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Articoli 09/03/2007

Il regolamento comunale non può limitare l’accesso dei disabili nelle ZTL

da "il Centauro"
Il regolamento comunale non può limitare l’accesso dei disabili nelle ZTL
di Ugo Terracciano*


Foto Coraggio



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on c’è nessun sindacato del Comune sulla possibilità per i disabili di circolare liberamente in città. Si è conclusa con questa massima la querelle tra un utente della strada proveniente dall’Abruzzo ed il Municipio di Arezzo che, in linea con il regolamento comunale, gli aveva rifilato una multa invece che un biglietto di benvenuto in città. Ma quel che è peggio, è che non si trattava affatto di una vista di piacere, poiché l’utente aveva in realtà accompagnato il figlio diversamente abile svantaggiato nella capacità di deambulazione. Una volta parcheggiato il veicolo, l’automobilista ospite aveva pensato di aver assolto ad ogni obbligo esponendo il contrassegno previsto dalla normativa. Per inciso il modello di questo contrassegno è stato oggetto, nel tempo, di modifiche legislative e decisioni del garante della privacy che, in buona sostanza, ne hanno resa più libera la forma. Un tempo, infatti, l’esemplare doveva essere conforme al prototipo decritto ed illustrato nell’allegato al regolamento di attuazione del codice; poi, il Garante, con un atto paranormativo (la direttiva) aveva interdetto di menzionare sul talloncino da esporre il nome del beneficiario o la targa del veicolo, infine, una recente normativa ne ha liberata la forma, che ora può presentarsi di colore diverso rispetto al tradizionale arancio. Di più, il rilascio conferisce il diritto a fruire di spazi riservati, non solo nel Comune di residenza, ma su tutto il territorio nazionale. Con queste giuste garanzie, diciamolo, il permesso si è prestato a qualche abuso. Anche perché l’utilizzo non è solo ad appannaggio del disabile stesso, ma anche (per ovvi motivi) di chi l’accompagna. Del resto, mentre in giro per l’Italia si è assistito a qualche bella campagna di sensibilizzazione di coloro che abusivamente, a rischio dei punti sulla patente, parcheggiano sugli spazi gialli riservati, nessuna operazione di comunicazione è stata promossa per sensibilizzare colui che, avendo un disabile in famiglia, lo lascia a casa e fruisce abusivamente del tagliando per parcheggiare senza problemi o per accedere a zone precluse al traffico. Addirittura sono stati denunciati diversi casi in cui il disabile era già da anni passato a miglior vita, ma i familiari continuavano ad utilizzare il permesso indebitamente trattenuto nel patrimonio ereditario. In un’poca nella quale sembra timidamente ridestarsi un certo impegno nella repressione degli abusi, il Comune di Arezzo deve aver riflettuto proprio su questi problemi prima di dettare una propria speciale disciplina in materia. Dal momento che il controllo dell’accesso alla zona a traffico limitato era stato automatizzato ed avveniva tramite rilevatori elettronici, l’Ente ha contestualmente messo in opera una serie di facilitazioni per mettere in condizione le persone con limitate capacità motorie di non risentire delle barriere di accesso al centro storico. Ha scritto ai portatori di handicap residenti nel Comune di Arezzo, ha inserito apposita segnaletica con le procedure per l’autorizzazione all’accesso ed ha provveduto all’indicazione di apposito numero verde per ogni indicazione sul rilascio. Così, dovendo l’avente diritto, passare da un vaglio preventivo sulla titolarità delle facilitazioni connesse al permesso, il Comune escludeva la possibilità di una “sanatoria a posteriori” che lascia spazio ad abusi “in modo troppo marcato”. Quindi, tornando al nostro caso, l’utente non avendo osservato la procedura aretina, sancita con tanto di regolamento comunale, è stato fotografato e multato. Considerandolo un errore marchiano, l’automobilista si è rivolto al prefetto confidando nell’immediato annullamento della contravvenzione ma, l’alta autorità, non volendo a sua volta disattendere il regolamento comunale ha rigettato il ricorso emettendo a sua volta una ingiunzione di pagare. A questo punto, la questione deve essersi tramutata in un fatto di principio e quindi, nonostante la distanza tra Abruzzo dove abitava e Toscana, dove risiedeva il giudice competente, l’utente ha deciso di presentare opposizione sostenendo una tesi elementare: il codice della strada prevede che il titolare del contrassegno per invalidi può circolare liberamente e sostare negli spazi appositamente indicati anche all’interno della zona a traffico limitato. Per parte sua il giudice non ha fatto mancare una articolata risposta. Innanzitutto ha verificato la legittimità della comparsa di costituzione e risposta del Comune di Arezzo, ai sensi dell’art. 205 L. n. 214 del 1.8.2003 (Nuovo Codice della strada) che prevede, da parte del Prefetto, la delega della tutela giudiziaria all’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, nei giudizi di opposizione alle Ordinanze-Ingiunzione di pagamento emesse dal Prefetto, a seguito di ricorso ex art. 203 del codice della strada. Dall’altra parte, però ha altresì verificato l’esistenza agli atti del processo di una copia di “concessione parcheggio invalidi” da parte del Comune di residenza dell’utente, con scadenza 29.9.2008. Passando poi al merito il giudice ha rilevato che nel caso di specie il conducente aveva con sé il figlio disabile ed il suo status gli consentiva detti accessi, poiché poteva fruire delle agevolazioni previste dall’art. 188 stradale, in primis la circolazione nelle zone soggette a limitazione di traffico. Dalla lettura dell’art. 381/2° comma, 3° periodo del Reg. di attuazione al codice della strada (D.P.R. n. 495/92), emerge con chiarezza che il permesso di circolazione di veicoli a servizio di invalidi con deficit deambulatorio non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

