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Corte di Cassazione 29/09/2006

Fermo amministrativo del veicolo: il legittimato passivo nel giudizio di opposizione

Il Ministero dell’Interno come legittimato passivo

 

 (ASAPS) - La I^ sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10875 dell’11 maggio 2006 ha ribadito che: “Legittimato passivo avverso la domanda di annullamento del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è l’organo di vertice da cui dipende l’Autorità che ha irrogato tale sanzione.
Nel caso di specie, il Ministero dell’interno è stato individuato quale legittimato passivo poiché la sanzione accessoria del fermo amministrativo era stata applicata dalla Polizia Stradale. (ASAPS)


 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Sentenza 11 maggio 2006, n. 10875

(Presidente G. Cappuccio, Relatore L. Panzani)

Svolgimento del processo

M.F. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Torino avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino del 22.6.2000 con cui gli veniva irrogata la sanzione amministrativa di L. 6.000.000 oltre alla sospensione per sei mesi della patente di guida per la violazione dell’art. 176, comma 1, lett. a) e c) e n. 19 C.d.S., accertata il 6.6.2000 dalla Polstrada di Torino, che procedeva anche al fermo amministrativo del veicolo.

Contestualmente il M. depositava istanza ex L. n. 689 del 1981, art. 22, ultimo comma, per la sospensione del provvedimento opposto ex art. 669 bis c.p.c., e ss. c.p.c. Il Giudice di Pace fissava udienza di comparizione delle parti al 9.11.2000. Il 25.8.2000 il M. depositava istanza per l’espressa pronuncia in ordine al provvedimento cautelare. Il Giudice di Face differiva l’udienza originariamente fissata al 30.11.2000, non essendo stato rispettato il termine minimo a comparire. Costituitasi in giudizio la Prefettura di Torino e respinta dal Presidente del Tribunale istanza di ricusazione del Giudice di Pace dott. Franco Corsi, con sentenza 14 maggio 2001 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

Osservava il Giudice di Pace, con riferimento alle conclusioni originariamente assunte dall’opponente in ricorso (sul presupposto che le conclusioni rassegnate all’udienza di discussione fossero tardive ed assunte in difetto di contraddittorio con l’Amministrazione convenuta), che il verbale di accertamento dell’infrazione faceva stato sino a querela di falso dei fatti attestati dai Pubblici Ufficiali roganti e che l’opponente non aveva indicato mezzi di prova in senso contrario a tali risultanze.

Il giudice di pace dichiarava inoltre inammissibile la domanda di sospensione cautelare del provvedimento di sospensione della patente, perché proposta davanti a giudice privo di giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari, aggiungendo che essa era stata proposta in periodo di sospensione feriale dei termini e che la sospensione del provvedimento impugnato corrispondeva ad una facoltà discrezionale del giudice, avendo in ogni caso ammesso l’opponente di aver commesso l’infrazione, sia pur qualificandola in termini di minor gravita rispetto a quanto ritenuto dall’Amministrazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, anche nei confronti del Ministero dell’interno, il M. formulando cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Torino.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 101, 102 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, con conseguente nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, nonché difetto di motivazione.

Osserva che l’opposizione riguardava anche il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, disposto dalla Polizia stradale, sì che legittimato passivo in proposito era il Ministero dell’Interno, nei cui confronti peraltro il Giudice di Pace ometteva di estendere il contraddittorio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, commi 6 e 12, e dell’art. 2697 c.c. oltre che difetto di motivazione. Si duole che il Giudice di Pace abbia ritenuto che egli non avesse fornito e neppure dedotto prova contraria alle risultanze del verbale redatto dalla Polstrada, in quanto in realtà egli non aveva mai contestato le risultanze di tale verbale, ma soltanto le conclusioni che ne erano state tratte sul piano sanzionatorio. Inoltre la mancata deduzione di mezzi istruttori, neppure vera perché erano state prodotte fotografie del luogo dell’infrazione, era irrilevante perché sarebbe stato onere del giudice ai sensi della L. n. 689 del 1981 disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7, e degli artt. 183 e 184 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Giudice di Pace non abbia preso in esame le conclusioni assunte all’udienza del 24.4.2001 in ragione dell’assenza della Prefettura. Tali conclusioni in realtà rappresentavano soltanto un chiarimento di quelle originariamente assunte ed in ogni caso, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7, il giudice doveva invitare le parti a precisare le conclusioni. Tanto aveva fatto il ricorrente.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 154, comma 7, art. 146, comma 1, art. 176, comma 1, lett. a) C.d.S. nonché difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il giudice di pace infatti nell’affermare che il verbale di accertamento redatto dagli agenti verbalizzanti ha efficacia probatoria privilegiata avrebbe trascurato che tale efficacia probatoria non si estende alla qualificazione giuridica dei fatti.

Dal verbale poteva ritenersi accertato unicamente che il ricorrente "effettuava manovra di inversione di marcia" e che "proveniente da lato Torino impegnava lo svincolo Orbassano ed ivi invertiva la marcia per tornare verso Torino - corso Orbassano". Secondo il ricorrente che ciò fosse avvenuto in ambito autostradale e con violazione dell’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. a), era il frutto di un semplice apprezzamento personale degli accertatori. Ai sensi dell’art. 2 C.d.S. lo svincolo non poteva essere considerato autostrada perchè non vi figuravano carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile e perchè non vi erano gli appositi segnali di inizio e fine, che risultavano assenti sulla base delle fotografie prodotte dal ricorrente. In loco esisteva soltanto un segnale di preavviso di autostrada, che non poteva avere la funzione del segnale di inizio o fine autostrada.

