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Le
aberrazioni del Codice
Desidero sottoporre un quesito che, credo, interessi una buona parte di
automobilisti che sono in possesso di autovetture moderne.
Riguarda la norma secondo la quale per la guida di unautovettura
con un faro in avaria è prevista, oltre allammenda, la detrazione
di alcuni punti dalla patente.
Ho potuto costatare quanto segue: sono sempre fornito del kit di lampadine
di scorta, ma su diversi modelli di autovetture (ho una C3, ma alcuni
amici hanno la Punto), ci vuole un brevetto di meccanico-elettrauto per
accedere al portalampade dellauto; quasi sempre scarsamente accessibile
e raggiungibile solo smontando parte della scocca (copriruota alla Punto,
pezzi protettivi alla C3).
Ho provato a cambiare una lampada andata in avaria mentre tornavo da Roma,
sulla A24, ma ho dovuto arrendermi perché non sono riuscito ad
infilare la mano nel vano portalampade: sono uscito al casello di Avezzano
ed ho raggiunto lofficina autorizzata, fortunatamente senza incontrare
gli amici della Stradale od i Carabinieri. So soltanto che qualche mio
collega, nelle stesse condizioni, ha avuto meno fortuna di me.,.
Posso capire lo spirito della norma, però a me (che sono patentato
dal 1965!) sembra eccessiva unapplicazione rigida che presume una
cattiva fede dellautomobilista.
La saluto cordialmente.
Lettera
firmata
Relativamente
al problema segnalato, concordiamo perfettamente con le esposte perplessità.
Purtroppo, allo stato dei fatti, il legislatore non ha preso in esame
levoluzione tecnica, susseguitasi nei decenni, che ha segnato la
costruzione dei veicoli.
Per cui non ha considerato inconvenienti che caratterizzano proprio situazioni
abnormi come quelle da rilevate dal lettore.. Tuttavia, pur concordando
sul punto, cè da dire che lagente accertatore non ha
la potestà decisionale di stabilire se applicare o no la norma.
Al contrario, ove il precetto sia vigente, ancorché ci siano situazioni
che giuridicamente possono far andar esente il trasgressore
da possibili sanzioni amministrative, loperatore di polizia è
tenuto ad applicarle (così come il conducente è tenuto comunque
ad osservare la segnaletica ancorché apposta illegittimamente).
Sarà solo lautorità amministrativa (prefetto) o giudiziaria
(giudice di pace), a seguito di ricorso prodotto dal trasgressore, che
potrà entrare nel merito, verificando se esistevano cause di giustificazione
del fatto e, di conseguenza, archiviare il verbale di contestazione.
Certo è che le circostanze segnalate sono reali e il legislatore
dovrebbe oggi farsene carico, legiferando adeguatamente ed evitando, così,
da un lato linconcludente intervento delloperatore di polizia,
dallaltro sottoporre il cittadino ad un percorso che certamente
lo vedrà vincitore, ma che lo induce a un giro vizioso e spesso
dispendioso.
Da quando decorre il periodo di buona condotta
per riacquisire i punti persi?
Nel caso di infrazione che comporta la decurtazione dei punti sulla patente,
la comunicazione avviene entro i termini stabiliti. Dopo 2 anni l'intero
punteggio viene rassegnato se il trasgressore non commette altre violazioni.
Il quesito é: se é stato presentato ricorso nei termini
consentiti, una volta che il ricorso viene rigettato, il periodo dei 2
anni decorre sempre dalla data dell'infrazione o dalla data, come asserisce
qualche avvocato, dell'esito del ricorso?
Mario
Ottavini, Grosseto
Posto
che il comma 5 dell'art. 126bis, così recita: Salvo il caso
di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il
periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite di venti punti., riteniamo che
la decorrenza del periodo di "buona condotta" sia da intendersi
riferibile non già al momento in cui materialmente l'organo accertatore
potrà eseguire la comunicazione, ma alla data di accertamento della
violazione che comporta la perdita del punteggio.
