Dal 1°
gennaio 2007, sono entrate a far parte dell’Unione Europea le Repubbliche di
Romania e Bulgaria. Il Consiglio dell’Unione europea del 25.04.05 (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 21.06.05 L 157/9) aveva infatti adottato
la decisione, ora esecutiva, di accettare le domande di ammissione dei due
Paesi. Per effetto di tale adesione i cittadini romeni e bulgari beneficeranno
ai sensi dell’art. 18 del trattato istitutivo dell’Unione Europea, del diritto
di circolare e soggiornare liberamente alle stesse condizioni previste per i
cittadini comunitari dal DPR 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). Il Ministero
dell’Interno con propria circolare n. 400/C/2006/P/10.2.45.1/1^Div. del 29
dicembre 2006 e con circolare congiunta col Ministero della Solidarietà Sociale
4468-23/11/2175/60 del 28 dicembre 2006, ha impartito disposizioni in relazione
all’applicazione della suddetta normativa, nei confronti dei cittadini dei
nuovi due Paesi dell’Unione. Qui di seguito, in maniera estremamente schematica
si riassumono, in chiave operativa, le disposizioni vigenti.
INGRESSO
IN ITALIA DI CITTADINI ROMENI E BULGARI
L’ingresso
di Romania e Bulgaria nell’Unione europea non comporta automaticamente
l’abolizione dei controlli alle frontiere dei cittadini di tali Stati; la
soppressione degli stessi controlli, infatti, interverrà solo a seguito di
decisione specifica del Consiglio dell’Unione Europea. I cittadini Bulgari e
Romeni, in possesso di carta di identità o di passaporto, _sono
autorizzati ad attraversare la frontiera degli Stati membri. Per fare ingresso
in Italia, devono essere in possesso di un documento di identificazione
(passaporto o carta d’identità). Sui documenti di viaggio dagli stessi esibiti
alla frontiera non deve essere apposto alcun timbro di ingresso né di
uscita. Per quanto concerne il provvedimento di respingimento alla frontiera,
i casi di applicabilità sono circoscritti ai motivi di ordine e sicurezza
pubblica, ovvero a motivi di sicurezza interna, per le relazioni internazionali
degli Stati membri o per la salute pubblica, qualora la loro presenza
rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave.
SOGGIORNO
E LAVORO
La
disciplina del soggiorno è regolata dal citato DPR 54/2002: A seguito
dell’adesione, i cittadini Romeni e Bulgari possono liberamente circolare e
soggiornare in Italia. Se in
possesso dei requisiti richiesti dal DRR 54/2002 possono richiedere la Carta
di Soggiorno alle Questure competenti, in maniera diretta o tramite
l’ufficio postale. In linea generale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
DPR 54/2002 hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un’attività
autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione
europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunità europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi
una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di
servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi,
a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad
università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi
abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un’attività lavorativa in uno Stato membro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, hanno diritto al soggiorno nel territorio
della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di
soggiorno:
a) i lavoratori che esercitano un’attività subordinata di durata non
superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono
entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che
indica il periodo previsto dell’impiego, costituisce titolo valido per il
soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di
lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione
ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio
il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
Per quanto concerne però l’accesso al lavoro dei cittadini romeni e bulgari,
il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’Unione
Europea, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo
di un anno, prima di liberalizzare completamente il lavoro
subordinato per tutti i settori produttivi (esclusi quelli di cui al punto
successivo per i quali l’accesso è immediatamente libero). Per i settori
produttivi in regime transitorio, l’assunzione di lavoratori romeni e bulgari,
avviene attraverso una procedura semplificata, attraverso la
presentazione, mediante spedizione postale con raccomandata a/r, da parte del
datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione competente, di una
richiesta di nulla-osta, utilizzando apposita modulistica che si allega in
copia. Per l’assunzione non è previsto il regime delle quote. Lo
sportello unico per l’immigrazione della provincia ove si intende instaurare
l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte
della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla-osta,
che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della
Carta di Soggiorno. Il regime transitorio non vige, per cui è di libero
accesso già dal 1 gennaio 2007, il lavoro subordinato nei seguenti settori:
- agricolo e turistico alberghiero;
- lavoro
domestico ed assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico;
- dirigenziale ed altamente qualificato;
- lavoro stagionale.
