Lo squillo del telefonino in
macchina non giustifica improvvise manovre brusche che costituiscono un
pericolo per l’incolumità altrui. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale
della Corte di Cassazione confermando la condanna per omicidio colposo inflitta
dalla Corte di Appello di Catania ad un automobilista che, per rispondere al
cellulare, aveva improvvisamente accostato a destra travolgendo due
motociclisti. Il Tribunale di Siracusa lo aveva inizialmente condannato a sei
mesi, ma la pena era stata ridotta di un mese dalla Corte di Appello di Catania
che aveva riconosciuto un concorso di colpa. La difesa dell’imputato aveva
sostenuto che l’accostamento a destra costituiva una manovra di emergenza
giustificata dallo squillo del telefonino. Secondo la Suprema Corte, invece, tale
tesi è palesemente infondata, essendo ovvio che “solo la necessità di evitare
una situazione di pericolo può comportare la necessità di eseguire una manovra
di emergenza”, mentre la necessità di rispondere al cellulare – oltretutto
privo di auricolare – non giustifica manovre brusche e pericolose. (29 gennaio 2007) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale,
sentenza n.38462/2006 (Presidente: C. G. Brusco; Relatore: V. Romis)
M.S. ha proposto ricorso avverso
la sentenza 14 nov. 2004 della corte d’appello di Catania che ha parzialmente
confermato la sentenza 13 feb. 2004 del tribunale di Siracusa che l’aveva
condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all’art. 589 co.
1 e 2 cod. pen. [1] per avere cagionato, a seguito di un incidente
stradale, la morte di T.S. e lesioni personali a S.M. La corte ha ritenuto l’esistenza
di un concorso di colpa pari al 25% del S. e ha ridotto la pena inflitta dal
primo giudice a mesi 5 di reclusione. I giudici di merito hanno
ricostruito l’incidente rilevando che l’imputato, alla giuda di un’autovettura,
aveva appena superato il motociclo a bordo del qual si trovavano le due persone
offese. Il conducente dell’autovettura
si riportava repentinamente sulla destra e il conducente del motociclo non
riusciva ad evitare l’impatto con la fiancata destra dell’autoveicolo. La responsabilità dell’imputato
è stata ravvisata nell’aver improvvisamente deviato sulla destra non
consentendo al conducente del motociclo una tempestiva frenata. Il concorso di colpa di
quest’ultimo è stato invece fondato sul superamento del limite di velocità
massimo consentito. A fondamento del ricorso si
deduce: la violazione di legge perché i giudici di merito non avrebbero
considerato che l’accostamento a destra era stato determinato dallo squillo del
telefono cellulare e quindi costituiva una manovra di emergenza mentre il
conducente del motociclo non ha tentato ne di frenare ne di compiere altra
manovra di emergenza; secondo il ricorrente le emergenze processuali
dimostrerebbero che è stato S. ad operare un tentativo di superamento
dell’autovettura sulla destra poiché se l’autovettura era davanti, e poi i
veicoli si sono toccati, è evidente che è stato il motociclo a tentare di
superare l’autovettura; la mancanza di motivazione sulla percentuale di colpa
attribuita al motociclista essendo in ogni caso superiore quella del
motociclista che aveva omesso sia di decelerare il veicolo sia di tentare il
sorpasso a sinistra. Il ricorso è inammissibile sia
perché manifestamente infondato sia perché propone censure di fatto. Sotto il primo profilo si
osserva che la tesi del ricorrente, secondo cui lo squillo del telefono
cellulare imponeva la manovra di emergenza costituita dall’accostamento sulla
destra, è palesemente infondata ovvio essendo che solo la necessità di evitare
un situazione di pericolo può comportare la necessità di eseguire una manovra
di emergenza . Il ricorrente riconosce di aver
decelerato e di essersi accostato sul lato destro della strada; palesemente
infondata è quindi anche la tesi secondo cui il motociclista avrebbe tentato di
superarlo sulla destra; e comunque si tratta di un tentativo di ricostruzione
dei fatti diverso da quello logicamente e motivatamente operato ai giudici di
merito che invece hanno ricostruito l’incidente, sulla base del compendio
probatorio acquisito, nel senso di una repentina deviazione sulla destra
operata dal conducente dell’autovettura che non ha consentito al motociclista
di frenare tempestivamente o di operare una diversa manovra di emergenza. La censura deve quindi essere
ritenuta inammissibile perché richiede al giudice di legittimità un sindacato
che gli è precluso. Parimenti inammissibile è la
censura che si riferisce al concorso di colpa avendo i giudici di merito
logicamente motivato sulla prevalenza della colpa dell’imputato, per
l’improvvisa manovra eseguita, rispetto al superamento del limite di velocità
da parte del motociclista. Anche in questo caso trattasi di valutazione di
merito incensurabile in sede di legittimità perché esente da vizi logici e
giuridici. Alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto
statuito dalla corte costituzionale nella sentenza 13 giu. 2000 n. 186 si
rileva che non si ravvisano inammissibilità in considerazione della palese
violazione dei limiti del giudizio di legittimità. P.Q.M. La corte suprema di cassazione,
sezione IV penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore
della casa delle ammende. Roma, 19 ott. 2006 |
|
|
© asaps.it |