I Vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino

 

Le aberrazioni del Codice
Desidero sottoporre un quesito che, credo, interessi una buona parte di automobilisti che sono in possesso di autovetture “moderne”.
Riguarda la norma secondo la quale per la guida di un’autovettura con un faro in avaria è prevista, oltre all’ammenda, la detrazione di alcuni punti dalla patente.
Ho potuto costatare quanto segue: sono sempre fornito del kit di lampadine di scorta, ma su diversi modelli di autovetture (ho una C3, ma alcuni amici hanno la Punto), ci vuole un brevetto di meccanico-elettrauto per accedere al portalampade dell’auto; quasi sempre scarsamente accessibile e raggiungibile solo smontando parte della scocca (copriruota alla Punto, pezzi protettivi alla C3).
Ho provato a cambiare una lampada andata in avaria mentre tornavo da Roma, sulla A24, ma ho dovuto arrendermi perché non sono riuscito ad infilare la mano nel vano portalampade: sono uscito al casello di Avezzano ed ho raggiunto l’officina autorizzata, fortunatamente senza incontrare gli amici della Stradale od i Carabinieri. So soltanto che qualche mio collega, nelle stesse condizioni, ha avuto meno fortuna di me.,.
Posso capire lo spirito della norma, però a me (che sono patentato dal 1965!) sembra eccessiva un’applicazione rigida che presume una cattiva fede dell’automobilista.
La saluto cordialmente.

 

Lettera firmata

 

Relativamente al problema segnalato, concordiamo perfettamente con le esposte perplessità.
Purtroppo, allo stato dei fatti, il legislatore non ha preso in esame l’evoluzione tecnica, susseguitasi nei decenni, che ha segnato la costruzione dei veicoli.
Per cui non ha considerato inconvenienti che caratterizzano proprio situazioni abnormi come quelle da rilevate dal lettore.. Tuttavia, pur concordando sul punto, c’è da dire che l’agente accertatore non ha la potestà decisionale di stabilire se applicare o no la norma.
Al contrario, ove il precetto sia vigente, ancorché ci siano situazioni che giuridicamente possono far andar esente il “trasgressore” da possibili sanzioni amministrative, l’operatore di polizia è tenuto ad applicarle (così come il conducente è tenuto comunque ad osservare la segnaletica ancorché apposta illegittimamente).
Sarà solo l’autorità amministrativa (prefetto) o giudiziaria (giudice di pace), a seguito di ricorso prodotto dal trasgressore, che potrà entrare nel merito, verificando se esistevano cause di giustificazione del fatto e, di conseguenza, archiviare il verbale di contestazione.
Certo è che le circostanze segnalate sono reali e il legislatore dovrebbe oggi farsene carico, legiferando adeguatamente ed evitando, così, da un lato l’inconcludente intervento dell’operatore di polizia, dall’altro sottoporre il cittadino ad un percorso che certamente lo vedrà vincitore, ma che lo induce a un giro vizioso e spesso dispendioso.



Da quando decorre il periodo di buona condotta
per riacquisire i punti persi?

Nel caso di infrazione che comporta la decurtazione dei punti sulla patente, la comunicazione avviene entro i termini stabiliti. Dopo 2 anni l'intero punteggio viene rassegnato se il trasgressore non commette altre violazioni.
Il quesito é: se é stato presentato ricorso nei termini consentiti, una volta che il ricorso viene rigettato, il periodo dei 2 anni decorre sempre dalla data dell'infrazione o dalla data, come asserisce qualche avvocato,  dell'esito del ricorso?

 

Mario Ottavini, Grosseto

 

Posto che il comma 5 dell'art. 126bis, così recita: “Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.”, riteniamo che la decorrenza del periodo di "buona condotta" sia da intendersi riferibile non già al momento in cui materialmente l'organo accertatore potrà eseguire la comunicazione, ma alla data di accertamento della violazione che comporta la perdita del punteggio.
Un diversa interpretazione porterebbe, intanto a un danno nei confronti del conducente per il quale si vedrebbero allungati di molto i tempi se si devono considerare le varie ipotesi, da parte dell'organo accertatore, che legittimano il decorrere dei 30 giorni entro i quali è possibile procedere alla comunicazione: 30 giorni da quando è avvenuto il pagamento della sanzione, ovvero da quando si siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero da quando siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi, ecc.
Com'è facile intuire, le variabili sono le più disparate e se si propendesse per una tesi diversa si farebbe moltissima fatica ad individuare l'esatta data dalla quale far decorrere il termine di "buona condotta".
A sostegno della tesi qui seguita, si sottolinea che la norma di cui al comma 5 del 126bis non sembra prestarsi a diversa interpretazione da quella secondo la quale il non commettere altre violazioni (la mancanza... di violazioni di una norma...) nel periodo di due anni da quanto è stata commessa l'ultima, determina l’attribuzione dell'intero punteggio iniziale. Del resto, se il legislatore avesse voluto intendere decorrenza diversa, avrebbe potuto specificarlo.


 

Le modalità e la validità delle dichiarazioni del trasgressore
Dopo che degli Agenti hanno redatto un verbale di contestazione alle norme del Codice della Strada, se il trasgressore vuole inserire nel corpo dell’atto una lunga dichiarazione, tale da non essere contenuta nel relativo spazio, possono i verbalizzanti proseguire tale dicitura su un foglio aggiuntivo? Se invece il trasgressore vuole di proprio pugno, stendere e sottoscrivere delle dichiarazioni su un foglio bianco, è legittimo allegare lo stesso al verbale, ossia può avere il predetto, lo stesso valore probatorio delle dichiarazioni inserite direttamente sull’atto?
Altresì, se per qualsiasi motivo il trasgressore si rifiuta di sottoscrivere il verbale, può essere ugualmente consegnata la relativa copia?

