Con la pubblicazione della legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” sono state introdotte le norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti. Al fine della presente legge si identifica come bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi alcolici e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. Una peculiare prescrizione introdotta dalla medesima normativa riguarda le disposizioni per la sicurezza sul lavoro; infatti “nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto del Ministero del lavoro e della prevenzione sociale, di concerto con il Ministero della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001 e provvedimento pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30-03-2006), è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” (per chiunque contravvenga a queste disposizioni si applica una sanzione amministrativa di € 860,76). Alla luce di quanto esposto si rappresenta che con il Provvedimento del 16 marzo 2006 (G. U. n. 75 del 30.03.2006) emanata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state elencate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro per le quali si fa divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in riferimento al disposto di cui all’articolo 15 della Legge 125/2001. Tra le predette attività rientrano le mansioni inerenti l’attività di trasporto degli “addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”. In ottemperanza a questa disposizione, chiunque eserciti una mansione relativa ad una attività di trasporto per la quale necessita di una delle predette patenti e che abbia assunto alcolici o superalcolici, a prescindere dalla quantità, sarà assoggettato alla sanzione amministrativa di € 860,76. Logicamente potranno concorrere le violazioni riconducibili sia alla guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 del Codice della Strada, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa relativa all’articolo 15/1°-4° della Legge 125/2001, qualora l’accertamento evidenzi una assunzione di alcol che determina un tasso superiore a 0,50 g/l. Per le finalità previste dalla Legge 125/2006, il comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che “i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali”. Pertanto sulla base di questo enunciato, si rappresenta che un controllo stradale diretto all’osservanza delle disposizioni per la sicurezza del lavoro, disciplinate dall’articolo 15 della Legge 125/2001, non è attribuibile specificatamente agli operatori di polizia stradale, ma l’applicazione della prescritta sanzione amministrativa potrà avvenire esclusivamente in via residuale. Infatti solo ad un controllo che ha come intento principale la rilevazione del tasso alcolemico al fine di contestare una eventuale guida in stato di ebbrezza, si potrà comminare la violazione di cui all’articolo 15 della Legge 125/2001, sapendo che i presupposti per l’accertamento tecnico attraverso l’utilizzo dell’etilometro sono:
L’opinabilità dell’utilizzo dell’etilometro ai sensi dell’articolo 13 della Legge 689/81 in questo caso non trova piena giustificazione; infatti il comma 1 prescrive che “Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza (il dettato normativo di cui al comma 2 dell’articolo 15 della Legge 125/2001 deputa la competenza esclusiva dei controlli alcolimetrici sui posti di lavoro al medico, per cui con questa definizione può intendersi anche come posto di lavoro lo stesso autotreno il cui conducente viene fermato durante la circolazione del medesimo ai fini di un controllo sulla rete stradale), assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”. PRECISAZIONE: Si rappresenta che la contestazione dell’articolo 15 della Legge 125/2001 potrà applicarsi solo dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, che individuerà ufficialmente le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi. (Ad oggi non sappiamo ancora nulla di questo decreto ministeriale)
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