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Decreti Legge 21/07/2005

CICLOMOTORI, MOTOCICLI ED EBBREZZA. ECCO GLI EMENDAMENTI APPROVATI AL SENATO - LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO ALL’ART.5 DL 115 DEL 30 GIUGNO 2005 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA’ DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPORTANTI NOVITA’, "QUASI UNA RIVOLUZIONE" PER I CICLOMOTORI E MOTOCICLI. OBBLIGO DI FREQUENZA DEI CORSI ANCHE PER IL PATENTINO AI MAGGIORENNI. CONFISCA DEL VEICOLO PER MOLTE TIPOLOGIE DI INFRAZIONI. MODIFICHE ANCHE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, MA MENO SIGNIFICATIVE DI QUEL CHE SI RITENEVA.

CICLOMOTORI, MOTOCICLI ED EBBREZZA.

ECCO GLI EMENDAMENTI APPROVATI AL SENATO

 

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO ALL’ART.5  DL 115 DEL 30 GIUGNO 2005 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA’ DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IMPORTANTI NOVITA’, "QUASI UNA RIVOLUZIONE"  PER I CICLOMOTORI E MOTOCICLI.

OBBLIGO DI FREQUENZA DEI CORSI ANCHE PER IL PATENTINO AI MAGGIORENNI. CONFISCA DEL VEICOLO PER MOLTE TIPOLOGIE DI INFRAZIONI.

MODIFICHE ANCHE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, MA MENO SIGNIFICATIVE DI QUEL CHE SI RITENEVA.

(ASAPS) Il Senato nella seduta antimeridiana n. 847 e pomeridiana n. 848 del 20 luglio 2005 ha apportato sostanziali modifiche con il recepimento di appositi emendamenti al testo dell’art. 5 del DL 115/2005, che si riportano a seguire.

Attenzione si tratta della ricostruzione sulla base dei testi di resoconto stenografico della seduta stessa. Pertanto i testi potrebbero subire delle variazioni correttive nella forma, anche se non nella sostanza.

Sostanza che ad un primo e veloce esame sembra portare una ventata "rivoluzionaria" per la circolazione di ciclomotori e motocicli con pesanti sanzioni che portano fino alla confisca dei mezzi in numerosi casi.

- In particolare è stato inserito con emendamento l’obbligo di frequenza degli appositi corsi anche per conseguire il patentino da parte dei ciclomotoristi maggiorenni. Confermata pure la necessità del certificato medico. Mentre rimangono non previsti gli esami. Un cambiamento decisamente sostanziale per molti maggiorenni, anche anziani, sprovvisti di patente che ora dovranno comunque frequentare i corsi previsti.
- Aggravate sostanzialmente le ipotesi delle infrazioni di cui agli articoli 169/2 e 7, 170 e 171, cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello consentito e mancato uso del casco, casi nei quali viene ora prevista la confisca del veicolo. Ipotesi prevista anche nei casi in cui l’infrazione sia stata commessa da un minorenne.

- Anche chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ricadrà nella confisca del mezzo.

- Modifiche importanti anche per l’articolo 186, guida in stato di ebbrezza e 187, sostanze stupefacenti.

- Viene prevista la revoca della patente nei casi in cui si provochi la morte di altre persone alla guida di un veicolo con qualsiasi violazione prevista dal titolo V del CdS (Norme di comportamento) qualora la citata violazione sia commessa in stato di ubriachezza o ebbrezza da alcol o sostanze.
Il valore alcolemico per l’ebbrezza deve però risultare pari o superiore al limite indicato dal comma 9 dell’art. 186. In sostanza poiché quel limite è di 1,5 g/l, il valore considerato dovrà essere pari o superiore a 3 g/l, quindi molto elevato. Ipotesi che potrebbe essere a questo punto residuale...

- Viene poi modificato l’art. 208 comma 4 del CdS, prevedendo che i proventi delle contravvenzioni siano destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale di effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado corsi didattici finalizzati all’educazione stradale.

 

Ulteriori approfondimenti saranno pubblicati sul sito www.asaps.it dopo l’approvazione definitiva del testo anche alla Camera. (ASAPS)

 



ARTICOLO 5 con emendamenti approvati il 21.7.2005

(In rosso il testo degli emendamenti apportati in sede di approvazione al Senato)

 

Articolo 5

(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori)

 01. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "La targa è personale", sono aggiunte le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"».

1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

        «1-ter. A decorrere dal 1º ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.»;

            b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data dell’1/1/2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale».

        1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.»;

            c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;

            d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».

 1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

 

Art. 5-bis.

1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

        "Art. 130-bis. - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel Titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 2 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, ovvero di sospensione condizionale della pena, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice penale"».

 

Art. 5-ter

(Modificazioni del codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: "Dopo il comma 2-quater dell’articolo 213 è inserito il seguente: ’2-quinquies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del presente decreto legislativo o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In questi ipotesi l’Autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dal presente articolo, in quanto compatibile’".».

 

Art. 5-quater

(Modificazioni al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell’articolo 213, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies;

b) dopo il comma 2-quater dell’articolo 213, è inserito il seguente:

"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.";

c) al comma 1 dell’articolo 214, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,";

d) dopo il comma 1-bis dell’articolo 214, è inserito il seguente:

"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.";

e) al comma 2 dell’articolo 214, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";

f) al comma 8 dell’articolo 214, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

 

Art. 5 quinques

1. Al comma 4 dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di Polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi».

 

                                                                                                                                                     


 

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 21 Luglio 2005
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