Decreto-legge in materia di autostrasporto Il Presidente della RepubblicaVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il protocollo d’intesa siglato dal Governo e dalle associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto in data 7 febbraio 2006; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per consentire l’adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……………; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti; Emana Il seguente decreto-legge Art. 1 (Modifiche all’art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2-bis dell’art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 Aprile 2007". Art. 2 (Entrata in vigore) Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il Presidente della Repubblica Decreto-legge in materia di autostrasporto | |