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Corte di Cassazione 28/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – ACCERTAMENTO DELE VIOLAZIONI – NOTIFICA DEL VERBALE – COMPIUTA GIACENZA – OMESSA SECONDA NOTIFICA A CURA DELL’UFFICIO POSTALE IN ASSENZA DEL DESTINATARIO – CONSEGUENZE.

(Cass. Civ., sez. I, 5 ottobre 2006, n. 21423)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21423

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CIRCOLAZIONE STRADALE – ACCERTAMENTO DELE VIOLAZIONI – NOTIFICA DEL VERBALE – COMPIUTA GIACENZA – OMESSA SECONDA NOTIFICA A CURA DELL’UFFICIO POSTALE IN ASSENZA DEL DESTINATARIO – CONSEGUENZE.

In materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la dichiarazione, con la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, di incostituzionalità dell’art. 8, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (con riferimento agli adempimenti stabiliti a garanzia del destinatario), rende proponibili, anche in sede d’impugnazione della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, eseguiti sulla base di un verbale di accertamento non impugnato, motivi attinenti alla invalidità della notifica del verbale ed al suo contenuto.

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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Svolgimento del processo

L’impresa XXX, in persona dell’ing. R. G., con ricorso al Giudice di pace di Genova, in data 22 febbraio 2000, proponeva opposizione avverso un avviso di mora relativo alla cartella esattoriale n. 8442326, notificatole il 7 febbraio 2000, a cura del servizio riscossioni e tributi della Provincia di Genova, relativa al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada. Esponeva che l’avviso di mora era il primo atto ad essa notificato e deduceva, fra l’altro, l’omessa ricezione del verbale di accertamento dell’infrazione, notificato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per compiuta giacenza, in violazione di quanto stabilito dalla sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, con conseguente estinzione della sanzione. Il Giudice di pace, instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Genova, rigettava l’opposizione con sentenza depositata il giorno 1 febbraio 2001.

La società opponente ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Comune di Genova il 15 febbraio 2002, formulando cinque motivi. Il Comune non ha depositato difese.

 Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, per non avere il Giudice di pace ritenuto la nullità della notifica del verbale, compiuta ai sensi di tale norma senza la spedizione della raccomandata prevista dalla sentenza della Corte costituzionale, con conseguente nullità dell’avviso di mora.

Il ricorso è fondato in riferimento a tale motivo, con assorbimento dei successivi.

Come questa Corte ha già affermato (Cass. 14 novembre 2003, n. 17184) la regola tempus regit actum, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento fra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo.

In materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la dichiarazione, con la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, di incostituzionalità dell’art. 8, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (con riferimento agli adempimenti stabiliti a garanzia del destinatario), rende proponibili, anche in sede d’impugnazione della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, eseguiti sulla base di un verbale di accertamento non impugnato, motivi attinenti alla invalidità della notifica del verbale ed al suo contenuto. In proposito, infatti, non si è formata alcuna preclusione, costituendo principio consolidato che detti vizi possono essere dedotti dall’interessato, che non abbia avuto cognizione del verbale a seguito della invalidità della notifica, in quella sede (Cass. SS.UU 19 ottobre 2000, n. 1122, conformi, Cass. 9 aprile 2001, n. 5277, 7 aprile 2000, n. 43601 20 gennaio 1999, n. 482), cosicché il rapporto non può dirsi esaurito nei suoi confronti e nessuna decadenza può ritenersi verificata in suo danno.

Ne consegue che ha errato il Giudice di pace a non prendere in esame il dedotto vizio di notifica del verbale, ai fini della sua valutazione in ordine alla regolarità dell’emissione della cartella e dell’avviso di mora.

Il ricorso, pertanto, (1) essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’annullamento della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, risultando che la notifica del verbale di accertamento era avvenuta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per compiuta giacenza, senza l’osservanza delle formalità ritenute costituzionalmente necessarie dalla sentenza n. 346 del 1998 della corte costituzionale. Le spese vanno poste a carico del Comune di Genova e vengono liquidate come da dispositivo.

 P.Q.M.

La Corte di cassazione

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla la cartella esattoriale e l’avviso di mora. Condanna il Comune di Genova al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida nella misura di euro duecento per diritti e onorari di primo grado ed euro trenta per spese, oltre euro trecento per onorari del giudizio di cassazione ed euro settanta per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 4 luglio 2006.

 Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006

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(1) Recte: ... pertanto, deve essere ...


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Martedì, 28 Novembre 2006
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