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Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – TAXI – ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON TAXI – DIVIETO.

(Cass. Civ., sezione I, 19 ottobre 2006, n. 22483)

Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un’utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato, mentre il servizio di noleggio si rivolge ad un’utenza specifica e il corrispettivo è concordato di volta in volta da quest’ultima e dal vettore, non sono cumulabili in capo ad un medesimo soggetto la licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA

Svolgimento del processo

M. A. proponeva opposizione, con ricorso in data 20/2/2001 ai sensi della legge n. 689/81, avverso la sanzione amministrativa a seguito della contravvenzione accertata nei suoi confronti in data 20/2/2001, all’aeroporto di Malpensa di Milano, dalla polizia municipale dei comuni di Lonate Bozzolo e Fermo per guida di taxi, con passeggeri a bordo, senza attivazione del tassametro; deduceva l’opponente trattarsi di un servizio di noleggio, con tariffa concordata, e non di un servizio taxi sottoposto all’uso del tassametro.

L’adito giudice di pace di Gallarate, con la decisione in esame in data 23/4/2001, così statuiva assolve M.A. da tutte le violazioni di legge a lui ascritte e dichiara l’illegittimità del verbale di accertamento in quanto il contestato fatto non sussiste; affermava detto giudice che, pur essendo l’auto in questione qualificabile come taxi, il servizio nel caso di specie era stato quello di noleggio.

Ricorre per cassazione, con due motivi, l’unione tra i comuni di Lorate Bozzolo Fermo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

Con due motivi di ricorso, rispettivamente, si deduce la violazione di norme di diritto (art. 2 della L. n. 21/92 e art. 2 della l.r. della Lombardia n. 20/95), non essendo cumulabile il servizio taxi con quello di noleggio, e la contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza impugnata è, infatti, censurabile la dove, pur rilevando sulla base della stessa ammissione dell’opponente, che l’auto del M. era adibita, a seguito di relativa licenza di quest’ultimo, allo svolgimento di un servizio taxi e non di noleggio, ha ritenuto nel caso di specie trattarsi di una prestazione di auto a noleggio per la quale non era richiesta l’attivazione del tassametro.

Come puntualmente rilevato in ricorso, in virtù di quanto disposto dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, (L. n. 21/92), recepita dalla l.r. della Lombardia n. 20/95 ( in particolare artt. 3 e 13), premesso che il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un’utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato, mentre il servizio di noleggio si rivolge ad un’utenza specifica e il corrispettivo è concordato di volta in volta da quest’ultima e dal vettore, non sono cumulabili in capo ad un medesimo soggetto la licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Ne deriva che oil M., titolare di licenza taxi, non era legittimato allo svolgimento di un servizio di noleggio, tra l’altro a tassametro spento.

Vi è anche da rilevare che non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che consenta ad un tassista, per corse superiori ad un certo chilometraggio, di richiedere alla clientela un prezzo libero, senza l’utilizzo del tassametro.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, sussistono i presupposti per decidere nel merito la presente controversia ex art. 384 c.p.c. e rigettare l’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione, e, decidendo nel merito rigetta l’opposizione. Condanna il resistente alle spese della presente fase che liquida in euro 300,00 per onorario, ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 8/6/2006.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006. 

Lunedì, 14 Maggio 2007
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