Mercoledì 16 Ottobre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 17/05/2007

MINISTERO DELL’INTERNO - Legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (1), recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Circolare n. M/6326/50-20 del 10 gennaio 2007

OGGETTO:

Legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (1), recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


 

In data 28.11.06 è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 277, la legge indicata in oggetto che, all’articolo 2, comma 169, introduce sostanziali modifiche al regime sanzionatorio conseguente all’accertamento dì alcune violazioni al Codice della Strada, .

 In particolare non è più prevista per le violazioni agli artt. 97 c. 6 (2), 169 c. 2 e 7 (3), 170 (4) e 171 (5) del Codice della Strada la sanzione accessoria della confisca obbligatoria, ma quella, meno severa, del fermo amministrativo.

 Pertanto si pregano le SS. LL. di voler impartire le necessarie istruzioni agli organi di polizia per la corretta applicazione della nuova normativa.

 È appena il caso di segnalare che la suddetta legge di conversione non prevede una disciplina transitoria che consenta l’estensione delle più favorevoli disposizioni introdotte ai procedimenti sanzionatori per analoghe violazioni accertate ai sensi della previgente normativa. Ne consegue che, nelle ipotesi di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 97c. 6 (2), 169 c. 2 e 7 (3), 170 (4) e 171 (5) C.d.S., effettuate prima dell’entrata in vigore della legge a 286/2006 (6), dovrà comunque essere disposta la confisca.

 Quanto alla possibilità, ai sensi dell’art. 213, comma 6 (7), di restituire il veicolo al proprietario diverso dal trasgressore, il relativo provvedimento potrà essere adottato solo nell’ipotesi di accertata estraneità dello stesso alla violazione.

 Estraneità che non risulta automatica per il solo fatto che il trasgressore sia terzo, ma che deve essere valutata in ragione sia dell’effettiva partecipazione del proprietario all’illecito, sia del rapporto che lo lega al trasgressore.

 Ed infatti, nel caso in cui la responsabilità del proprietario risulti indiretta e puramente solidale (come nell’ipotesi di affidamento del veicolo a terzo maggiorenne), si potrà procedere alla restituzione, mentre se la suddetta responsabilità è diretta e autonoma (come nel caso di violazione commessa da minore soggetto alla vigilanza del genitore proprietario o di infrazione per la quale il C.d.S. prescriva espressamente una responsabilità specifica del proprietario), doverosa appare l’applicazione della sanzione accessoria, come confermato dall’Avvocatura Generale dello Stato, con parere del 7 novembre scorso.

 Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della presente.
 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Direttore Generale

© asaps.it
Giovedì, 17 Maggio 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK