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Corte di Cassazione 02/01/2007

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – CONTESTAZIONE IMMEDIATATA – OMISSIONE – CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA’ DELLA CONTESTAZIONE QUANDO ESSA SIA POSSIBILE

(Cass. Civ., sezione I, 9 novembre 2006, n. 23922)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 9 novembre 2006, n. 23922

CIRCOLAZIONE STRADALE – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – CONTESTAZIONE IMMEDIATATA – OMISSIONE – CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA’ DELLA CONTESTAZIONE QUANDO ESSA SIA POSSIBILE.

E’ illegittimo il verbale elevato per eccesso di velocità, se sia stata omessa la contestazione immediata ove essa risultava possibile, tenuto conto sia del tipo di apparecchio utilizzato dall’agente accertatore, che permette di percepire il superamento del limite in modo da poter procedere a contestazione immediata della violazione dell’art. 142, c. 8, CdS, sia del tempo di reazione dell’agente addetto al controllo, sia, infine, della velocità tenuta dal veicolo.

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Svolgimento del processo

 Con sentenza depositata il 18 gennaio 2002, il Giudice di pace di Vercelli accoglieva l’opposizione proposta da M. G. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Vercelli per violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada.

 Il Giudice rilevava che l’accertamento della violazione del limite di velocità era avvenuta a mezzo autovelox mod. 104/C2, che notoriamente permette di constatare in tempo reale, al momento del passaggio del veicolo, l’eccesso di velocità, in quanto dotato di segnalazioni acustiche e visive a ciò finalizzate. Nella specie, tenuto conto del fatto che l’opponente viaggiava alla velocità di 70 Km/h, l’addetto alle segnalazioni dell’autovelox anche se da solo avrebbe potuto con l’uso appropriato e tempestivo dei mezzi segnaletici regolamentari intimare l’alt all’automobilista con successo e contestargli la violazione. L’ordinanza opposta, del resto, si basava sulla non congrua motivazione del verbale redatto dalla Polizia Municipale, con generico riferimento alla ipotesi di cui all’art. 384, lettera e), D.P.R. n. 495 del 1992.

 Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Prefetto di Vercelli sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
 

Motivi della decisione

 Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 6, D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

 Il Giudice di pace, a dire della ricorrente, avrebbe rilevato che l’apparecchiatura in concreto utilizzata non consentiva la documentazione chiara e accertabile della violazione dei limiti di velocità. Al contrario, il telelaser è uno strumento omologato, validamente utilizzabile per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

 Il motivo è inammissibile, giacché dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la violazione è stata accertata attraverso apparecchiatura autovelox, sicché del tutto inconferenti appaiono le argomentazioni svolte dall’amministrazione ricorrente circa il funzionamento del diverso apparecchio denominato telelaser e circa l’attitudine dello stesso a rilevare in modo chiaro e accertabile la velocità tenuta da un veicolo in un determinato momento. Né, del resto, dalla sentenza impugnata emerge in alcun modo che la questione oggetto di discussione fosse la idoneità dello strumento di rilevazione della velocità e la conformità dello stesso alle prescrizioni normative.

 Con il secondo motivo, l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, All. E, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il Giudice si sarebbe sostituito all’amministrazione nelle scelte circa l’organizzazione del servizio. La possibilità o meno di fermare un veicolo, infatti, va valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall’amministrazione, senza che, in sede giudiziaria, possano essere censurate le modalità di organizzazione del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa.

 Anche tale motivo è inammissibile, giacché non coglie in alcun modo la ratio della sentenza impugnata. Infatti, il giudice del merito ha dato atto del fatto che, nel caso di specie, l’apparecchio autovelox aveva consentito di constatare il superamento del limite di velocità al momento del passaggio del veicolo e ha quindi rilevato che, tenuto conto del tempo di reazione dell’agente accertatore e della velocità tenuta dal veicolo, era in concreto possibile percepire il superamento del limite e contestare immediatamente la violazione. Orbene, a fronte di una motivazione articolata, la quale non pone in discussione le modalità di organizzazione del servizio, ma si limita a ritenere illegittimamente omessa la contestazione immediata perché in concreto possibile senza che un tale apprezzamento attinga le modalità di organizzazione del servizio, il motivo di ricorso in esame si limita a censurare genericamente la sentenza impugnata sotto il profilo che il giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità non può spingere il proprio sindacato sulle modalità di organizzazione del servizio, ma non svolge alcuna considerazione circa la motivazione svolta dal giudice del merito a sostegno della decisione di annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta.

 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Poiché l’intimata non ha svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
 

Per questi motivi

 La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2006.
 

 Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006


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Martedì, 02 Gennaio 2007
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