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Il Quesito del giorno
NEI
CASI DI CONFISCA DEI CICLOMOTORI COME "SANZIONE FINALE" PER LE VIOLAZIONI
AGLI ARTICOLI 169 - 170 - 171 QUALI SONO LE MODALITA' PER L'INDICAZIONE
DEGLI IMPORTI, ANCHE SE NON E' AMMISSIBILE IL PAGAMENTO
IN MISURA RIDOTTA?
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Sono
un agente di Polizia Municipale del Comune di Salerno, abbonato
alla vostra rivista e visitatore abituale del vostro sito. Nel
farvi i
complimenti per la professionalità e la competenza che quotidianamente fornite a noi operatoti su strada vorrei porvi il seguente quesito: Con la legge 168 dell'agosto scorso è stata prevista la confisca per la violazioni all'art 171, 170 e 169 del c.d.s come sanzione "finale" alla fine della procedura dopo il sequestro amministrativo e di conseguenza per tali violazioni ai sensi dell'art 210 comma 3 non è pi˜ ammissibile il pagamento in misura ridotta e il verbale deve essere inviato entro dieci giorni al prefetto per l'emissione della relativa ordinanza ingiunzione. Ora la domanda è la seguente: nella redazione di un verbale non contestato al momento di una delle suddette violazioni l'importo della violazione va scritto lo stesso sul verbale anche se poi deciderà il prefetto la sanzione oppure va solo specificato nella voce dell'importo che trattasi di violazione di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta? E c'è poi differenza tra un verbale contestato al momento e uno notificato entro 150 giorni per impossibilità di contestazione immediata sempre per quanto riguarda sempre l'indicazione dell'importo della sanzione? A mio avviso l'importo non va indicato in nessun caso ma gradirei avere il vostro qualificato parere in merito. Ringraziandovi per l'opportunità concessa vi porgo distinti saluti. Mail
- Salerno
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In
entrambi i casi prospettati nel quesito la procedura corretta è quella
di
indicare nel verbale: "pagamento non ammesso. Il presente verbale sarà inviato entro 10 gg al Prefetto di..... ai sensi articolo 210 cds" |