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Circolari 06/03/2007

Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope

Circolare Ministero dell’interno - Dip affari interni e territoriali 20/2/2007 n 6 prot.M/2413/5

 

Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze in ordine alla possibilità, da parte degli organi di Polizia Stradale, di procedere al ritiro del certificato di idoneità di cui all’art. 116, commi 1-bis ed 1-ter, del Codice della Strada nei confronti di conducenti di ciclomotori che siano stati fermati in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica determinata dall’uso di sostanze stupefacenti.
Occorre rilevare, in via preliminare, che l’art. 116, comma 1-bis C.d.S. dispone che, per guidare un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale.
Il comma 1-ter dello stesso articolo estende l’obbligo di conseguire il predetto certificato per tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano condurre un ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida.
Inoltre, poiché, ai sensi del comma 1-quinquies, non è possibile essere contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già muniti di patente di guida non possono conseguire il predetto certificato di idoneità, mentre i titolari del certificato sono tenuti a restituire quest’ultimo all’atto del conseguimento della patente.
Secondo il tenore letterale dell’art. 116, comma 1-quater, C.d.S., i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori "sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale". Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in Legge 17 agosto 2005, n. 168, gli istituti della revisione, della sospensione e della revoca della patente di guida si applicano anche ai documenti dei ciclomotori "limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici".
Con Circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 in data 7 settembre 2005, questo Ministero ha precisato che, sebbene la patente di guida possa essere assimilata al certificato di idoneità sotto il profilo delle condizioni psicofisiche richieste, quest’ultimo documento ha una natura giuridica diversa dalla patente e costituisce un titolo legittimante autonomo rispetto ad essa. Pertanto, tenuto anche conto del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio amministrativo delineato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell’ipotesi di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori che diano luogo, in astratto, all’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o alla decurtazione di punteggio, queste non possono incidere sulla patente di guida eventualmente posseduta dal trasgressore. Viceversa, i provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida sono destinati a produrre i loro effetti anche sulla conduzione dei
ciclomotori; in particolare, quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente. L’unica eccezione alla regola appena enunciata è
contemplata dall’art. 116, comma 1-ter, C.d.S., a tenore del quale i titolari di patente di guida sospesa per la violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S. mantengono il diritto alla guida dei ciclomotori, atteso che tali veicoli possono sviluppare una velocità non superiore ai 45 km/h (per questo anche alcune macchine agricole, operatrici, veicoli eccezionali, etc.! NdA). 
Secondo il parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con nota n. 4976/07 del 22/01/2007, la ratio sottesa alla predetta eccezione "fornisce utili elementi per apprezzare come il legislatore imponga un utilizzo decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate inidoneità o propensioni trasgressive". Del resto, secondo il predetto organo consultivo, "poiché la patente può essere titolo legittimante autonomo per la guida del ciclomotore, allora i requisiti fisici per essa guida non possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un’autovettura, costituendo (...), semmai, una species del genus, cioè di identica consistenza "ontologica"".
Per quel che concerne, più specificamente, la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nell’ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S.) o in uno stato di alterazione psicofisica determinato dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), occorre rilevare, innanzi tutto, che l’Avvocatura testé menzionata ha ravvisato, in tale situazione, non tanto "una modalità contra legem di utilizzo del mezzo circolante (come nell’eccesso di velocità)" quanto, piuttosto, "una carenza sub specie delle condizioni psico-fisiche del conducente (costituenti un presupposto della guida)". Infatti, come si è già avuto modo di rilevare, anche per la guida dei ciclomotori l’art. 116, comma 1-quater, C.d.S. richiede il possesso di precisi requisiti psico-fisici, dal momento che tali mezzi di locomozione, sebbene limitati nella velocità, si rivelano, comunque, dotati di una elevata potenzialità lesiva per l’incolumità del conducente e degli altri soggetti circolanti.
Ciò posto, pur in assenza di dati normativi espliciti, un’interpretazione sistematica delle norme contenute nel Codice della Strada impone di tenere nella dovuta considerazione la circostanza, inconfutabile, che l’ebbrezza alcolica come pure l’alterazione psicofisica determinata dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono situazioni che influiscono pesantemente sull’attitudine a percepire correttamente la realtà fenomenica e di conformare la condotta di guida al principio generale di cui all’art. 140 C.d.S. Se così è, il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in una espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente) quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua di misura preventiva, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per l’incolumità propria ed altrui. Come scrive a tale proposito l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze nel parere più volte citato: "Ove non avvenisse il ritiro immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato stato psico-fisico che non prevedono l’accertamento del ripristinarsi delle condizioni psico-fisiche di normalità".
Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile affermare, pertanto, che gli organi di Polizia Stradale, allorché, nell’ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, hanno la potestà di procedere, in via preventiva, al ritiro del documento e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.
Si precisa, comunque, che, ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se l’organo accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice penale che potrà invece sospenderlo adottando le misure previste dall’art. 186, comma 2, C.d.S.".
Nel partecipare le considerazioni sopra formulate e nel fare riserva di rendere note le valutazioni eventualmente espresse sulla questione dall’Avvocatura Generale, direttamente interessata dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.


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Martedì, 06 Marzo 2007
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