Con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 193
a seguito della "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa
al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini"
ha definito le condizioni di polizia sanitaria agli scambi di ovini
e di caprini.
La
verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria è
deputata, prima di tutto, ai servizi veterinari delle aziende sanitarie
territorialmente competenti che provvederanno ad effettuare una serie
di operazioni al fine di spedire ovini e caprini ad altri Stati membri,
ovvero i predetti animali:
- devono
essere identificati e registrati;
- devono
essere sottoposti ad una ispezione da parte di un veterinario ufficiale
nelle 24 ore precedenti il loro carico e non devono presentare alcun
segno clinico di malattia;
- non
devono provenire da una azienda, o non devono essere stati in contatto
con animali di una azienda oggetto di divieto per motivi sanitari
(tale divieto permane dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo
animale infetto per un periodo variabile a secondo della malattia
riscontrata es. giorni 42 per la brucellosi);
- non
devono provenire da una azienda o non devono essere stati in contatto
con animali di una azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia
sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per
le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;
- non
devono restare fuori dell'azienda di origine per più di
7 giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso
la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel
certificato sanitario;
- dopo
avere lasciato l'azienda d'origine devono essere consegnati
direttamente a destinazione in un altro Stato membro (dopo la partenza
dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione
in un altro Stato membro gli ovini e caprini possono transitare attraverso
un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato
membro dal quale gli animali sono stati spediti e nel caso di ovini
e caprini da macello è consentito il transito degli animali
attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa
al centro di raccolta riconosciuto);
- gli
animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello
Stato membro di destinazione devono essere macellati il più
presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
PRESCRIZIONI
PER IL TRASPORTATORE
L'articolo
5 del Decreto Legislativo 532/1992 identifica la figura del trasportatore
di animali vivi elencando una serie di prescrizioni a cui lo stesso
deve ottemperare; così pure il comma 1 dell'articolo 14
della predetta normativa dispone che questa figura professionale deve
utilizzare mezzi di trasporto:
- costruiti
in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali
non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;
- puliti
e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal servizio veterinario
immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono
incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto necessario da parte
del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali (opportuno
sarà disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la
disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per l'immagazzinamento
dello strame e del letame o, in alternativa, fornire la documentazione
comprovante che tali operazioni sono state svolte presso terzi riconosciuti
dal servizio veterinario).
Si
precisa che per ogni veicolo utilizzato per il trasporto di animali,
il trasportatore deve tenere e conservare per almeno 3 anni un registro
contenente le seguenti informazioni:
- luogo,
data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende
o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
- luogo
e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei
destinatari;
- specie
e numero degli animali trasportati;
- data
e luogo delle operazioni di disinfezione;
- dati
particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il
relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione
stessa.
Il
trasportatore deve garantire che, tra la partenza dall'azienda
o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di
destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali
di qualifica sanitaria inferiore; inoltre deve preventivamente assumere
per iscritto l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale
è registrato di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi
alla prescrizioni dettate dal D. Lgs. 193/2005 ed in particolare alle
disposizioni concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare
gli animali, oltre al fatto di affidare il trasporto degli animali a
personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze
professionali necessarie.
IL
CERTIFICATO SANITARIO
Il
trasporto di ovini e caprini è subordinato all'accompagnamento,
durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un apposito
certificato sanitario conforme alla presente normativa.
Il
certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario
più di un foglio (i gruppi di due o più fogli formano
un insieme unico e indivisibile) ed è provvisto di un numero
di serie.
Esso
viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario ed è tradotto
in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione, inoltre ha
una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame
sanitario.
Gli
esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario per una partita
di animali (ovini e caprini) possono essere effettuati nell'azienda
di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali
da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante (a tal fine
i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale
solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti
dal D. Lgs. 193/2005).
Il
veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua tutti
i controlli necessari sugli animali e i controlli di animali vivi, in
provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati, si effettuano secondo
le norme degli scambi intracomunitari.
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MOVIMENTAZIONE
DI OVINI E CAPRINI
(Applicazione
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 193)
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VIOLAZIONE
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NORME
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OBLAZIONE
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COMPETENZA
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Trasportatore
che non ottempera alla tenuta del prescritto registro.
(Il
trasportatore deve tenere e conservare per almeno 3 anni un
registro contenente le seguenti informazioni:
- luogo,
data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende
o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
- luogo
e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del
o dei destinatari;
- specie
e numero degli animali trasportati;
- data
e luogo delle operazioni di disinfezione;
- dati
particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali
il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione
stessa).
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Art.
14/2° D. Lgs. 193/2005
Art.
19/1° D. Lgs. 193/2005
|
euro
2.000,00
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Sindaco competente
per
territorio
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Trasportatore
di ovini o caprini che durante il trasporto non impedisce il contato
con altri animali di qualifica inferiore
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Art.
14/3° D. Lgs. 193/2005
Art.
19/2° D. Lgs. 193/2005
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euro
12.000,00
|
Sindaco
competente
per territorio
|
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Trasportatore
che omette di assumere per iscritto nei confronti dell'ASL l'impegno
di ottemperare a determinate prescrizioni
(Il
trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno,
nei confronti della ASL presso la quale è registrato di
adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla prescrizioni
dettate dal D. Lgs. 193/2005 ed in particolare alle disposizioni
concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare
gli animali, oltre al fatto di affidare il trasporto degli animali
a personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze
professionali necessarie)
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Art.
14/4° D. Lgs. 193/2005
Art.
19/1° D. Lgs. 193/2005
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euro
2.000,00
|
Sindaco
competente
per
territorio
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Trasportare
ovini o caprini senza il prescritto certificato sanitario.
(Il
trasporto di ovini e caprini è subordinato all'accompagnamento,
durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un apposito
certificato sanitario conforme alla presente normativa.
Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora
sia necessario più di un foglio (i gruppi di due o più
fogli formano un insieme unico e indivisibile) ed è provvisto
di un numero di serie.
Esso
viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario ed è tradotto
in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione, inoltre
ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame
sanitario).
|
Art.
14/3° D. Lgs. 193/2005
Art.
19/2° D. Lgs. 193/2005
|
euro
12.000,00
|
Sindaco
competente
per
territorio
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