Un diversa interpretazione porterebbe, intanto a un danno nei confronti
del conducente per il quale si vedrebbero allungati di molto i tempi se
si devono considerare le varie ipotesi, da parte dell'organo accertatore,
che legittimano il decorrere dei 30 giorni entro i quali è possibile
procedere alla comunicazione: 30 giorni da quando è avvenuto
il pagamento della sanzione, ovvero da quando si siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero da quando
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi, ecc.
Com'è facile intuire, le variabili sono le più disparate
e se si propendesse per una tesi diversa si farebbe moltissima fatica
ad individuare l'esatta data dalla quale far decorrere il termine
di "buona condotta".
A sostegno della tesi qui seguita, si sottolinea che la norma di cui al
comma 5 del 126bis non sembra prestarsi a diversa interpretazione da quella
secondo la quale il non commettere altre violazioni (la mancanza... di
violazioni di una norma...) nel periodo di due anni da quanto è
stata commessa l'ultima, determina lattribuzione dell'intero punteggio
iniziale. Del resto, se il legislatore avesse voluto intendere decorrenza
diversa, avrebbe potuto specificarlo.
Le
modalità e la validità delle dichiarazioni del trasgressore
Dopo che degli Agenti hanno redatto un verbale di contestazione alle norme
del Codice della Strada, se il trasgressore vuole inserire nel corpo dellatto
una lunga dichiarazione, tale da non essere contenuta nel relativo spazio,
possono i verbalizzanti proseguire tale dicitura su un foglio aggiuntivo?
Se invece il trasgressore vuole di proprio pugno, stendere e sottoscrivere
delle dichiarazioni su un foglio bianco, è legittimo allegare lo
stesso al verbale, ossia può avere il predetto, lo stesso valore
probatorio delle dichiarazioni inserite direttamente sullatto?
Altresì, se per qualsiasi motivo il trasgressore si rifiuta di
sottoscrivere il verbale, può essere ugualmente consegnata la relativa
copia?
Dott.
Tonino Paglione
Agnone (IS)
Le
dichiarazioni rese dal trasgressore debbono essere di regola circoscritte
allo spazio disponibile sul verbale di contestazione.
Tuttavia, nulla vieta ai verbalizzanti di acquisire le altre dichiarazioni
su foglio aggiuntivo, avendo però cura di evidenziare che le stesse
fanno parte integrante del verbale di contestazione n. ... del ...
. redatto ai sensi dell'articolo ... nei confronti di .... Circa
la validità delle stesse, il giudizio è sempre demandato
all'autorità amministrativa eventualmente adita in caso di ricorso.
Relativamente alla possibilità di stilare di proprio pugno dichiarazioni
da parte del trasgressore da allegare all'atto, si ritiene che gli operatori
lo avvertiranno che le dichiarazioni dovranno essere inserite nell'atto
di contestazione e sintetizzate in modo da utilizzare lo spazio disponibile.
Là dove il trasgressore insistesse nella sua richiesta, si potrà
dare atto a verbale di questa sua volontà e lo si inviterà
ad esercitare questo suo diritto facendo pervenire successivamente al
Comando tutte le dichiarazioni che egli riterrà utili rilasciare
in ordine alla contestazione.
La copia dell'atto va sempre consegnata al trasgressore anche se questi
si è rifiutato di sottoscriverlo.
Di questa sua volontà è sempre buona regola darne atto a
verbale così come è bene specificare se ha rifiutato di
riceverne copia oppure se l'ha ritirata nonostante il rifiuto della sottoscrizione.
Le
norme sul controllo degli esercizi pubblici
Spett.
redazione,
quale Vs. associato, mi rivolgo a voi per avere un chiarimento in merito
ai controlli amministrativi effettuati presso rivendite di autoveicoli
usati. Durante un controllo amministrativo presso un commerciante di motoveicoli
usati emergeva che lo stesso era in possesso di autorizzazione cosiddetta
Presa d'Atto del locale Comune con cui, visto l'articolo 126
del T.U.L.P.S. e l'obbligo di munirsi del registro previsto dall'art.
