla  guida  di
ciclomotori  sono  tenuti  a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento
di una patente.»;
    c) al  comma  12,  le parole: «lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di  abilitazione  professionale»  sono sostituite dalle seguenti: «lo
affida  o  ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
    d) al  comma  13-bis,  le  parole:  «Il minore che, non munito di
patente,  guida  ciclomotori  senza aver conseguito il certificato di
idoneità  di  cui al comma 11-bis e’ soggetto» sono sostituite dalle
seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di  patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».
 (torna all’art. 1)
 
                               Art. 6.
Misure  antiviolenza  nelle  manifestazioni  sportive;  bilanci delle
   società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
 
  1. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88,  le  parole:  «30 giugno  2005»  sono  sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
  2.  Le  società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui
all’articolo  18-bis  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni,  nell’esercizio  chiuso o in corso al 31 dicembre 2006
devono  ridurre  l’ammontare  del  patrimonio  netto dell’importo del
valore   residuo   della  voce  di  bilancio  «oneri  pluriennali  da
ammortizzare»  iscritta  tra  le  componenti attive per effetto della
svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli
sportivi  professionisti.  Il  patrimonio deve essere diminuito delle
rettifiche  di  valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il
valore   di   questi   elementi   durante   il   periodo  della  loro
utilizzazione.  L’applicazione  di tali disposizioni non incide sulla
posizione fiscale delle società interessate.
  3.  Sono  abrogati  l’articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n.
91, e l’articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  4.   L’obbligo  di  cui  all’articolo  51,  comma  1,  della  legge
27 dicembre  2002, n. 289, e’ sospeso dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.
 
 
                               Art. 7.
             Ammortizzatori sociali per settori in crisi
 
  1.  Il  termine  del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in
sede  governativa  di  cui  all’articolo 1, comma 155, primo periodo,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ prorogato al 15 luglio 2005
per  le  domande  pervenute  entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il
limite  complessivo  di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato
articolo 1,  comma  155, primo periodo, e’ incrementato di 45 milioni
di  euro.  Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni
di  euro per l’anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per
l’anno  2005  mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di
cui  all’articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di
cui  all’articolo 1,  comma  7,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
 
 
                               Art. 8.
Efficacia   delle   modifiche   al   codice  di  procedura  civile  e
      procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
 
  1.  Il  comma  3-quater  dell’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e’ sostituito dai seguenti:
  «3-quater.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, lettere b-bis),
b-ter),  c-bis),  c-ter),  e),  e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno
effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.
  3-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter),  c-bis),  c-ter),  e-bis)  ed  e-ter),  3-bis  e 3-ter non si
applicano  ai  giudizi  civili  pendenti  alla  data  del 15 novembre
2005.».
  2.  Le  disposizioni  previste  dall’articolo  2  del decreto-legge
24 giugno  2004,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
 
 
                               Art. 9.
Contenimento  delle  spese per trascrizione e stenotipia nel processo
           penale e durata del mandato di giudice di pace
 
  1. All’articolo  51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «al capo dell’Ufficio giudiziario» sono
sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
    b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
  «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei
limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui
al  comma  3-bis,  stipula contratti di durata biennale con imprese o
cooperative di servizi specialistici.»;
    c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
  «3. Nell’ambito della politica di decentramento amministrativo e di
contenimento  della  spesa  pubblica,  le procedure di cui al comma 2
possono  essere  delegate, per ciascun distretto, al Presidente della
Corte di appello.»;
    d) dopo il comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis.  Il  Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e
dei  servizi,  al  fine  di  attuare  la  delega  di  cui al comma 3,
individua,  sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli
schemi  di  contratto di cui al comma 2, nonche’, previo monitoraggio
delle  caratteristiche  e  del  costo medio di mercato di prestazioni
analoghe  od  equivalenti,  la  tipologia  ed  il costo massimo delle
prestazioni.».
  2. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e’ sostituito dal seguente:
  «1.  In  attesa  della  complessiva  riforma  dell’ordinamento  dei
giudici  di  pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di
giudice  di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato
per  un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due
anni.  I  giudici  di pace confermati per un ulteriore periodo di due
anni  in  applicazione dell’articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
n.  48,  al  termine  del  biennio  possono  essere confermati per un
ulteriore   mandato   di  due  anni,  salva  comunque  la  cessazione
dall’esercizio  delle  funzioni  al compimento del settantacinquesimo
anno di età.».
 
 
                              Art. 10.
                       Contratti di programma
 
  1. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data
di  entrata  in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre  il  31 luglio  2005 e per un importo di contributi statali non
superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell’anno
2005 non superiori a 40 milioni di euro».
  2.  Per  la  compensazione  degli  effetti finanziari derivanti dal
comma  1,  pari  a  40  milioni  di  euro,  in conseguenza del rinvio
nell’attuazione della riforma di cui all’articolo 8 del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attività produttive riduce
di  pari  importo  l’ammontare  dei  pagamenti  relativi  agli  altri
strumenti  da  esso  gestiti,  al  fine  di  assicurare  in ogni caso
l’invarianza  del limite di cui all’articolo 1, comma 15, lettera b),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3. Per l’attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e
8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell’invarianza dei limiti
di  cui all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11,
comma 14-ter,  del medesimo decreto-legge e dall’articolo 2, comma 3,
del  decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti
di  cui  alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente,
in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
 
 
                              Art. 11.
                Conferimento in discarica dei rifiuti
 
  1.  All’articolo  17,  commi  1,  2  e  6,  lettera a), del decreto
legislativo  13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
 
 
                              Art. 12.
Cessazione  anticipata  del  servizio  di  leva  nell’Esercito, nella
Marina  e  nell’Aeronautica  militari,  nonche’  del  servizio civile
                             sostitutivo
 
  1.  Ferma  restando la disciplina transitoria prevista all’articolo
25  della  legge  23  agosto  2004,  n.  226,  il  personale  di leva
incorporato  nell’Esercito,  nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare
          
Sabato, 02 Luglio 2005
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