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Corte di Cassazione 30/10/2006

Giurisprudenza di legittimità - CONTRAVVENZIONI – CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA – NOTIFICA DI UNA COPIA DELL’ORIGINALE E DI COPIA AUTENTICA – VERBALE REDATTO CON SISTEMI MECCANIZZATI – NOTIFICA DI COPIA RECANTE L’INTESTAZIONE DELL’UFFICIO O COMANDO – NULLITA’ – INSUSSISTENZA

(Cass. Civ., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21045)
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 28 settembre 2006, n. 21045

CONTRAVVENZIONI – CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA – NOTIFICA DI UNA COPIA DELL’ORIGINALE E DI COPIA AUTENTICA – VERBALE REDATTO CON SISTEMI MECCANIZZATI – NOTIFICA DI COPIA RECANTE L’INTESTAZIONE DELL’UFFICIO O COMANDO – NULLITA’ – INSUSSISTENZA.

Nell’ipotesi di contestazione non immediata delle violazioni al C.d.S., il comma 3 dell’art. 385 del Regolamento, prevede che il verbale redatto dall’organo accertatore rimanga agli atti dell’ufficio o comando e che ai soggetti cui devono essere notificati gli estremi della violazione venga inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando mentre, qualora il verbale sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, lo stesso debba essere notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. In questo caso, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, deve ritenersi parificato per legge al secondo originale od alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questo, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che, le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3.8.2001 P. D. proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Siena avverso il verbale di accertamento n. 85711/2001/P della Polizia Municipale di Siena contestato il 29.5.2001 per violazione dell’art. 7 commi 1 e 13 e dell’art. 158 commi 2 e 6 C.d.S.

Chiedeva sotto vari profili che venisse dichiarata la nullità del verbale di accertamento.

Per il Comune compariva in udienza un suo funzionario.

All’esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 6.12.2001-14.1.2002 rigettava la opposizione compensando le spese.

Al riguardo rilevava la mancata osservanza del termine per impugnare, la legittimità del verbale di accertamento in forma meccanizzata privo del nominativo del verbalizzante (1923/99) e, nel merito, la mancata richiesta di autorizzazione per le operazioni di carico e scarico.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione P. D., deducendo sei motivi di censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso P. D. denuncia violazione dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e dell’art. 22 della Legge 689/81. Dopo aver precisato che la prima di tali due norme prevede che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui ricorrere e che il termine è di trenta giorni, sostiene la natura perentoria di tale termine.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione, lamentando che il giudice di pace abbia rigettato senza alcuna motivazione le deduzioni da lui esposte sul termine in sede di opposizione.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente infatti, richiama alcuni principi in ordine all’individuazione ed alla natura del termine per impugnare il verbale di accertamento avanti al giudice di pace, senza alcun riferimento al caso in esame, non fornendo alcuna indicazione per evidenziare, qualora questa sia stata la sua intenzione, che contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza impugnata detto termine non fosse scaduto.

Dal ricorso in esame risulta nella esposizione del fatto la data di deposito dell’opposizione (3.8.2001) e quella dell’accertamento (29.5.2001), mentre manca qualsiasi indicazione in ordine alla data di notifica del relativo verbale.

Nel silenzio, sul punto, della sentenza del giudice di pace, priva a sua volta delle necessarie indicazioni per la verifica della decorrenza del termine, il ricorrente avrebbe dovuto integrare, a sostegno della sua tesi della tempestività dell’opposizione (qualora, ripetesi, tale sia la corretta interpretazione della censura), le sue argomentazioni con i necessari elementi di fatto che avrebbero consentito l’applicazione dei richiamati principi, peraltro non correttamente esposti.

