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Cassazione: in caso di danni o furti il gestore del parcheggio deve risarcire i danni ai propri clienti

 



(ASAPS) - ROMA, 20 marzo 2007 – Quante volte, uscendo da un bel parcheggio, convinti di avere fatto di tutto per la nostra sicurezza, ci siamo imbattuti nel classico cartello che dice “la direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nell’auto”? Viene da pensare, allora: potevo lasciarla in strada, anziché mantenere la vita troppo facile del gestore, in fondo solo proprietario (o concessionario) di un fondo o un appezzamento di terreno. Il dubbio deve essere venuto anche i giudici della Terza sezione Civile della Cassazione, che con sentenza 5837/07 hanno stabilito che in caso di danni o furti di mezzi custoditi in un parcheggio privato, quand’anche il gestore abbia esposto cartelli di esclusione di ogni responsabilità da parte sua, devono essere risarciti. La Suprema Corte ha così confermato la sentenza precedentemente emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato il padrone di un garage a risarcire con 7mila euro il padrone di un’auto rubata in sosta. “L’offerta di prestazione del parcheggio – osservano i giudici – cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente”. Nessun valore, dunque, a quei cartelli esposti, che ripetono un po’ beffardi (lo possiamo dire) la solita tiritera: “se ve la rubano, affari vostri”. Troppo facile, ed i magistrati della Terza Sezione Civile li bollano come irrilevanti, “trattandosi di clausole onerose assolutamente nulle in base all’articolo 1341 CC, che fa riferimento alle condizioni generali di contratto. Ogni eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore, nel caso di furto o danni al veicolo, avendo carattere vessatorio, è quindi inefficace, qualora non sia stata approvata dai clienti per iscritto”. E quando il martelletto ha battuto sul tavolo, ai 7mila euro da pagare al cliente derubato, il gestore del parcheggio ha dovuto aggiungere le spese processuali per i primi due gradi di giudizio e 2mila euro per le spese della Cassazione. (ASAPS).


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Martedì, 20 Marzo 2007
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