L’esigenza era quella di
affermare il principio di serietà ed effettività della lesione risarcibile.
Esigenza da realizzare attraverso un contenimento della categoria del danno non
patrimoniale alle sole ipotesi di reale vulnus ad un diritto inviolabile
espressamente riconosciuto dalla Costituzione.
Il Giudice di Pace ed il danno esistenziale bagattellare e transeunte
di Raffaele Plenteda
Una delle principali critiche
mosse alla teoria del danno esistenziale si fonda sul rilievo che il
riconoscimento di questa nuova, autonoma, posta di danno produrrebbe un insano
proliferare di giudizi risarcitori. Si assisterebbe ad un ricorso
indiscriminato al rimedio risarcitorio per ottenere la liquidazione delle più
strane e originali poste di danno.
L’esigenza, avvertita dagli “oppositori” a seguito delle c.d. “sentenze
gemelle”1, era quella di affermare il
principio di serietà ed effettività della lesione risarcibile. Esigenza da
realizzare attraverso un contenimento della categoria del danno non
patrimoniale alle sole ipotesi di reale vulnus ad un diritto inviolabile
espressamente riconosciuto dalla Costituzione.
Costoro avversano la nascita di una nuova categoria di danno, non prevista da
alcun dato normativo, e contrastano l’idea che il riferimento ai “valori della
persona costituzionalmente garantiti”, contenuto in Cass.
Civ. 8827/03, si possa tradurre in un rinvio ai principi espressi
dall’art. 2 Cost., in quanto tale norma porrebbe problemi di eccessiva apertura
risarcitoria.
A loro avviso, il nuovo orientamento giurisprudenziale impone l’individuazione
di una specifica norma costituzionale, sul rilievo che l’art. 2059 c.c. non è stato abrogato, ma che
si è opportunamente esteso il rinvio ai “casi espressamente previsti dalla
legge” anche alle disposizioni costituzionali.
I fautori del danno esistenziale si contrappongono a questa impostazione,
ritenuta eccessivamente filo-assicurativa. Essi sottolineano l’utilità di
affermare l’autonoma categoria di danno esistenziale, di cui ne danno una
definizione e ne segnano i confini.
Reputano, in linea di massima, che anche l’art. 2 Cost. sia norma idonea a
fondare il nuovo meccanismo di risarcimento del danno e negano che ciò rischi
di tradursi in un ricorso indiscriminato alla tutela risarcitoria2.
In altre parole, i c.d. esistenzialisti sostengono che bisogna costruire un
sistema di risarcimento del danno alla persona che assicuri tutela di tutte le
lesioni serie ed effettive alla sfera non patrimoniale dell’individuo e
riconoscono pertanto, che il rimedio risarcitorio non debba piegarsi a pretese
fantasiose e a poste di danno di pura invenzione, socialmente poco apprezzabili
e giuridicamente non meritevoli di tutela.
Essi pongono l’accento, tuttavia, sulla necessità di una tutela completa della
sfera individuale e ritengono che, a tale scopo, il riferimento alla nuova
categoria di danno esistenziale ed all’art. 2 Cost. sia indispensabile.
Per quanto rileva in questa sede, in definitiva, esistenzialisti e non
esistenzialisti concordano nel ritenere che, nel nostro ordinamento, non possa
trovare spazio un danno non patrimoniale in sé risarcibile, qualunque sia il nomen
che ad esso si voglia attribuire, il quale si risolva nella lesione di interessi
secondari dell’individuo e che, inoltre, non raggiunga un grado di intensità
tale da tradursi nella violazione di un diritto costituzionale della persona.
Dal punto di vista del diritto sostanziale, la Corte di Cassazione conferma
tale orientamento anche nelle singole applicazioni pratiche3.
Nel frattempo, i Giudici di Pace fanno giurisprudenza ed iniziano a prendere
confidenza con il nuovo strumentario giuridico confezionato loro.
Il Giudice di Pace di Catanzaro4,
così, condanna una nota compagnia telefonica al pagamento di € 500,00 perché,
incontrando problemi tecnici nell’installazione della linea ADSL, “dimostrando
indifferenza ed insensibilità, non ha inteso fornire alcun riscontro alle
varie richieste e solleciti, determinando così nell’utente uno stato di
stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione”.
Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia5
condanna, invece, Sky Italia s.r.l. perché, a causa dell’interruzione del
servizio di Pay-Tv, alcuni tifosi hanno perso la visione di una partita di
calcio. Ad avviso del giudicante, “L’interruzione di tale trasmissione ha
determinato in capo all’attore un danno che si inquadra nel genere del danno
esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre del servizio,
ma altresì nella situazione di disagio, delusione e stress che l’utente ha
subito a causa del lamentato disservizio”.
Il Giudice di Pace di Cosenza6
condanna una società concessionaria della riscossione dei tributi al pagamento
di € 250,00 a titolo di danno esistenziale per lo stress arrecato da
un’illegittima cartella esattoriale recante la richiesta di € 151,75 e la “minaccia”
del fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento dell’importo.
Il Giudice di Pace di Bari7 condanna alcuni grandi gruppi di
distribuzione al risarcimento del danno esistenziale derivante da pubblicità
indesiderata lasciata nella cassetta della posta, ritenendo che ciò integri “la
lesione di valori inerenti alla persona”.
Le decisioni di questo tipo sono assai numerose e riguardano casi di
responsabilità contrattuale, extracontrattuale ed anche di responsabilità c.d.
“da contatto sociale”. Si potrebbe andare avanti con gli esempi all’infinito.
Tutte queste sentenze si ispirano esplicitamente al filone giurisprudenziale
avviato con le sentenze gemelle e definiscono la posta di danno, di cui
riconoscono la risarcibilità, come danno esistenziale.
Il danno esistenziale come concepito dai suoi stessi fautori8,
tuttavia, si identifica nelle “modificazioni peggiorative della personalità del
danneggiato”. Sussiste un danno esistenziale, in altre parole, quando, a
seguito di un evento lesivo, la vita del danneggiato, avuto riguardo ai suoi
aspetti più significati, non è più come quella precedente.
La mancata visione di una partita di calcio, una multa ingiusta, la temporanea
inutilizzabilità della linea ADSL o la pubblicità indesiderata in cassetta non
sembrano certo integrare la definizione di danno esistenziale proposta dalla
dottrina e avallata dalla giurisprudenza: l’esistenza del soggetto, in tutti
questi casi, non viene affatto permanentemente modificata in modo peggiorativo,
neppure in minima parte.
Se proprio non vogliamo abbandonare il nomen, questa posta di danno dovrebbe
essere definita, al più, come danno esistenziale bagattellare e transeunte.
La domanda, a questo punto, sorge spontanea. Non si tratta proprio di quei tipi
di danno non patrimoniale che esistenzialisti e non esistenzialisti
concordavano di escludere dal novero dei danni risarcibili?
In proposito, ci si attenderebbe un atteggiamento di chiusura da parte della
Corte di Cassazione, la quale ha dimostrato nel corso degli anni una costante
avversione nei confronti delle nuove forme di danno non patrimoniale.
Qui, però, si assiste ad un diverso fenomeno.
La Suprema Corte, infatti, quanto meno nei limiti del giudizio di equità,
considera legittima la liquidazione di poste di danno del tipo di quelle sopra
esaminate, riconoscendo al Giudice di Pace la speciale licenza di assegnare il
risarcimento del danno non patrimoniale anche “fuori dai casi determinati dalla
legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana
costituzionalmente protetti”9.
Il Giudice di Pace “decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro”10. Nel giudizio di equità,
secondo la Corte, viene in gioco un’equità formativa o sostitutiva del diritto
sostanziale, sicché “non opera la limitazione del risarcimento del danno ai
soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure
nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione”11.
L’indirizzo espresso dalla Corte non convince granché.
Anzitutto, bisogna considerare che la nozione stessa di danno esistenziale si
identifica nella lettura dell’art. 2059 c.c. in combinato disposto con i “valori
della persona costituzionalmente garantiti”.
Siffatta definizione di danno esistenziale, pertanto, sembra assurgere a
“principio informatore della materia”, con la conseguenza che neppure in sede
di giudizio di equità si potrebbe liquidare un danno non patrimoniale
prescindendo dalla lesione di un diritto di rango costituzionale12.
Il giudizio d’equità non può risolversi in un giudizio contro il diritto.
