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Articoli 06/04/2007

Romeni e Bulgari: dal 1° gennaio 2007, nuove norme sull’ingresso, il soggiorno, il lavoro e la circolazione stradale

da il Centauro
Romeni e Bulgari: dal 1° gennaio 2007, nuove norme sull’ingresso, il soggiorno, il lavoro e la circolazione stradale

di Ugo Teffacciano

Dal 1° gennaio 2007, sono entrate a far parte dell’Unione Europea le Repubbliche di Romania e Bulgaria. Il Consiglio dell’Unione europea del 25.04.05 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21.06.05 L 157/9) aveva infatti adottato la decisione, ora esecutiva, di accettare le domande di ammissione dei due Paesi. Per effetto di tale adesione i cittadini romeni e bulgari beneficeranno ai sensi dell’art. 18 del trattato istitutivo dell’Unione Europea, del diritto di circolare e soggiornare liberamente alle stesse condizioni previste per i cittadini comunitari dal DPR 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). Il Ministero dell’Interno con propria circolare n. 400/C/2006/P/10.2.45.1/1^Div. del 29 dicembre 2006 e con circolare congiunta col Ministero della Solidarietà Sociale 4468-23/11/2175/60 del 28 dicembre 2006, ha impartito disposizioni in relazione all’applicazione della suddetta normativa, nei confronti dei cittadini dei nuovi due Paesi dell’Unione. Qui di seguito, in maniera estremamente schematica si riassumono, in chiave operativa, le disposizioni vigenti.

  

INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI ROMENI E BULGARI  
L’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione europea non comporta automaticamente l’abolizione dei controlli alle frontiere dei cittadini di tali Stati; la soppressione degli stessi controlli, infatti, interverrà solo a seguito di decisione specifica del Consiglio dell’Unione Europea. I cittadini Bulgari e Romeni, in possesso di carta di identità o di passaporto, _sono autorizzati ad attraversare la frontiera degli Stati membri. Per fare ingresso in Italia, devono essere in possesso di un documento di identificazione (passaporto o carta d’identità). Sui documenti di viaggio dagli stessi esibiti alla frontiera non deve essere apposto alcun timbro di ingresso né di uscita. Per quanto concerne il provvedimento di respingimento alla frontiera, i casi di applicabilità sono circoscritti ai motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero a motivi di sicurezza interna, per le relazioni internazionali degli Stati membri o per la salute pubblica, qualora la loro presenza rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave.

SOGGIORNO E LAVORO  
La disciplina del soggiorno è regolata dal citato DPR 54/2002: A seguito dell’adesione, i cittadini Romeni e Bulgari possono liberamente circolare e soggiornare in Italia. Se in possesso dei requisiti richiesti dal DRR 54/2002 possono richiedere la Carta di Soggiorno alle Questure competenti, in maniera diretta o tramite l’ufficio postale. In linea generale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR 54/2002 hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un’attività autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un’attività lavorativa in uno Stato membro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:
a) i lavoratori che esercitano un’attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell’impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
Per quanto concerne però l’accesso al lavoro dei cittadini romeni e bulgari, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’Unione Europea, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente il lavoro subordinato per tutti i settori produttivi (esclusi quelli di cui al punto successivo per i quali l’accesso è immediatamente libero). Per i settori produttivi in regime transitorio, l’assunzione di lavoratori romeni e bulgari, avviene attraverso una procedura semplificata, attraverso la presentazione, mediante spedizione postale con raccomandata a/r, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione competente, di una richiesta di nulla-osta, utilizzando apposita modulistica che si allega in copia. Per l’assunzione non è previsto il regime delle quote. Lo sportello unico per l’immigrazione della provincia ove si intende instaurare l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla-osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della Carta di Soggiorno. Il regime transitorio non vige, per cui è di libero accesso già dal 1 gennaio 2007, il lavoro subordinato nei seguenti settori:
- agricolo e turistico alberghiero;
 
-
lavoro domestico ed assistenza alla persona;  
- edilizio;  
- metalmeccanico;  
- dirigenziale ed altamente qualificato;  
- lavoro stagionale.  
Non è prevista, invece, alcuna limitazione per il lavoro autonomo.  

CARTA DI SOGGIORNO  
RICHIESTA:
A mente dell’art. 5 DPR 54/2002, la domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l’interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalità dell’interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) la data d’ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l’eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l’interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all’interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio. All’atto della presentazione della domanda il cittadino dell’Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonché:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), (lavoratori autonomi e prestatori o fruitori di servizi) la documentazione attestante che l’interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell’Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, l’attestazione dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) DRP 54/02. Detta prova è fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l’indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;

e) per gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) DRP 54/02, oltre alla documentazione indicata alla lettera d) di cui sopra, il certificato d’iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

RILASCIO:
A mente dell’art. 6 DPR 54/2002, la carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea è rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell’interno. La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all’anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni degli studenti (art. 3, comma 1, lettera d, DPR 54/02), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo. La carta è rinnovabile: - per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero; - a tempo indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni; - per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste; - alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
La carta di soggiorno costituisce documento d’identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.
Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, con l’indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall’assolvimento di obblighi
 militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini che svolgono attività autonoma (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto che non esercitino più un’attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

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CIRCOLAZIONE STRADALE E PATENTI DI GUIDA
A partire dal 1 gennaio 2007, per effetto dell’ingresso della Romania e Bulgaria nell’Unione Europea, le patenti di guida rilasciate dalle rispettive amministrazioni pubbliche entrano nel novero di quelle che non possono essere convertite, pur restando la facoltà (non l’obbligo) di chiederne il riconoscimento da parte dell’interessato. In pratica, i titolari di patenti di guida rumene e bulgare, possono circolare senza alcuna formalità, se non quella di rispettare le regole di scadenza vigenti per le patenti di guida italiane, secondo quanto stabilito dall’art. 126 del codice della strada.

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE E PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
I cittadini romeni e bulgari, al pari dei cittadini degli altri Stati dell’Unione Europea, non possono essere espulsi dal territorio nazionale, in quanto non è applicabile nei loro riguardi la previsione dell’art. 13 del D.leg.vo n. 268/1998. E’ invece applicabile, nei loro riguardi, l’allontanamento regolato dall’art. 7 del DPR. 54/2002. Si tratta di una misura eccezionale che può essere adottata in casi circoscritti ai motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. Per quanto concerne gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini neocomunitari in questione sotto la pregressa disciplina, essi si intendono cessati, salvo i casi in cui sussistesse la motivazione per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o sanità pubblica. 

Da il Centauro n.110


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di Ugo Terracciano

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