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Corte di Cassazione 21/05/2007

da Altalex - Reati militari – istigazione a disobbedire alle leggi – destinazione più militari – sussistenza – destinazione un solo militare – insussistenza [art. 266 c.p.]

 
Il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi è applicabile solo laddove sia diretto verso più militari: se il destinatario è un solo militare la suddetta fattispecie incriminatrice non potrà trovare applicazione.

(Fonte: Altalex Massimario)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Prima Penale

Sentenza 19 aprile 2007 n. 15895

(Presidente G. Silvestri, Relatore E.G. Gironi)

Motivi della decisione

La sentenza indicata in epigrafe ha assolto il brigadiere dei Carabinieri L. M. dall’imputazione pluriaggravata di istigazione continuata di militari a disobbedire alle leggi di cui agli artt. 213, co. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p. in relazione all’art. 266, commi 1,2 e 4 n. 2) c.p. sull’assunto dell’inconfigurabilita’ della fattispecie astratta contestata in caso di istigazione rivolta ad un solo militare, avendo il legislatore, sia nella rubrica che nel testo dell’articolo 213 cit., usato il plurale "militari" ed essendo tale lettura della norma resa plausibile anche dalla collocazione del delitto di cui all’art. 266 c.p., richiamato dall’art. 213 c.p.m.p., tra i reati contro la personalita’ internazionale dello Stato, la cui lesione puo’ ragionevolmente avvenire solo se l’istigazione sia rivolta ad una pluralita’ di soggetti.
Ricorre il Procuratore militare della Repubblica per violazione della legge penale, sull’opposto assunto che anche l’istigazione rivolta ad un solo militare integra la fattispecie incriminatrice, rispondendo l’impiego del plurale ad un "criterio particolare di tecnicismo linguistico" e dipendendo la rilevanza della lesione al bene protetto dalla norma dall’oggetto dell’istigazione piuttosto che dal numero dei suoi destinatari. Non pertinente sarebbe, infine, il richiamo, contenuto in sentenza, a Cass., 18.4.1983, Cala, riferendosi detta pronuncia all’interpretazione della locuzione "presenza di piu’ persone" di cui alla circostanza aggravante contemplata dall’art. 266, cor 4, n. 2) cod. pen.

Il ricorso e’ infondato, alla stregua di criteri di interpretazione letterale e sistematica.

Pur dandosi atto della non pertinenza della citazione giurisprudenziale compiuta dal giudice a quo, concernente la circostanza aggravante di cui all’art. 266, comma 2 in relazione al comma 4, n. 2) cod. pen., argomento decisivo a sostegno della tesi fatta propria dalla sentenza impugnata si trae dal raffronto tra la formulazione della norma incriminatrice in questione, che sancisce la punibilita’ dei fatti di istigazione "verso militari", e quella del precedente articolo 212 che, inserito nel medesimo capo, relativo ai reati di istigazione a delinquere, sanziona la condotta del militare che istiga "uno o piu’ militari a commettere un reato militare"; non puo’, invero, ritenersi casuale che, nel medesimo "corpus" normativo, il legislatore abbia, nel formulare due distinte previsioni incriminatrici in stretta successione tra loro, usato espressioni diverse, nella prima specificando che la condotta istigatrice puo’ indifferentemente riguardare un singolo od una pluralita’ di destinatari e nella seconda impiegando lo stesso termine unicamente al plurale; ne’ l’efficacia persuasiva di tale argomento puo’ essere sminuita dal rilievo che la giurisprudenza e la dottrina relativi all’art. 266 c.p., richiamato dall’art. 213 c.p.m.p., facciano registrare adesioni all’orientamento per cui le condotte di istigazione contemplate dal citato art. 266 sono punibili anche se indirizzate ad un solo militare, essendo il rinvio compiuto dall’art. 213 alla norma del codice penale relativo alla sola individuazione delle condotte vietate e non anche a quella dei destinatari dell’istigazione od apologia, che la previsione del codice penale militare autonomamente identifica ricorrendo alla locuzione "verso militari", in chiara distonia rispetto alla locuzione "uno o piu’ militari" appena prima usata dallo stesso legislatore nel gia’ menzionato art. 212.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 30.3.2007.
© asaps.it
Lunedì, 21 Maggio 2007
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