Non è prevista, invece, alcuna limitazione per il lavoro autonomo.
CARTA DI
SOGGIORNO
RICHIESTA:
A mente
dell’art. 5 DPR 54/2002, la domanda per il rilascio della carta di soggiorno
per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio della Repubblica, alla
questura competente per il luogo in cui l’interessato si trova, utilizzando una
scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’interno, nel quale
siano riportati:
a) le complete generalità dell’interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) la data d’ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all’articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l’eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l’interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell’interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari,
all’interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione
all’ufficio. All’atto della presentazione della domanda il cittadino dell’Unione
europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione
valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonché:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della
Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione
di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di
copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c),
(lavoratori autonomi e prestatori o fruitori di servizi) la documentazione
attestante che l’interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell’Unione europea, non rientranti nei casi
di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, l’attestazione dell’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all’articolo 3, comma 4,
lettera b) DRP 54/02. Detta prova è fornita da documentazione comunque idonea a
dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l’indicazione del relativo
importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento che
attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;
e) per gli
studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) DRP 54/02, oltre alla
documentazione indicata alla lettera d) di cui sopra, il certificato
d’iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari
e il certificato di durata del corso.
RILASCIO: A mente dell’art. 6 DPR 54/2002, la carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea è rilasciata su modello
conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell’interno. La carta di
soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha
una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni
inferiori all’anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del
soggiorno. Per i soggiorni degli studenti (art. 3, comma 1, lettera d, DPR
54/02), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi,
salvo rinnovo. La carta è rinnovabile: - per altri cinque anni, nel caso di
carta rilasciata per lavoro frontaliero; - a tempo indeterminato, negli altri
casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni; - per ciascun anno
successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le
verifiche di profitto richieste; - alle condizioni e per la medesima durata
prevista per il primo rilascio negli altri casi.
La carta di soggiorno costituisce documento d’identificazione personale per
non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo.
Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, con l’indicazione
aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie. Fatte salve
le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non
superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica
motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di
soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini che
svolgono attività autonoma (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), per il
solo fatto che non esercitino più un’attività in seguito ad incapacità
temporanea dovuta a malattia o infortunio.
CIRCOLAZIONE
STRADALE E PATENTI DI GUIDA
A partire
dal 1 gennaio 2007, per effetto dell’ingresso della Romania e Bulgaria
nell’Unione Europea, le patenti di guida rilasciate dalle rispettive
amministrazioni pubbliche entrano nel novero di quelle che non possono
essere convertite, pur restando la facoltà (non l’obbligo) di chiederne il
riconoscimento da parte dell’interessato. In pratica, i titolari di patenti di
guida rumene e bulgare, possono circolare senza alcuna formalità, se non quella
di rispettare le regole di scadenza vigenti per le patenti di guida italiane,
secondo quanto stabilito dall’art. 126 del codice della strada.
ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO NAZIONALE E PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
I
cittadini romeni e bulgari, al pari dei cittadini degli altri Stati dell’Unione
Europea, non possono essere espulsi dal territorio nazionale, in quanto non è
applicabile nei loro riguardi la previsione dell’art. 13 del D.leg.vo n.
268/1998. E’ invece applicabile, nei loro riguardi, l’allontanamento regolato
dall’art. 7 del DPR. 54/2002. Si tratta di una misura eccezionale che
può essere adottata in casi circoscritti ai motivi di ordine pubblico,
sicurezza pubblica o sanità pubblica. Per quanto concerne gli effetti dei
provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini
neocomunitari in questione sotto la pregressa disciplina, essi si intendono cessati,
salvo i casi in cui sussistesse la motivazione per ragioni di ordine e
sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Da il Centauro n.110
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