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Decreti Legge 17/02/2007

C’è tempo fino a maggio per le modifiche
Proroga per le strisce laterali ai Tir

Nuovo termine 30 aprile 2007
(Dl Cdm 16 febbraio 2007)


Purtroppo il partito del rinvio ha avuto la meglio. Il Governo ha approvato un decreto per il rinvio dell’obbligo dell’adozione delle strisce retroriflettenti Ora ci sarà tempo fino a maggio per dotare i TIR di strisce posteriori e laterali. E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, con l’approvazione di un decreto-legge, in materia di autotrasporto.
Attualmente il Codice della strada prevede che durante la circolazione, gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, con massa superiore ai 3,5 t. devono essere equipaggiate con strisce posteriori e laterali. L’obbligo decorre per i veicoli di nuova immatricolazione dal 1° aprile 2005, mentre per i veicoli in circolazione dal 1° gennaio 2007.
Con il provvedimento approvato dal governo viene consentita invece una proroga tecnica, finalizzata a concedere il tempo strettamente necessario, entro il 30 aprile 2007 (il testo entrato in CdM prevedeva il 31 maggio), per permettere l’istallazione dei dispositivi retroriflettenti, ovviando in tal modo alle sanzioni irrogate dalla Polizia stradale durante i controlli ma soprattutto all’impossibilità di superare la revisione periodica presso la Motorizzazione civile.
Ricordiamo che il provvedimento deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e andare all’esame delle Camere ed è soggetto a modifiche.

Decreto-legge in materia di autostrasporto

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il protocollo d’intesa siglato dal Governo e dalle associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto in data 7 febbraio 2006;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per consentire l’adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……………;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

Emana

Il seguente decreto-legge

Art. 1

(Modifiche all’art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2-bis dell’art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 Aprile 2007".

Art. 2

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Repubblica

Decreto-legge in materia di autostrasporto
Sabato, 17 Febbraio 2007
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