L’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 448 recante “Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro” al primo comma dispone che: “ Al fine di garantire la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia,
nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare …
il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale …
può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei
cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria … ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale … I competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione
al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due anni”.
La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione
oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno
infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra l’altro, la sanzione
dell’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere
da parte dei “competenti uffici” del Ministero delle infrastrutture al
verificarsi di determinate fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti al
Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro,
alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di
un’applicazione uniforme del diritto obiettivo nell’ambito delle varie
articolazioni del Ministero delle infrastrutture:
1. individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni
di cantiere al fine della istruttoria;
2. fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione - di cui al
D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al Decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra l’altro, dei compiti e
delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonché di articolazione
dello stesso nelle strutture decentrate - “i competenti uffici” del Ministero
delle infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono –
con le ripartizioni di funzioni che si specificheranno – la Direzione generale
per la regolazione e i Provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche.
Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo e
vigilanza in materia infrastrutturale è assegnata, a livello centrale, al
Dipartimento II – Infrastrutture statali, edilizia e regolazione, e, con
riferimento all’indirizzo e regolazione delle procedure di appalto, alla
Direzione generale per la regolazione, nonché, a livello decentrato, ai
Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne consegue una
allocazione funzionale della competenza all’emanazione del provvedimento finale
in capo alla sede centrale, mentre la fase istruttoria può essere svolta presso
i Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.
A livello operativo, ciascun Provveditorato regionale e interregionale alle
opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento
di sospensione del cantiere emesso dall’ispettore del lavoro, deve attivare,
nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa
vigente (comunicazione dell’avvio del procedimento, eventuale partecipazione
del destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo volto alla
predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi
essenziali per l’emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere
trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale
per la regolazione al fine della adozione dell’atto stesso.
Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del provvedimento
interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere
normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente
il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la
relazione illustrativa sintetica di cui sopra - trasmessa dal competente
Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre
dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria
prescrive due possibilità: a) che la stessa sia pari alla durata della
sospensione; b) che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari
al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere
superiore a due anni.
Si evince l’importanza della durata della sospensione, che viene presa a
riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento
interdittivo di pari durata della sospensione costituisce, infatti, stando alla
lettera della norma, un provvedimento vincolato, essendo esclusa – in questo caso
- ogni valutazione discrezionale in ordine all’elemento temporale.
La possibilità di prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio
della sospensione) potrà allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in
tutti i casi “più gravi”, intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi in cui
i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al
cantiere, ovvero le ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve
entità: l’applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore
deve sempre essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi ispettivi del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non sia indicato alcun termine
finale, la durata del provvedimento interdittivo non può che essere pari al
periodo intercorrente tra la data della sospensione stessa e quella della
intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell’art. 36 bis D.L. n. 223/2006
(ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta
alcuna revoca, la durata dell’interdizione non può che essere pari, comunque,
alla durata della sospensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere superiore
a due anni: da ciò consegue che il provvedimento interdittivo avrà quale dies a
quo la data di notifica all’impresa il cui cantiere è sospeso e quale dies ad
quem il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale durata del
provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi provvedimenti da
emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori elementi.
La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici nell’ambito del
Dipartimento II – Infrastrutture statali, edilizia e regolazione dei contratti
pubblici nell’emanazione del provvedimento interdittivo - a seguito
dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente Provveditorato -
avrà cura di garantire una applicazione uniforme della disciplina in esame sul
territorio nazionale.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche per le imprese destinatarie del
provvedimento di sospensione del cantiere da parte dei competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato dal Direttore
generale della Direzione generale per la regolazione, è atto definitivo di
natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data di
notifica all’interessato e deve essere tempestivamente comunicato
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
nell’ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture, e al Provveditorato competente.
La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo rende
impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice
amministrativo ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica, nei
termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento
medesimo.
L’eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento
di sospensione del cantiere può essere valutata quale causa ostativa
all’adozione del provvedimento interdittivo: pertanto, le Direzioni provinciali
del lavoro informeranno tempestivamente i Provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche delle eventuali impugnazioni – anche non in
sede giurisdizionale - dei provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso
di successiva revoca della sospensione e che resta comunque inalterata la
possibilità, da parte della Direzione generale per la regolazione, di revocare
il provvedimento interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21
quinquies e 21 nonies della L. 241/90.
Per l’attuazione della presente circolare, i Provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche predispongono le attività necessarie con le
Direzioni Provinciali del Lavoro incardinate nell’ambito territoriale di
propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione generale per la
regolazione dei lavori pubblici.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle
more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del decreto legislativo
163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni
appaltanti a chiedere una autocertificazione concernente l’essere stati o meno
destinatari di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio: tale richiesta
trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e) dell’articolo
38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica dei requisiti,
ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta
autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell’ambito
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture.
Al fine della migliore conoscibilità da parte delle stazioni appaltanti della
presente circolare, la stessa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, oltre che sui siti informatici del Ministero delle
infrastrutture (sito istituzionale e sito per la pubblicazione informatica dei
bandi di gara).
Si allegano un modello che sarà utilizzato per l’adozione del provvedimento
interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi essenziali della
documentazione che deve essere trasmessa da parte dei Provveditorati regionali
e interregionali alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione
(All. 1 e 2).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Domenico CROCCO)
Allegato 1
Allegato 2
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