Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità,
per l’automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.
Con
ordinanza del 20 giugno 2005 il Giudice di pace di Gorizia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., dell’art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice
della strada), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di
pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della
strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati
nell’art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito,
il pagamento in misura ridotta, e cioè pari al minimo edittale della sanzione
prevista per l’infrazione. Ad
avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi, destinatario
del verbale di contestazione, paghi la sanzione in misura ridotta e quella di
chi, destinatario di un’ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della
strada, effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta: solo nel
primo caso, infatti, il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la
proposizione del ricorso giurisdizionale. La
Consulta, con sentenza n. 46 del 20 febbraio 2007, dichiarando manifestamente
infondata la questione de qua, esclude che “la censurata disposizione
violi l’art. 3 Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio
offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi,
sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti
in altre discipline processuali, con la conseguenza che la situazione di chi
non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio – consentendo
alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo consistente nell’impedire
l’insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione – non
può essere posta a raffronto con quella di chi, invece, si avvale del rimedio”. Prosegue
la Corte, precisando nel caso di pagamento in misura ridotta, l’interessato
manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all’accertamento della
responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente
e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e
n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante
che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di
contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari
alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del
procedimento» (art. 203, co. 3, cod. strada). Pertanto,
la scelta del legislatore “di attribuire l’effetto di precludere il ricorso
giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta, e non anche al pagamento
della sanzione inflitta con l’ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto
che la suddetta finalità deflativa può essere compiutamente realizzata soltanto
nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata
acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso”.
Si veda
in tal senso anche Corte
Cost. n. 468/05
(Altalex, 16 marzo 2006. Nota di Tiziana Cantarella)
Visualizza l’ordinanza n.
46 del 20 febbraio 2007 - man. infond.
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