Se l’ordinamento giuridico vivente nega la risarcibilità del danno esistenziale
in assenza di una lesione tanto grave da intaccare un valore di rilevanza
costituzionale, allora è contrario al principio generale riconoscere
equitativamente il risarcimento per danni di minima portata.
Anche a voler superare una simile critica, rileva che il giudizio di equità non
è applicabile alle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
c.d. “di massa”13. Ne consegue che, in molti casi
(mancata visione di una partita di calcio o temporanea inutilizzabilità della
linea ADSL et similia) il limite della lesione di “valori della persona
costituzionalmente garantiti” non sarebbe comunque superabile.
I contorni contraddittori della faccenda si colgono anche intuitivamente, se si
considera quanto sia inaccettabile ritenere che la risarcibilità delle forme di
“danno esistenziale” in esame sarebbe indissolubilmente legata al loro
carattere bagattellare. Sarebbero risarcibili i disagi e fastidi di piccola
intensità, ma se lo stesso tipo di pregiudizio raggiunge un grado di intensità
più elevato, tanto da esorbitare dai confini del giudizio di equità, la tutela
risarcitoria sarebbe esclusa, in quanto il diritto vivente vieta il
risarcimento di un danno esistenziale senza lesione di un diritto costituzionale.
Il controsenso rileva sotto ogni profilo. Un’elementare applicazione dei
principi di analisi economica del diritto mette in chiara evidenza come una
simile impostazione, associando costi minori a comportamenti maggiormente
lesivi, indurrebbe i danneggianti a ritenere più conveniente procurare gravi
piuttosto che lievi fastidi e disagi, nei limiti ovviamente della non lesione
di diritti di rango costituzionale.
I conti non tornato.
In tutti questi casi, ragionando in chiave di danno esistenziale ed applicando
lo strumentario elaborato dalla giurisprudenza che parte dalle sentenze
gemelle, si sarebbe a rigore indotti ad escludere qualsiasi forma di
risarcimento.
Eppure, spostando la lente dell’indagine su un piano più generale, che metta a
fuoco le moderne dinamiche dei rapporti interpersonali, ci sembra socialmente
davvero intollerabile che il gestore telefonico ci impedisca di utilizzare la
connessione ADSL, così come censuriamo il gestore del servizio Pay-Tv che non
riesca a farci assistere alla partita di calcio tanto attesa.
Consideriamo un’ingiusta vessazione il comportamento di certe pubbliche
amministrazioni, che seguitano a richiedere pagamenti ed a minacciare
provvedimenti come il fermo amministrativo di veicoli per sanzioni già estinte,
così come ci riteniamo molestati se, nonostante un nostro espresso divieto,
seguitiamo ad essere invasi di posta in cassetta, telefonate promozionali,
e-mail o fax contenenti proposte commerciali.
In tutti questi casi, inoltre, togliere un po’ di soldini dalla tasca profonda
dei soggetti responsabili dei nostri fastidi e disagi facendoli transitare
nelle tasche del cittadino danneggiato ci sembra una giusta soluzione.
Riconosciamo nello strumento risarcitorio un rimedio idoneo ad eliminare le
conseguenze pregiudizievoli di questo tipo di comportamenti scorretti.
Il diritto non vive una vita a sé stante, alimentata da costrutti logici e
castelli di principi aridi e astratti, ma deve farsi carico delle istanze di
tutela provenienti dalla società, garantendo un sistema di regole e di rimedi
in grado di governare in modo equilibrato le relazioni sociali ed i rapporti
interpersonali che si vengono formando.
Il danno esistenziale parla della persona che non è più sé stessa, che non si
può più realizzare attraverso le attività che prima era solita svolgere. Il
danno esistenziale cambia la vita alla persona, ne riduce la ricchezza in
relazione ad uno o più dei suoi aspetti fondamentali, costruiti ed arricchiti
nel corso del tempo.
Questa categoria di danno guarda alla persona nel suo essere, nel suo esistere.
Non poter più giocare a calcetto cambia la vita, ma perdere la visione di una
partita di calcio certamente no.
Il danno esistenziale bagattellare e transeunte non è un danno esistenziale.