Quanto poi alla dedotta mancata indicazione nel verbale dell’autorità cui ricorrere e del termine per proporre opposizione, non risulta né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso che tale questione fosse stata prospettata in primo grado. Del resto lo stesso ricorrente, ancora una volta, dopo aver sottolineato la necessità in linea di principio di tali indicazioni richiamando l’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, non fornisce alcuna indicazione sull’effettivo contenuto del verbale in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 383 del Regolamento al C.d.S. lamenta che il giudice di pace, nel ritenere la legittimità del verbale di accertamento con la mera indicazione a stampa del nominativo del verbalizzante, non abbia considerato l’art. 383 del Reg. al C.d.S. il quale al comma 4 prevede che il verbale deve essere conforme al Mod. VI.1 il quale a sua volta richiede che il verbale riporti la firma degli accertatori. Sostiene inoltre la inapplicabilità dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 sia perché riguarda gli atti amministrativi in genere e non può estendersi al C.d.S. che prevede delle norme specifiche in materia di infrazione e sia perché deve intendersi riferito unicamente alle copie e non già anche agli originali.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che il giudice di pace non abbia indicato le ragioni per le quali ha respinto l’eccezione di nullità riguardante la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’agente accertatore.

Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.

In relazione all’ipotesi di contestazione non immediata della violazione, l’art. 385 del Reg. al C.d.S. prevede al comma 3 che il verbale redatto dall’organo accertatore rimanga agli atti dell’ufficio o comando e che ai soggetti cui devono essere notificati gli estremi della violazione venga inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando mentre, qualora il verbale sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, lo stesso debba essere notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.

Pertanto il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, deve ritenersi parificato per legge al secondo originale od alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questo, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che, le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (in tal senso Cass. 1226/05; Cass. 10858/03; Cass. 4095/01).

Legittimamente quindi la contestazione è avvenuta nel caso in esame mediante la notifica del modello meccanizzato recante l’intestazione dell’ufficio, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione autografa degli accertatori (Cass. 1923/99).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell’art. 385 comma 3 del Reg. al C.d.S.

Sostiene che, contrariamente a quanto previsto da detta norma la quale richiede che il verbale (in originale) debba rimanere agli atti dell’ufficio o comando, non risulta sulla base di quanto depositato dal Comune che vi sia un originale, essendo rinvenibile solo una copia del preavviso di verbale costituito da un fogliettino apposto dall’agente accertatore sul parabrezza del veicolo, peraltro privo dei requisiti essenziali in quanto errato nell’indicazione della violazione, incompleto nell’indicazione dell’autorità cui ricorrere e privo infine anche delle generalità del proprietario e/o trasgressore.

Anche tale censura è inammissibile, non risultando dal ricorso che la questione in esame riguardante la pretesa mancanza in atti dell’originale del verbale fosse stata dedotta in sede di merito e che il giudice ne avesse omessa la pronuncia, con la conseguenza che deve ritenersi prospettata per la prima volta in questa sede. Del tutto irrilevante è poi l’eventuale errata indicazione della violazione (art. 158 comma 2 lett. n relativa alla sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani anziché quella di cui all’art. 158 lett. l corrispondente alla infrazione contestata di sosta in zona a traffico limitato), trattandosi eventualmente di un mero errore materiale facilmente rilevabile dal trasgressore sulla base della stessa dicitura del verbale.

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice di pace, nel rilevare che sarebbe stato possibile chiedere l’autorizzazione temporanea per le operazioni di carico e scarico, non ha considerato che non era dato sapere quali fossero gli uffici che rilasciano tale autorizzazione e che in ogni caso, essendo dette operazioni avvenute alle ore 17,30 vale a dire ben oltre l’orario di lavoro, gli uffici erano sicuramente chiusi.

La censura è infondata, avendo correttamente il giudice di pace rilevato la possibilità di richiedere la necessaria autorizzazione per le operazioni di carico e scarico ed essendo irrilevante che siano avvenute oltre l’orario di chiusura dell’ufficio che detta autorizzazione rilascia in quanto l’interessato avrebbe potuto provvedere alla richiesta durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio medesimo.
Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.


Roma, 1 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006

Lunedì, 30 Ottobre 2006
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