128 del T.U.L.P.S., veniva autorizzato al commercio di cose usate. Nella
circostanza emergeva che:
1. vendeva un motociclo con procura a vendere
2. tale operazione non veniva annotata nell'apposito registro
3. risultavano fra le varie operazioni spazi in bianco. Alla luce di quanto
specificato, gradirei conoscere se le violazioni da contestare possono
ricondursi: a) mancanza dellautorizzazione prevista dallart.
115 e 17 bis/1° del T.U.L.P.S. considerato che lo stesso esercitava
attività di vendita sia intestandosi i veicoli, sia con procura
a vendere munito della citata presa datto;
b) registrazione incompleta prevista dallart. 219 reg. E 221 bis/2
T.U.L.P.S.
In
attesa di risposta porgo i miei distinti saluti.
V. Sov. Stefano Primucci
Sezione
Polizia Stradale Pesaro
Il
caso segnalato trova le seguenti risposte.
La vendita del motociclo con procura a vendere integra la violazione
della mancanza di licenza di agenzia daffari per lesposizione
a scopo di vendita di veicoli per conto di terzi, prevista dallart.
115 del T.U.L.P.S. che, per effetto del D. Leg.vo 31.3.1998, n. 112, ricade
ora nella potestà di polizia amministrativa del Sindaco. La violazione
è punita dallart. 17 bis, comma 1, del T.U.L.P.S., inserito
dal D.Leg.vo 13.7.1994, n. 480 e successive modifiche.
Il commerciante, nel caso di specie, non doveva annotare alcunché
nel registro delle operazioni giornaliere, giacché tale registro
attiene le operazioni previste dallart. 128, comma 2, del T.U.L.P.S.,
per le operazioni compiute nel commercio di cose usate, regolarmente autorizzato
ai sensi dellart. 126 del T.U.L.P.S. dal Sindaco del luogo.
La presenza di spazi in bianco fra le varie registrazioni già
eseguite integra la violazione prevista dallart. 219 Reg. T.U.L.P.S.
e sanzionata dallart. 221 bis, comma 2, del T.U.L.P.S., inserito
dal D. Leg.vo 13.7.1994, n. 480. La problematica segnalata, quindi, appare
correttamente valutata a rapportata alle norme vigenti.
Quando
sono obbligatori i dispositivi
di ritenuta nelle autovetture?
Sono un operatore di polizia e vorrei sapere come devo regolarmi per l'applicazione
dellart. 172 alle autovetture immatricolate prima del 15.06.1976.
Sono esenti tutti i veicoli o soltanto quelli che non hanno gli attacchi?
Nel caso detti veicoli avessero le cinture, il conducente è obbligato
ad allacciarle?
Emiliano Felloni
Viareggio
(LU)
Secondo
anche quanto precisato con circolare del D.T.T. Unità di
Gestione Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto - n. U. di G. MOT n°B
53, del 2 giugno 2000 - è obbligatorio l'installazione delle cinture
di sicurezza, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per
tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15
giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di
attacco. Da ciò si desume che per i conducenti di veicoli muniti
di attacchi sin dallorigine, ma sprovvisti dei dispositivi di ritenuta,
si realizzerà la violazione di cui allart. 72, comma 2. Il
mancato utilizzo, con dispositivo esistente, realizzerà la violazione
dellart. 172.Le calze per i pneumatici sono regolari?
L'articolo 6 comma 4 lettera E del c.d.s. stabilisce che l'ente proprietario
della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o di speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio.
Ma per mezzi antisdrucciolevoli sono regolari anche le cosiddette "calze"
(copertura in tela) sprovviste di un qualsiasi marchio di omologazione?
Lettera Firmata
Non risulta che le cosiddette "calze" siano da considerarsi
mezzi antisdrucciolevoli, ai sensi delle attuali disposizioni di legge.
Il dispositivo utilizzato, purché previsto dalla prescrizione di
legge, deve essere omologato.
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