 

Dott. Tonino Paglione
Agnone (IS)

 

Le dichiarazioni rese dal trasgressore debbono essere di regola circoscritte allo spazio disponibile sul verbale di contestazione.
Tuttavia, nulla vieta ai verbalizzanti di acquisire “le altre dichiarazioni” su foglio aggiuntivo, avendo però cura di evidenziare che le stesse fanno “parte integrante del verbale di contestazione n. ... del ... . redatto ai sensi dell'articolo ... nei confronti di ...”. Circa la validità delle stesse, il giudizio è sempre demandato all'autorità amministrativa eventualmente adita in caso di ricorso. Relativamente alla possibilità di stilare di proprio pugno dichiarazioni da parte del trasgressore da allegare all'atto, si ritiene che gli operatori lo avvertiranno che le dichiarazioni dovranno essere inserite nell'atto di contestazione e sintetizzate in modo da utilizzare lo spazio disponibile. Là dove il trasgressore insistesse nella sua richiesta, si potrà dare atto a verbale di questa sua volontà e lo si inviterà ad esercitare questo suo diritto facendo pervenire successivamente al Comando tutte le dichiarazioni che egli riterrà utili rilasciare in ordine alla contestazione.
La copia dell'atto va sempre consegnata al trasgressore anche se questi si è rifiutato di sottoscriverlo.
Di questa sua volontà è sempre buona regola darne atto a verbale così come è bene specificare se ha rifiutato di riceverne copia oppure se l'ha ritirata nonostante il rifiuto della sottoscrizione.


 

Le norme sul controllo degli esercizi pubblici

Spett. redazione,
quale Vs. associato, mi rivolgo a voi per avere un chiarimento in merito ai controlli amministrativi effettuati presso rivendite di autoveicoli usati. Durante un controllo amministrativo presso un commerciante di motoveicoli usati emergeva che lo stesso era in possesso di autorizzazione cosiddetta “Presa d'Atto” del locale Comune con cui, visto l'articolo 126 del T.U.L.P.S. e l'obbligo di munirsi del registro previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S., veniva autorizzato al commercio di cose usate. Nella circostanza emergeva che:
1. vendeva un motociclo con procura a vendere
2. tale operazione non veniva annotata nell'apposito registro
3. risultavano fra le varie operazioni spazi in bianco. Alla luce di quanto specificato, gradirei conoscere se le violazioni da contestare possono ricondursi: a) mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 115 e 17 bis/1° del T.U.L.P.S. considerato che lo stesso esercitava attività di vendita sia intestandosi i veicoli, sia con procura a vendere munito della citata presa d’atto;
b) registrazione incompleta prevista dall’art. 219 reg. E 221 bis/2 T.U.L.P.S.

 

In attesa di risposta porgo i miei distinti saluti.
V. Sov. Stefano Primucci

Sezione Polizia Stradale Pesaro

 

Il caso segnalato trova le seguenti risposte.
• La vendita del motociclo con procura a vendere integra la violazione della mancanza di licenza di agenzia d’affari per l’esposizione a scopo di vendita di veicoli per conto di terzi, prevista dall’art. 115 del T.U.L.P.S. che, per effetto del D. Leg.vo 31.3.1998, n. 112, ricade ora nella potestà di polizia amministrativa del Sindaco. La violazione è punita dall’art. 17 bis, comma 1, del T.U.L.P.S., inserito dal D.Leg.vo 13.7.1994, n. 480 e successive modifiche.
• Il commerciante, nel caso di specie, non doveva annotare alcunché nel registro delle operazioni giornaliere, giacché tale registro attiene le operazioni previste dall’art. 128, comma 2, del T.U.L.P.S., per le operazioni compiute nel commercio di cose usate, regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S. dal Sindaco del luogo.
• La presenza di spazi in bianco fra le varie registrazioni già eseguite integra la violazione prevista dall’art. 219 Reg. T.U.L.P.S. e sanzionata dall’art. 221 bis, comma 2, del T.U.L.P.S., inserito dal D. Leg.vo 13.7.1994, n. 480. La problematica segnalata, quindi, appare correttamente valutata a rapportata alle norme vigenti.


 

Quando sono obbligatori i dispositivi
di ritenuta nelle autovetture?

Sono un operatore di polizia e vorrei sapere come devo regolarmi per l'applicazione dell’art. 172  alle autovetture immatricolate prima del 15.06.1976. Sono esenti tutti i veicoli o soltanto quelli che non hanno gli attacchi? Nel caso detti veicoli avessero le cinture, il conducente è obbligato ad allacciarle?


Emiliano Felloni

Viareggio (LU)

 

Secondo anche quanto precisato con circolare del D.T.T. – Unità di Gestione Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto - n. U. di G. MOT n°B 53, del 2 giugno 2000 - è obbligatorio l'installazione delle cinture di sicurezza, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Da ciò si desume che per i conducenti di veicoli muniti di attacchi sin dall’origine, ma sprovvisti dei dispositivi di ritenuta, si realizzerà la violazione di cui all’art. 72, comma 2. Il mancato utilizzo, con dispositivo esistente, realizzerà la violazione dell’art. 172.Le “calze” per i pneumatici sono regolari?
L'articolo 6 comma 4 lettera E del c.d.s. stabilisce che l'ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o di speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio. Ma per mezzi antisdrucciolevoli sono regolari anche le cosiddette "calze" (copertura in tela) sprovviste di un qualsiasi marchio di omologazione?
Lettera Firmata
Non risulta che le cosiddette "calze" siano da considerarsi mezzi antisdrucciolevoli, ai sensi delle attuali disposizioni di legge. Il dispositivo utilizzato, purché previsto dalla prescrizione di legge, deve essere omologato.