Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, è stato pubblicato il decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in vigore dall’11 aprile 2007, adottato in
attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale ha abolito la carta di
soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini della U.E. presso
gli Stati membri ed ha previsto che i singoli ordinamenti possano richiedere
nei loro confronti “l’iscrizione presso le autorità competenti”.
Tale facoltà è stata esercitata dal nostro ordinamento mediante la previsione
dell’obbligo di iscrizione nell’anagrafe dei residenti, con il quale è stato
implicitamente superato ogni riferimento alla cd. “residenza normale”, vale a
dire al permanere del cittadino comunitario per almeno 185 giorni all’anno nel
territorio dello Stato.
Ciò premesso, e tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dal
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con
circolare n. 19 del 6 aprile 2007, si illustrano di seguito i principi
fondamentali della nuova disciplina che presentano profili di maggior interesse
ai fini dei compiti istituzionali degli UMC.
1) Soggiorno non superiore a tre mesi
Non è prevista alcuna condizione o formalità, salvo il possesso: - di un documento di identità valido per l’espatrio, per quanto
concerne i cittadini comunitari ed i familiari al seguito, anch’essi di
cittadini comunitari; - di un passaporto in corso di validità recante il visto di ingresso,
per i familiari al seguito che siano cittadini extracomunitari.
2) Soggiorno superiore a tre mesi
il cittadino comunitario ed i sui
familiari al seguito, che siano anch’essi cittadini comunitari, sono tenuti ad
acquisire la residenza in Italia; all’atto della richiesta di iscrizione nei
registri anagrafici, è rilasciata immediatamente una “attestazione” recante le
generalità del cittadino, la dimora in Italia e la data della richiesta;
per i familiari al seguito del cittadino comunitario soggiornante, che siano
cittadini extracomunitari, è previsto il rilascio, da parte della Questura, di
una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.
3) Soggiorno permanente
il cittadino comunitario ed i suoi
familiari al seguito anch’essi cittadini comunitari, che abbiano
soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio
italiano, hanno diritto al soggiorno permanente, certificato dal Comune di
residenza, a richiesta, mediante apposita “attestazione”;
alle medesime condizioni, il diritto al
soggiorno permanente è riconosciuto anche ai familiari al
seguito del cittadino comunitario, che siano cittadini extracomunitarii; in tal
caso, è previsto il rilascio, da parte della Questura, di una “carta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
4) Soggiorno dei familiari dei cittadini italiani
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 30/2007, se più
favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la
cittadinanza italiana.
5) Mezzi di prova
La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di
soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto
dalla normativa vigente.
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In applicazione delle nuove disposizioni illustrate, gli UMC sono quindi tenuti
ad attenersi alle seguenti istruzioni operative:
A) Applicazione dell’art. 134 , comma 1-bis, c.d.s.
Ferme restando le disposizioni previste per i cittadini italiani iscritti nei
registri AIRE, l’art. 134, comma 1-bis, c.d.s. deve ora ritenersi applicabile:
1. ai cittadini comunitari ed ai loro familiari, anch’essi cittadini
comunitari, che soggiornino per più di tre mesi, od in modo permanente, ed
abbiano acquisito la residenza in Italia;
2. ai familiari al seguito dei cittadini comunitari soggiornanti, che siano
cittadini extracomunitari, in possesso della “carta di soggiorno di familiare
di un cittadino dell’Unione” ovvero di una “carta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini europei”.
Ai fini della applicazione della norma, pertanto, non occorre più l’elezione di
domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio
di consulenza automobilistica.
Peraltro, si evidenzia che detta condizione continua, viceversa, ad applicarsi
con riferimento alle persone giuridiche costituite in uno Stato della U.E. e
che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia.
I documenti di circolazione sinora emessi sulla base della previgente
disciplina dovranno essere aggiornati, in occasione della richiesta di
iscrizione anagrafica, attraverso l’emissione di un tagliando emesso mediante
procedura UCO e recapitato presso la residenza dell’intestatario.
B) Soggiorni non superiori a tre mesi
Nel caso di soggiorni di durata sino a tre mesi, non sussistono i presupposti
per l’immatricolazione con targa nazionale, né al trasferimento della proprietà
di veicoli in capo ai cittadini comunitari soggiornanti, ivi compresi i
familiari al seguito che siano cittadini comunitari od extracomunitari.
Resta salva unicamente la possibilità del rilascio di targhe EE, con validità
non superiore ai tre mesi, a condizione che gli interessati siano in possesso:
• di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione
dello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini comunitari, ivi compresi
i familiari al seguito che siano anch’essi cittadini comunitari;
• di valido passaporto con visto di ingresso, se si tratta di familiari al
seguito che siano cittadini extracomunitari.
Nell’ipotesi di soggiorni di durata sino a tre mesi non sussistono nemmeno i
presupposti per il rilascio della patente di guida, dei certificati di
abilitazione professionale e della carta di qualificazione del conducente.
C) Soggiorni superiori a tre mesi e soggiorni permanenti
Per i cittadini comunitari, ivi compresi i familiari al seguito anch’essi
cittadini comunitari, il diritto di soggiorno può essere comprovato:
1. mediante esibizione della carta di identità, in corso di validità,
rilasciata dal Comune di residenza in Italia;
2. mediante l’esibizione di un valido documento di identità o di
riconoscimento, anche rilasciato dalla competente autorità dello Stato U.E. di
provenienza, unitamente alla attestazione, rilasciata dal Comune, comprovante
la richiesta di iscrizione anagrafica, ovvero alla attestazione, anch’essa
rilasciata dal Comune, di soggiorno permanente;
3. mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.
Per i familiari al seguito di cittadini comunitari soggiornanti, che siano
cittadini extracomunitari, il diritto di soggiorno è comprovato mediante
esibizione della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”
ovvero della “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”
unitamente a:
• la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato in
Italia, ovvero
• il passaporto in corso di validità e con visto di ingresso.
Si precisa, inoltre, che la verifica della sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente è
di esclusiva competenza dei Comuni e delle Questure; conseguentemente, gli UMC
non sono tenuti ad effettuare alcun riscontro al riguardo.
Quanto sin qui descritto trova applicazione sia con riferimento alle operazioni
di motorizzazione concernenti i veicoli (immatricolazioni, passaggi di
proprietà, ecc.) sia con riferimento ai procedimenti di rilascio della patente
di guida, dei certificati di abilitazione professionale e della carta di
qualificazione del conducente.
D) Abrogazioni
Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti
della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
In particolare, sono abrogate:
• la circolare prot. n. 4121 bis/M360 del 28 ottobre 2003;
• la circolare prot. n. 4436/M360 dell’11 novembre 2003.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero) |