Con le note n. 5878M361 del 14 dicembre 2005 e n. 531M361 del 14
febbraio 2005, sono state indicate le procedure operative per l’ inquadramento
di alcuni tipi di veicoli, immatricolati in categoria N1, nella categoria M1.
Tuttavia, i quesiti pervenuti sull’argomento inducono a ritenere necessario
specificare con maggiore dettaglio tali procedure.
Pertanto, le disposizioni di seguito riportate integrano e modificano le sopra
richiamate note.
Le presenti disposizioni riguardano la possibilità di inquadrare alcuni tipi di
veicoli, immatricolati in categoria N1, nella categoria M1.
I veicoli interessati, sebbene appartenenti alla categoria N1, sono derivati da
veicoli M1, dai quali si diversificano, fatta eccezione della tara,
esclusivamente per un diverso allestimento interno (numero e disposizione dei
posti e protezione del carico).
Conseguentemente, i veicoli interessati possono essere adeguati, previa
modifica all’allestimento interno, alle specifiche tecniche richieste per la
categoria M1 vigenti al momento del rilascio dell’omologazione originaria in
N1.
Nel merito, si ritiene che detto tipo di inquadramento possa essere definito
secondo le procedure di cui all’art. 78 del Codice della strada, purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
1) i veicoli di categoria N1 oggetto di modifica devono avere carrozzeria “BB”
o “F0” (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) e le modifiche devono
riguardare il solo allestimento interno ed, eventualmente, il valore della
tara.
2) deve esistere il corrispondente veicolo della categoria M1 omologato dal
medesimo costruttore, da cui deriva il veicolo oggetto di modifica.
3) il veicolo allestito deve essere rispondente a tutte le direttive
particolari obbligatorie per l’omologazione dei veicoli in categoria M1 in
vigore al momento della omologazione originaria N1;
Pertanto, in sede di aggiornamento della carta di circolazione, alla relativa
domanda dovranno essere allegati per ogni veicolo individuato per numero di
telaio e di targa:
a) nulla osta, rilasciato dal costruttore del veicolo, contenente il dettaglio
delle modifiche da effettuare, il codice di immatricolazione del corrispondente
veicolo omologato in M1, dal quale deriva il veicolo oggetto di trasformazione,
e la dichiarazione che il veicolo modificato rispetta la condizione di cui al
precedente punto 3);
b) dichiarazione dei lavori a regola d’arte rilasciata da un’officina a ciò
abilitata e autorizzata dal costruttore del veicolo ad effettuare le modifiche
necessarie per l’inquadramento in M1.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, sarà
cura degli Uffici Motorizzazione Civile verificare, tra l’altro, l’eventuale
ripristino delle cinture di sicurezza , dei sedili e dei relativi ancoraggi,
rimozione della paratia e quanto altro specificato nel nulla osta. Si
specifica, inoltre, che l’originario numero di omologazione deve essere variato
in relazione all’operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere
riportata l’omologazione originaria.
Infine, fermo restando che le differenze ammesse tra il veicolo oggetto di
modifiche –inquadrato in N1 - e quello da cui deriva – inquadrato in M1 –
devono riguardare il solo allestimento interno, coma già specificato,
l’eventuale riconoscimento della massa rimorchiabile al veicolo modificato
potrà essere definito favorevolmente, purché ne venga fatta esplicita menzione
nel nulla osta del costruttore e la stessa massa rimorchiabile sia stata già
riconosciuta al veicolo da cui deriva.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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