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Consiglio dei Ministri - Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche

D.P.C.M. 14 aprile 2006 (GU n. 174 del 28 luglio 2006)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica e in particolare l’art. 2 concernente l’emanazione di atti nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante

«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Considerata la necessita’, segnalata anche dalle amministrazioni statali, regionali e locali, di codificare e di conformare all’ordinamento giuridico-costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonche’ l’esigenza di garantire la loro piu’ generale e uniforme applicazione da parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali;

Visto il testo di disposizioni elaborato dalla commissione di studio, nominata in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali;

Acquisito su tale testo l’assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte e dei consigli delle regioni e delle province autonome, espresso al termine degli incontri promossi d’intesa con il Dipartimento per gli affari regionali;

Considerato che gli Organi costituzionali ai quali e’ stato fatto pervenire il testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita l’intesa degli Organi dello Stato interessati;

Decreta:

Sono emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

Roma, 14 aprile 2006.

Per il Presidente, Gianni Letta.


Allegato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO

CAPO I

DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE

SEZIONE PRIMA

DEFINIZIONE DELL’ AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

I. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d’iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese rispettivamente nella prima categoria di cui all’art. 5 o nella categoria "A" di cui all’art. 9.

Art. 2 (Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)

Ai fini della presente disciplina:

a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, ín qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all’articolo 5;

b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 3 (Cerimonie e relazioni internazionali)

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all’articolo 5, si applica l’ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.

2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 4 (Criteri di precedenza tra le cariche)

1. L’ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell’ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.

2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell’ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.

3. In assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per l’individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l’incarico svolto, nonché il grado. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell’ordine: se riferiti alle istituzioni, l’anzianità di costituzione e l’ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l’anzianità di assunzione della carica, l’ordine alfabetico nonché, da ultimo, l’anzianità anagrafica.

SEZIONE SECONDA

PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI

Art. 5 (Ordine nazionale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l’ordine che segue. Sia nell’ambito di ciascuna categoria, sia all’interno delle singole posizioni, l’ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall’ordine di successione tra le cariche.

CARICHE

(Omissis)

Art. 6 (Ordine di precedenza tra i Ministri)

1. L’ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l’aggiornamento dell’ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l’ordine alfabetico.

3. L’ordine protocollare delle cariche politiche all’interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell’ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

Art. 7 (Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)

1. L’ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

Art. 8 (Rango delle cariche europee e straniere)

I. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all’articolo 5.

3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte.

SEZIONE TERZA

PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI

Art. 9 (Ordine territoriale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l’ordine che segue. Sia nell’ambito di ciascuna categoria, sia all’interno delle singole posizioni, l’ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall’ordine di successione tra le cariche.

CARICHE

(Omissis)

Art. 10 (Ulteriori cariche)

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell’ordine di cui all’articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall’articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 11 (Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)

1. L’ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l’ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l’ordine di precedenza è determinato dall’ordine alfabetico. E’ fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell’ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L’ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

1) Presidente della Regione, in sede;

2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;

3) Sindaco, in sede;

4) Presidente della Provincia, in sede;

5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l’ordine prescritto dal comma 1);

6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l’ordine prescritto dal comma 1);

7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;

8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;

9) Presidenti delle altre Province (secondo l’ordine prescritto dal comma 1);

10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l’ordine prescritto dal comma 2);

11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l’ordine prescritto dal comma 1);

12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l’ordine prescritto dal comma 2);

CAPO II

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE

SEZIONE PRIMA

PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA

Art. 12 (Presidenza della cerimonia)

1. All’invitante o all’ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all’autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che Io precedono nell’ordine fissato dagli articoli 5 e 9.

2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell’ordine fissato dall’articolo 5, il ruolo di presidente dell’evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

Art. 13 (Autorità cessate dalla carica)

1.Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.

2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una -delle prime cinque categorie di cui all’articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all’articolo 9.

Art. 14 (Rappresentanza protocollare)

1.Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall’autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell’Istituzione o dell’Amministrazione, alla cerimonia.

2. La delega deve essere notificata anzitempo all’invitante e, qualora distinto, all’ospitante.

Art. 15 (Rappresentanti)

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

Art. 16 (Posizione del rappresentante)

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell’ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato.

Art. 17 (Altre forme di delega)

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

Art. 18 (Limiti della rappresentanza)

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.

2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

Art. 19 (Supplenza e interim)

1. All’autorità supplente o che svolga l’incarico ad interim spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

SEZIONE SECONDA

SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ

Art. 20 (Visite d’insediamento e di congedo)

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.

2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d’intesa fra loro, le modalità dell’eventuale restituzione della visita.

Art. 21 (Modalità della visita)

1. Le visite vengono richieste iniziando dall’autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.

3. L’autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella restituzione della visita.

SEZIONE TERZA

PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI

Art. 22 (Autorità civili destinatarie di onori militari)

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:

a) Presidente della Repubblica;

b) Presidenti delle due Camere;

c) Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) Presidente della Corte costituzionale;

e) Presidenti emeriti della Repubblica;

f) Ministro della Difesa;

g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;

h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;

i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.

2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.

3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.

4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l’autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.

5. Gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango tra quelle indicate dal presente articolo.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

Art. 23 (Simboli destinatari di onori militari)

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:

a) Milite Ignoto;

b) Caduti;

c) Bandiere di Guerra;

d) Bandiere d’Istituto;

e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d’oro al Valore militare.

Art. 24 (Limitazioni agli onori militari)

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità civili elencate nell’art. 22, salve le prerogative del Presidente della Repubblica.

2. In caso di presenza di più autorità’ di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l’autorità alla quale spettano gli onori.

3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti.

Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.

4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall’articolo 22, commi 3 e 5.

5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall’autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

Art. 25 (Onori militari ad autorità europee e straniere)

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 26 (Servizi d’onore)

I. I servizi d’onore sono, di norma, resi dall’Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

Art. 27 (Ordine dei reparti)

1. Per lo schieramento di reparti in armii, secondo l’uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

Art. 28 (Onori civili al Presidente della Repubblica)

I. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata, nel luogo del suo arrivo, dal Prefetto, che è, altresì, presente al momento della partenza del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

SEZIONE QUARTA

DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE

Art. 29 (Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)

1. La Repubblica premia le benemerenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell’ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.

2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:

1) l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

2) l’Ordine Militare d’Italia;

3) l’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;

4) l’Ordine al Merito del Lavoro;

5) l’Ordine di Vittorio Veneto.

Art. 30 (Onorificenze e decorazioni)

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemerenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d’oro al Valore militare e al Valore civile.

2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.

3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l’uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.

4. L’uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l’uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

SEZIONE QUINTA

BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE DI STATO

Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica)

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall’art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:

Verde 17-6153
Bianco 11-0601
Rosso 18-1662.

2. L’utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull’esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all’estero.

Art. 32 (Uso delle bandiere)

1. Sull’esposizione e sulle modalità d’uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali.

Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell’evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

Art. 33 (Uso di insegne sulle autovetture)

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l’uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 34 (Inno nazionale)

1. L’inno nazionale è eseguito, secondo Ie forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d’Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L’esecuzione dell’inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l’esecuzione dell’inno nell’ambito delle Forze annate.

Art. 35 (Feste nazionali civili)

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell’Unità nazionale — giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e l ° maggio, festa del Lavoro)

si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

Art. 36 (Esequie di Stato)

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.

2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell’ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.

3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37 (Disposizioni finali)

1. E’ assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.

2. In presenza del Capo dello Stato eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica. 


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Mercoledì, 23 Agosto 2006
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