ARTICOLO 5
con emendamenti approvati il 21.7.2005
(In rosso il
testo degli emendamenti apportati in sede di approvazione al Senato)
Articolo 5
(Disposizioni
in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori)
01.
Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo le parole: "La targa è personale", sono aggiunte le
seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"».
1. All’articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter.
A decorrere dal 1º ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano
la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari
di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto
la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici
e dall’attestazione di frequenza ad un corso
di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.»;
b)
dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater.
I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori
sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa
quella speciale. Fino alla data dell’1/1/2008 la certificazione potrà
essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio
non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina
generale».
1-quinquies.
Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.»;
c)
al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis
e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d)
al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di
patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto» sono sostituite
dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis
sono soggetti».
1-bis.
Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente
di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, limitatamente alla
perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata
di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126
del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri».
Art. 5-bis.
1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo
130, aggiungere il seguente:
"Art. 130-bis. - 1. La patente di guida è revocata ai
sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera
a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di
una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel Titolo V,
provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia
stata commessa in stato di ubriachezza e qualora dall’accertamento di
cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186, risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato
al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 2 del codice
penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi
dell’articolo 93 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale, ovvero di sospensione
condizionale della pena, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del
codice penale"».
Art. 5-ter
(Modificazioni del codice della strada)
1. Al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni: "Dopo il comma 2-quater dell’articolo 213 è
inserito il seguente: ’2-quinquies. È sempre disposta la
confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del presente decreto
legislativo o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In
questi ipotesi l’Autorità di polizia che accerta la violazione deve
disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del
possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dal
presente articolo, in quanto compatibile’".».
Art. 5-quater
(Modificazioni al codice della strada)
1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 2 dell’articolo 213, sono premesse le seguenti parole: "Salvo
quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;
b)
dopo il comma 2-quater dell’articolo 213, è inserito il
seguente:
"2-quinquies.
Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo
del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che
procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo
le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis,
dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia
individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis,
il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia
secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni
del comma 2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro
amministrativo.";
c)
al comma 1 dell’articolo 214, sono premesse le seguenti parole: "Salvo
quanto previsto dal comma 1-ter,";
d)
dopo il comma 1-bis dell’articolo 214, è inserito il seguente:
"1-ter.
Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che
procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto
in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione è
trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213,
comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia.";
e)
al comma 2 dell’articolo 214, sono premesse le seguenti parole: "Nei
casi di cui al comma 1,";
f)
al comma 8 dell’articolo 214, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».
Art. 5 quinques
1.
Al comma 4 dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modifiche, dopo le parole: "di cui al comma 2"
sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di Polizia
locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale imputandone la relativa
spesa ai medesimi proventi».
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