(ASAPS) – Molti corpi di polizia locale, in un modo o
nell’altro, hanno già dotazioni di questo tipo. Ma per fare chiarezza ed
uniformità in materia di strumenti per l’autodifesa, richiesta dal sindaco di
Ancona, il ministero dell’Interno ha risposto fornendo numerose spiegazioni.
Gli argomenti, in fondo, sono quelli che vanno di moda e che ogni giorno
troviamo sui quotidiani di tutto il Paese, nelle cronache di vertenze tra
sindacati delle polizie locali e le relative amministrazioni di appartenenza:
ci riferiamo allo spray antiaggressione, riempito di un liquido urticante al
peperoncino, ed alla cosiddetta “mazzetta di segnalazione”. Quest’ultimo
accessorio, che porta un nome elegante e politicamente corretto
(distanziometro), da non confondere con il manganello sfollagente. Alla serie di quesiti posti, il Viminale con lettera
557/st/208.018.1.S.24-3 del 3 ottobre a) L’art. 28 del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza (TULPS), modificato dal decreto Pisanu, ha introdotto
nuove norme in materia di dotazione degli strumenti di autodifesa
specificatamente destinati all’armamento dei Corpi di Polizia Locale; b) alla luce di questa modifica
normativa, il Ministero ha avviato l’integrazione del decreto ministeriale 4
marzo 1987, n. 145 che contiene "Norme concernenti all’armamento degli
appartenenti ai corpi di polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di
agenti di pubblica sicurezza"; c) queste integrazioni riguardano spray
al peperoncino, di capacità superiore a 120 ml e i distanziatori in materiale
plastico, di peso non superiore a grammi 500 (cosiddetta mazzetta di
segnalazione) Lo schema del decreto è stato inoltrato al Consiglio di
Stato per il prescritto parere. |
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