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Circolari 16/05/2007

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E e dei loro familiari;

Circolare Prot. Div6 44878 del 14 maggio 2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in vigore dall’11 aprile 2007, adottato in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale ha abolito la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini della U.E. presso gli Stati membri ed ha previsto che i singoli ordinamenti possano richiedere nei loro confronti “l’iscrizione presso le autorità competenti”.

Tale facoltà è stata esercitata dal nostro ordinamento mediante la previsione dell’obbligo di iscrizione nell’anagrafe dei residenti, con il quale è stato implicitamente superato ogni riferimento alla cd. “residenza normale”, vale a dire al permanere del cittadino comunitario per almeno 185 giorni all’anno nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, e tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con circolare n. 19 del 6 aprile 2007, si illustrano di seguito i principi fondamentali della nuova disciplina che presentano profili di maggior interesse ai fini dei compiti istituzionali degli UMC.


1) Soggiorno non superiore a tre mesi
Non è prevista alcuna condizione o formalità, salvo il possesso:
- di un documento di
identità valido per l’espatrio, per quanto concerne i cittadini comunitari ed i familiari al seguito, anch’essi di cittadini comunitari;
- di un passaporto
in corso di validità recante il visto di ingresso, per i familiari al seguito che siano cittadini extracomunitari.


2) Soggiorno superiore a tre mesi
il cittadino comunitario ed i sui familiari al seguito, che siano
anch’essi cittadini comunitari, sono tenuti ad acquisire la residenza in Italia; all’atto della richiesta di iscrizione nei registri anagrafici, è rilasciata immediatamente una “attestazione” recante le generalità del cittadino, la dimora in Italia e la data della richiesta;
 per i familiari al seguito del
cittadino comunitario soggiornante, che siano cittadini extracomunitari, è previsto il rilascio, da parte della Questura, di una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.


3) Soggiorno permanente
il cittadino comunitario ed i suoi familiari al seguito
anch’essi cittadini comunitari, che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio italiano, hanno diritto al soggiorno permanente, certificato dal Comune di residenza, a richiesta, mediante apposita “attestazione”;
 alle medesime condizioni, il diritto al soggiorno
permanente è riconosciuto anche ai familiari al seguito del cittadino comunitario, che siano cittadini extracomunitarii; in tal caso, è previsto il rilascio, da parte della Questura, di una “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.


4) Soggiorno dei familiari dei cittadini italiani
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 30/2007, se più favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.


5) Mezzi di prova
La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.


**********


In applicazione delle nuove disposizioni illustrate, gli UMC sono quindi tenuti ad attenersi alle seguenti istruzioni operative:


A) Applicazione dell’art. 134 , comma 1-bis, c.d.s.
Ferme restando le disposizioni previste per i cittadini italiani iscritti nei registri AIRE, l’art. 134, comma 1-bis, c.d.s. deve ora ritenersi applicabile:
1. ai cittadini comunitari ed ai loro familiari, anch’essi cittadini comunitari, che soggiornino per più di tre mesi, od in modo permanente, ed abbiano acquisito la residenza in Italia;
2. ai familiari al seguito dei cittadini comunitari soggiornanti, che siano cittadini extracomunitari, in possesso della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” ovvero di una “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.

Ai fini della applicazione della norma, pertanto, non occorre più l’elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica.

Peraltro, si evidenzia che detta condizione continua, viceversa, ad applicarsi con riferimento alle persone giuridiche costituite in uno Stato della U.E. e che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia.

I documenti di circolazione sinora emessi sulla base della previgente disciplina dovranno essere aggiornati, in occasione della richiesta di iscrizione anagrafica, attraverso l’emissione di un tagliando emesso mediante procedura UCO e recapitato presso la residenza dell’intestatario.


B) Soggiorni non superiori a tre mesi
Nel caso di soggiorni di durata sino a tre mesi, non sussistono i presupposti per l’immatricolazione con targa nazionale, né al trasferimento della proprietà di veicoli in capo ai cittadini comunitari soggiornanti, ivi compresi i familiari al seguito che siano cittadini comunitari od extracomunitari.

Resta salva unicamente la possibilità del rilascio di targhe EE, con validità non superiore ai tre mesi, a condizione che gli interessati siano in possesso:
• di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini comunitari, ivi compresi i familiari al seguito che siano anch’essi cittadini comunitari;
• di valido passaporto con visto di ingresso, se si tratta di familiari al seguito che siano cittadini extracomunitari.

Nell’ipotesi di soggiorni di durata sino a tre mesi non sussistono nemmeno i presupposti per il rilascio della patente di guida, dei certificati di abilitazione professionale e della carta di qualificazione del conducente.


C) Soggiorni superiori a tre mesi e soggiorni permanenti
Per i cittadini comunitari, ivi compresi i familiari al seguito anch’essi cittadini comunitari, il diritto di soggiorno può essere comprovato:
1. mediante esibizione della carta di identità, in corso di validità, rilasciata dal Comune di residenza in Italia;
2. mediante l’esibizione di un valido documento di identità o di riconoscimento, anche rilasciato dalla competente autorità dello Stato U.E. di provenienza, unitamente alla attestazione, rilasciata dal Comune, comprovante la richiesta di iscrizione anagrafica, ovvero alla attestazione, anch’essa rilasciata dal Comune, di soggiorno permanente;
3. mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Per i familiari al seguito di cittadini comunitari soggiornanti, che siano cittadini extracomunitari, il diritto di soggiorno è comprovato mediante esibizione della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” ovvero della “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei” unitamente a:
• la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia, ovvero
• il passaporto in corso di validità e con visto di ingresso.

Si precisa, inoltre, che la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente è di esclusiva competenza dei Comuni e delle Questure; conseguentemente, gli UMC non sono tenuti ad effettuare alcun riscontro al riguardo.

Quanto sin qui descritto trova applicazione sia con riferimento alle operazioni di motorizzazione concernenti i veicoli (immatricolazioni, passaggi di proprietà, ecc.) sia con riferimento ai procedimenti di rilascio della patente di guida, dei certificati di abilitazione professionale e della carta di qualificazione del conducente.


D) Abrogazioni

Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.

In particolare, sono abrogate:
• la circolare prot. n. 4121 bis/M360 del 28 ottobre 2003;
• la circolare prot. n. 4436/M360 dell’11 novembre 2003.



IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)


© asaps.it
Mercoledì, 16 Maggio 2007
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