Siamo
un piccola ditta di autotrasportatori per conto terzi e vogliamo sottoporre
alla Vs gradita attenzione un quesito, che verte sulla massa complessiva
a pieno carico di autotreni di nostra proprietà. I veicoli sono
formati da una motrice pneumatica a tre assi con portata complessiva
di ql 260 e rimorchio a due assi di portata complessiva di ql 220 così
come da libretto di circolazione allegato. Vogliate chiarirci, con riferimento
allarticolo 167 del codice della strada e art. del regolamento,
qual è la portata massima del complesso veicolare (autotreno)
in riferimento ad arrotondamenti e alle sanzioni amministrative del
codice vigente. Distinti saluti.
Per rispettare i limiti massimi ammissibili, occorre far riferimento
allart. 62, comma 4, del C.d.S. che, per il caso segnalato, stabilisce:
«4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e
6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare
24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non
può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato
o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e
44 t se a cinque o più assi.»
Ne consegue, per il complesso veicolare costituito dalla motrice, assi
tre, e dal rimorchio, assi due, di cui ai due relativi documenti di
circolazione inviati, che il peso complessivo non può eccedere
i 440 q. Poiché lart. 167 prevede che non è possibile
eccedere, di oltre il 5% la massa complessiva risultante dalla carta
di circolazione, ciò significa che ai 440 q. si sommano 22 q.
di tolleranza; per cui il convoglio si troverà in difetto ove
il suo peso complessivo in ordine di marcia risultasse superiore a q.
462.
Dal documento di circolazione della motrice, al punto (F3), si rileva
chiaramente che il convoglio non può eccedere i 440 q. (oltre
il 5% di tolleranza). Occorre anche considerare, pur rispettando questo
limite massimo, di non eccedere le masse massime stabilite per i singoli
veicoli. Ecco un esempio:
motrice q. 262 autorizzati, in ordine di marcia q. 300
rimorchio q. 220 autorizzati, in ordine di marcia 162.
Il totale del peso complessivo del convoglio, compresa la tolleranza,
non eccede i 462 q. Però la motrice risulta pesare q. 300 con
uneccedenza rispetto al suo peso massimo autorizzato di 24 q.
(262+ 5% di tolleranza (q.13,10 arrot. a 14) = q. 276 ). Poiché
l eccedenza rientra nella terza fascia da 20 a 30 q., si applicherebbe
la sanzione pari ad euro 143,00, con decurtazione di punti 4 per il
conducente. Analoga sanzione amministrativa sarà poi contestata
al proprietario, se persona diversa dal conducente e al committente,
qualora il trasporto sia stato eseguito per conto esclusivo di questultimo.
In conclusione, i complessi veicolari non possono eccedere oltre la
tolleranza del 5% il limite massimo indicato nel documento di circolazione,
né debbono eccedere singolarmente il loro peso autorizzato, ove
fosse comunque rispettato il peso complessivo del convoglio.