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Corte di Cassazione 09/01/2007

Giurisprudenza di legittimità - DEPENALIZZAZIONE – OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE – PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE PACE – DISCUSSIONE – OBBLIGO DI LETTURA DEL DISPOSITIVO – NECESSITA’

(Cass. Civ., sez. I, 5 ottobre 2006, n. 21340)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21430

DEPENALIZZAZIONE – OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE – PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE PACE – DISCUSSIONE – OBBLIGO DI LETTURA DEL DISPOSITIVO – NECESSITA’.

È nulla la sentenza resa nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa qualora sia stata omessa nella udienza di discussione l’immediata lettura del dispositivo in contrasto con quanto invece stabilito dall’art. 23, L. 689/1981.
Tale principio deve risiedere anche nel giudizio innanzi al giudice di pace a seguito di opposizione a verbale di contestazione, qualora il giudice trattenga la causa a decisione.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

 U. E., premesso che: in data 12.2.2001 veniva notificato all’odierno ricorrente, quale proprietario del veicolo tg. XXX, il verbale di contestazione n. ATX0000039024, redatto in data 29.12.2000, con il quale la Polstrada di Belluno contestava la violazione di cui all’art. 142, c. 8 C.d.S.; che il 5.3.2001 veniva ricevuto dalla Polizia Stradale di Belluno il ricorso in opposizione dell’U. (doc. n. 5 fasc. I grado) avverso il succitato verbale ove chiedeva di annullare, dichiarare nullo, inefficace e/o comunque di accertare l’infondatezza dell’impugnato verbale di contestazione; che in data 3.3.2001 veniva altresì depositato ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace di Belluno ove si esponevano le medesime doglianze di cui al ricorso dinanzi al Prefetto; che in data 9-4-2001 aveva luogo l’audizione dell’opponente innanzi al Prefetto; che in data 26-5-2001 veniva notificata all’U. l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto rigettava detta opposizione; che veniva proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Belluno avverso detta ordinanza ingiunzione; che all’udienza del 15-10-2001, pur venendo chiamati entrambi i procedimenti, il Giudice di Pace non riuniva le cause e si pronunciava con due sentenze di rigetto n. 170/2001 e n. 181/2001 entrambe datate 1-12-2001, e riferentesi all’opposizione al verbale, non notificate e aventi la medesima motivazione fondata sulla ritenuta infondatezza delle deduzioni del ricorrente.
 Ricorre per cassazione, avverso la decisione n. 181/2001, con sei motivi l’U.; non hanno svolto attività difensiva gli intimati Prefetto di Belluno e Ministero dell’Interno.

Motivi della decisione

 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 23 della L. n. 689/81, non essendo stato osservato l’obbligo della lettura del dispositivo della sentenza a seguito delle conclusioni.
 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c nonché 112 c.p.c. e difetto di motivazione in quanto nell’impugnata decisione non sono riportale le conclusioni delle parti nello svolgimento del processo.
 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e 111 cost. in relazione alla motivazione dell’impugnata decisione.
 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 14 della L. n. 689/81 per omessa immediata contestazione.
 Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 383 del Regolamento al C.d.S. stante la totale incertezza con riguardo alla contestazione mossa e al quntum della sanzione.
 Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 345 e 383 del Regolamento del C.d.S. in ordine alle indicazioni dei termini per proporre opposizione innanzi al Prefetto e al Giudice di Pace.
 Fondato è il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento delle doglianze di cui agli altri motivi.
 Come emerge per tabulas la sentenza impugnata risulta depositata in data 10.12.2001, dopo che all’udienza del 15.10.2001, come emerge dal verbale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione senza dar lettura del relativo dispositivo.
 Tale decisione è, dunque, da ritenersi nulla perché in contrasto con quanto disposto dall’art. 23 della l. n. 689/81 ed in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, pienamente condivisibile (tra le altre, Cass. n. 12760/2000).
 È, dunque, nulla la sentenza resa nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa qualora sia stata omessa nella udienza di discussione l’immediata lettura del dispositivo, e ciò anche nel giudizio innanzi al Giudice di Pace in cui non è esplicitamente prevista tale lettura ma che rientra, in tale ipotesi, nella articolata disciplina di detto art. 23 della l. n. 689/81.
 

P.Q.M.

 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Belluno in persona di diverso giudicante.

 In Roma, il 4 luglio 2006
 
 

 Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006

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Martedì, 09 Gennaio 2007
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