In definitiva, l’interprete del diritto deve farsi carico delle legittime
istanze di tutela provenienti dalla società, riguardanti tutti i disservizi ed
i comportamenti ingiustamente molesti vel generatori di disagi di cui ci siamo
occupati. Abbiamo intuito, peraltro, che lo strumento risarcitorio è, forse,
quello più adatto a costruire una tutela per il cittadino danneggiato.
Si lasci perdere, però, il danno esistenziale, che è una tipologia di danno
“più grande”, da non screditare invocandolo ad ogni minimo fastidio o disagio.
Per questa strada, d’altra parte, non si risolve alcun problema, dal momento
che, a rigore, la domanda di risarcimento di un danno esistenziale bagattellare
e transeunte, per quanto sopra evidenziato, dovrebbe essere sistematicamente
rigettata.
Per giungere ad affermare il diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi
qui esaminate, occorre necessariamente seguire un diverso percorso giuridico e,
probabilmente, percorsi giuridici diversi.
Accomunare nella medesima categoria danni che emergono in vicende distinte e
diverse tra loro al fine di individuare un meccanismo risarcitorio applicabile
all’intera categoria, come abbiamo visto, è un sistema destinato a fallire
Allo stato, l’unica alternativa percorribile è quella di analizzare le singole
ipotesi ed appurare se, per ciascuna, sia configurabile una fattispecie di
responsabilità civile che si presti a riconoscere il diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale “da fastidio, disagio, nevorsismo, preoccupazione,
ecc.”.
Scartata l’idea di un’autonoma posta di danno esistenziale bagattellare,
risarcibile qualunque sia la sua fonte, non resta che affrontare il problema
dal punto di vista della fonte del danno: bisogna seriamente esaminare, cioè,
di volta in volta, la natura e la struttura della situazione giuridica da cui
trae origine la fattispecie risarcitoria.
Un approccio di questo tipo, a mio avviso, ha tutte le potenzialità per
condurre, almeno per la maggior parte dei casi esaminati, ad una soluzione
socialmente accettabile e giuridicamente equilibrata.
Uno sforzo ricostruttivo di questo tipo è indispensabile, in quanto la tutela
delle legittime ragioni dei cittadini non può essere lasciata alla sensibilità
equitativa del singolo giudice di pace, né, per altro verso, può tradursi nello
svilimento di una categoria di danno che dottrina e giurisprudenza tanto
faticosamente tentano di costruire a scopi ben diversi.
NOTE
1
Si tratta delle note pronunce della Corte di Cassazione n.
8827 e n. 8828 del 31.5.2003
2
In ordine all’individuazione dei valori costituzionali di riferimento, vedi L.
Viola, Danno esistenziale: quale tavola di valori/interessi
costituzionalmente garantiti? Secondo l’autore, “Tutti i
diritti costituzionali inerenti alla persona dovrebbero legittimare un’azione
risarcitoria (differendo, se del caso, sul piano del quantum debeatur), laddove
lesi, fatta solo eccezione per le norme programmatiche e legislative, latu
sensu”.
3
Vedi, per esempio, Cass. civ., sez. III, sentenza
27.06.2007 n. 14846), in cui i Giudici di Legittimità negano il
risarcimento di danno esistenziale per la perdita di un animale di affezione
(nella fattispecie un cavallo) in quanto “non è riconducibile sotto una
fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un
interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità
affettiva costituzionalmente protetta”.
4
G.d.P. Catanzaro, sentenza 23.11.2006.
5
G.d.P. Castellammare di Stabia, sentenza 10.2.2002.
6
G.d.P. Cosenza, sentenza n. 1598 del 27.4.2005.
7
G.d.P. Bari, sentenza 19.12.2003.
8
La definizione è di Paolo Cendon.
9
Cass. civ., sez. III, sentenza 18.11.2003 n. 17429. Conforme Cass. civ., sez.
III, sentenza 27.7.2006 n. 17144.
10 Art. 113 co. 2 c.p.c..
11 Cass. civ., sez. III, sentenza
18.11.2003 n. 17429, cit..
12
Corte Cost. 6.7.2004 n. 206, infatti, ha dichiarato incostituzionale l’art. 113
co. 2. c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba
osservare i principi informatori della materia.”
13
L’art. 113 co. 2 c.p.c., infatti, esclude dal novero delle ipotesi in cui il
giudice di pace decide secondo equità le cause “derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del
codice civile”.
da Altalex.com
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