ANNO
2007 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente Giudice |
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ha pronunciato la
seguente ORDINANZA nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
promosso con ordinanza del 26 maggio 2006 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di R. F.,
iscritta al n. 548 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale dell’anno 2006. Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera
di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto
che, con ordinanza del 26 maggio 2006, il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, nell’ambito
di un procedimento penale a carico di F. R., imputata del reato di guida in
stato di ebbrezza derivante dall’uso di alcool, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha trasferito al tribunale la cognizione del reato, ivi
previsto, di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al giudice di
pace, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468); che, riferisce il rimettente, tali
modifiche del regime della competenza non hanno interessato la fattispecie di
cui all’art. 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), con la conseguenza che la
competenza a giudicare tale reato è rimasta al giudice di pace, alla luce
dell’univoca interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità e
dagli organi amministrativi competenti; che, secondo il rimettente, tale disparità
comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art 3,
Cost., dato che le fattispecie sanzionate rispettivamente dagli artt. 186 e 187
cod. strada sarebbero sostanzialmente identiche; che, invero, l’unica differenza tra di
esse risiederebbe nel fatto che per la configurazione dell’alterazione da
alcool, nella fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada, si richiede il
superamento del tasso alcoolemico previsto dalla legge, mentre per la
configurazione dell’alterazione da sostanze stupefacenti nel reato di cui
all’art. 187 dello stesso codice, il legislatore non richiede alcun
accertamento sulla quantità di sostanza presente nel sangue del reo; che, ad avviso del rimettente, a causa
della diversa competenza a giudicare, per la fattispecie di cui all’art. 187
cod. strada potrebbe essere applicata la causa di improcedibilità di cui
all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 e sarebbe consentita la definizione del
procedimento mediante l’oblazione a norma dell’art. 162-bis del codice penale possibilità invece irragionevolmente preclusa
per la fattispecie di cui all’art. 186 dello stesso codice; che la maggiore severità del trattamento
sanzionatorio previsto per l’ipotesi di cui all’art. 186 cod. strada, rispetto
a quello previsto dall’art. 187 dello stesso codice, sarebbe anch’essa
palesemente irragionevole, posto che il comportamento sanzionato dall’art. 187 è
ritenuto dallo stesso legislatore più grave, avendo quest’ultimo attribuito
rilevanza penale alla condotta di guida in stato di alterazione da sostanze
stupefacenti a prescindere dal superamento di parametri prefissati; che, secondo il rimettente, il descritto
regime differenziato contrasterebbe anche con la finalità rieducativa della
pena, evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1994,
ponendosi in contrasto con l’art. 27, secondo comma (recte: terzo comma), della Costituzione; che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità della questione,
trattandosi di due fattispecie distinte per le quali la facoltà di scegliere il
regime della competenza e il trattamento sanzionatorio rientrerebbe nella
discrezionalità del legislatore; e ha invocato la precedente pronuncia di
manifesta inammissibilità della Corte costituzionale n. 264 del 2006. Considerato
che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha attribuito al
tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza
attribuita al giudice di pace; che, secondo il rimettente, la norma
censurata presenta profili di illegittimità costituzionale, dato che il regime
differenziato della competenza previsto per il reato in esame rispetto a quello
di cui all’art. 187 dello stesso codice della strada non troverebbe
giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato di
alterazione da sostanze stupefacenti rispetto a quello di guida in stato di
ebbrezza alcoolica, né in altri criteri relativi all’attività istruttoria; che il rimettente, però, non fornisce
alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare
l’interpretazione alternativa,
espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto
nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell’intenzione
del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla
competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare
sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (si
vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida in
stato di ebbrezza, l’ordinanza n. 47 del 2007 e, con riguardo a fattispecie
diverse, le ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, la
sentenza n. 188 del 1995 e l’ordinanza n. 63 del 1989); Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona,
con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007. Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007 |
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