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Cannabis: elevati i quantitativi massimi per uso personale

Decreto Ministero Salute 06.10.2006, G.U. 13 novembre 2006

Aumenta da 500 a 1.000 milligrammi il quantitativo massimo di cannabis espresso in principio attivo detenibile ad uso personale. E’ quanto previsto dal decreto 6 ottobre 2006 del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 264 del 13 novembre 2006.
La correzione amministrativa operata dal provvedimento nasce dalla moltiplicazione per 40 (anziché per 20 come previsto dalla tabella varata del Governo Berlusconi) della "dose media singola", pari a 25 milligrammi.

 da Altalex


MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 ottobre 2006

Modifiche ed integrazioni all’allegato III del decreto 3 febbraio 2006 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e’ considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

(G.U. n. 264 del 13-11-2006- Suppl. Ordinario n.212)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita’ sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive»;
Visto il decreto 3 febbraio 2006 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e’ considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006 n. 37, supplemento ordinario n. 39;
Considerata la necessita’ di apportare correzioni ed integrazioni alla Sezione 3 - Specialita’ medicinali contenenti principi attivi vietati e alla Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialita’ medicinali - dell’allegato III al predetto decreto 3 febbraio 2006;
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive espressa in data 27 aprile 2006;
Visto l’art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita’ culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2006, con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai Ministri senza portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione 3 - Specialita’ medicinali contenenti principi attivi vietati e la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialita’ medicinali - dell’allegato III al decreto 3 febbraio 2006, meglio indicato in premessa, sono integralmente sostituite dalle corrispondenti Sezioni riportate in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
Melandri

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 126


Allegato

(fonte: Gazzetta Ufficiale)

Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 98

Vedere Allegato da pag. 99 a pag. 164

Vedere Allegato da pag. 165 a pag. 237


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Mercoledì, 15 Novembre 2006
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