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Foto Coraggio


La verifica fatta anche a posteriori, con utilizzo di strumenti di rilevamento e controllo, negli accessi in ZTL, della titolarità del permesso in capo a chi si assume trasportato nel veicolo, incombe sull’Ente, ed è onere dello stesso Comune operare in concreto, assumendo le iniziative
 utili ad evitare abusi. L’osservazione del Comune che un cittadino, nelle condizioni sopra esposte, deve richiedere preventiva autorizzazione ad accedere alla ZTL comunicando la targa del veicolo, non è conforme alle norme del vigente codice della strada, che riservano libertà di accesso nelle ZZ.TT.LL. ai veicoli con portatori di handicap. Pertanto, la circostanza che si esegua un controllo di possibili accessi abusivi mediante un sistema di videocontrollo automatizzato non può comportare una riduzione del diritto di libera locomozione ai soggetti portatori di handicap. La possibilità di libero accesso deve così essere garantita solo esibendo il permesso-concessione per invalidi. Appare pertanto pur sempre giustificabile la condotta del Comune, che notifica il verbale al proprietario di un veicolo non riconoscibile dal sistema di videocontrollo come veicolo trasportante un soggetto invalido, proprio perché detta circostanza non è altrimenti riscontrabile dal Comune se non in un momento successivo, e cioè in sede di ricorso in opposizione al verbale di contestazione. Ciò rende pertanto necessaria una attività da parte del ricorrente, volta all’accertamento giurisdizionale del suo diritto di accesso. Ma il ricorrente si era attivato in questo senso ricorrendo al prefetto, ed era in quella occasione che la polizia municipale, invece che dedurre a suo sfavore avrebbe dovuto propendere per l’archiviazione del verbale. Questo, anche se il regolamento, sconfinando dalla propria competenza, prevedeva un’altra cosa. Se ne deducono due oneri opposti ma concorrenti: il disabile, a posteriori, deve dimostrare di avere titolo all’accesso, il Comune – astenendosi da una regolamentazione più restrittiva e sfavorevole – deve accoglierne le ragioni annullando la sanzione. Insomma, il regolamento comunale non può costituire una virtuale barriera architettonica.

* Funzionario della Polizia di Stato
e Docente di Politiche della Sicurezza Presso l’Università di Bologna

da il Centauro n.109


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di Ugo Terracciano

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Venerdì, 09 Marzo 2007
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