Occorreva inoltre che la condotta illecita sanzionata integrasse l’inversione del senso di marcia attraversando lo spartitraffico, laddove nella specie lo spartitraffico era assente.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione della L. 689 del 1981, art. 22, comma 7, dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., della L. n. 742 del 1969, art. 1 nonchè dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., commi 2 e 6, art. 113 Cost., commi 1 e 2, della L. n. 742 del 1969, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Si duole il ricorrente che il Giudice di Pace abbia ritenuto inammissibile la domanda di provvedimento cautelare, sottolineando che il giudice investito della competenza in materia cautelare è lo stesso giudice dell’opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 7. La disciplina dettata dall’art. 669 bis c.p.c., e ss., potrà applicarsi in quanto compatibile. Lamenta inoltre che il giudice di pace abbia ritenuto di non poter provvedere in ragione della sospensione feriale dei termini in atto, trascurando che tale sospensione non poteva incidere su un procedimento avente carattere cautelare. Poichè peraltro il Giudice di Pace, nell’indicare i motivi di merito che lo avevano indotto a non fissare udienza per la discussione dell’istanza cautelare, indica gli stessi motivi posti poi a fondamento della reiezione nel merito della domanda principale, ritiene il ricorrente di poterne argomentare che la ricusazione proposta fosse fondata. Solleva quindi eccezione d’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 7, e art. 23, in riferimento all’art. 111 Cost. nella parte in cui attribuisce, in via provvisoria e cautelare, ad un magistrato la facoltà di sospendere o meno l’esecutività di un provvedimento sul quale egli sarà poi chiamato a pronunciare in via definitiva in una fase successiva, ancorchè nel medesimo grado di giudizio.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato. Esso denuncia la pretermissione di un litisconsorte necessario che e causa di nullità sulla quale la Corte deve comunque provvedere d’ufficio. Come risulta dall’esame degli atti, il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza del Giudice di pace sono stati comunicati anche al Ministero dell’Interno, ma tale comunicazione non vale a integrare legittimamente il contraddittorio nei confronti del Ministero stesso, atteso che L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7, prevede che ricorso e decreto siano notificati, a cura della cancelleria del giudice adito, all’opponente ed all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

La semplice comunicazione del provvedimento non sostituisce la notificazione richiesta dalla legge, in ragione delle diverse formalità previste per la comunicazione e la notificazione rispettivamente dagli artt. 136 e 137 c.p.c., e ss.. In particolare la notificazione richiede la consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (cfr. art. 137 c.p.c., comma 2), adempimento che non è richiesto nel caso della comunicazione, si che deve ritenersi che la notificazione possa ritenersi validamente sostituita dalla comunicazione soltanto quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo, circostanza che nel caso di specie non risulta.

Va sottolineato che, come risulta dalla sentenza impugnata il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Prefetto di Torino e del provvedimento di fermo amministrativo.

Ad avviso dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino non si sarebbe di fronte ad una duplicità di sanzioni irrogate da due soggetti distinti - la sospensione della patente da parte del Prefetto e il fermo amministrativo da parte della Polizia stradale di Torino, organo periferico facente capo al Ministero dell’interno, perchè la sospensione congiuntamente al fermo amministrativo del veicolo costituirebbero un’unica sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 176 C.d.S., comma 22, che fa espresso riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo. Tale tesi non può essere condivisa.

L’art. 214 C.d.S. disciplina il fermo amministrativo del veicolo come una sanzione accessoria. Nel caso di specie l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto applicava al M. la sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente, mentre il provvedimento di fermo amministrativo trovava il suo fondamento direttamente nel provvedimento adottato dalla Polizia stradale di Torino, con la conseguenza che tale provvedimento era autonomamente impugnabile e che tale impugnazione è stata ritualmente proposta dal M., contestualmente all’opposizione all’ordinanza ingiunzione.

Legittimato passivo avverso la domanda di annullamento del provvedimento di fermo amministrativo è l’organo di vertice da cui dipende l’Autorità che ha irrogato il provvedimento di fermo, nella specie la polizia stradale di Torino, da individuarsi dunque nel Ministero dell’interno.

Ai sensi dell’art. 214 C.d.S., comma 4-6, la restituzione del veicolo è subordinata all’accertamento in sede amministrativa o giudiziaria dell’insussistenza dell’infrazione in virtù della quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria.

Ne deriva che, ove sia stato impugnato anche il provvedimento di fermo amministrativo, il Ministero dell’Interno è litisconsorte necessario nel procedimento relativo all’accertamento dell’infrazione. Di conseguenza la sentenza impugnata, che ha pronunciato senza che il Ministero fosse stato validamente convenuto in giudizio, va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Torino, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo d’ufficio, cassa la sentenza impugnata per difetto del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno con rinvio al Giudice di Pace di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006.

 


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Venerdì, 29 Settembre 2006
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