Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

I Vostri quesiti

a cura di Ernesto Forino

Guida dei ciclomotori con foglio rosa

Si chiede di sapere se il minorenne, che abbia compiuto 16 anni, munito di autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) per i veicoli della sotto categoria A1, possa condurre anche i ciclomotori.
A decorrere dal 01/01/2005 l’obbligo del cosiddetto patentino vale anche per i maggiorenni, salvo che non siano muniti di una patente. Si chiede di sapere se la persona maggiorenne dotata di permesso provvisorio alla guida per i veicoli della sotto categoria A1 possa condurre il ciclomotore oppure debba munirsi del certificato di idoneità alla guida?
Si ringrazia per la cortese attenzione.

Comando Polizia Municipale
San Severino Marche (MC)

In nessun caso riteniamo che l’autorizzazione per esercitarsi alla guida di motocicli possa sostituire il certificato di idoneità alla guida, poiché l’autorizzazione consente, secondo quanto dispone il 2° comma dell’art. 122: “… all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione…”
Il discorso vale tanto se alla guida c’è un minorenne quanto un maggiorenne. L’unica differenza consiste nel fatto che il minore (ovvero l’esercente la potestà) risponde della sanzione amministrativa e del fermo del ciclomotore per gg. 60, mentre al maggiorenne non è possibile alcuna contestazione, perché, almeno sino ad oggi, non è prevista sanzione.
Tuttavia, riteniamo di poter condividere l’indirizzo espresso di recente dal Servizio Polizia Stradale, secondo cui la titolarità, per il minorenne, dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la patente di cat. A1, è da ritenersi titolo valido anche per la guida dei ciclomotori, purché l'esercitazione avvenga in luoghi poco frequentati.
Riteniamo di poter condividere tale indirizzo in quanto l’interpretazione della norma è certamente estensiva, e quindi favorevole in un abito nel quale la ferrea interpretazione della disposizione di legge porterebbe ad un orientamento completamente opposto.


Divieto di transito per autocarri o per autobus?


Mi è stata inviata una contravvenzione  per transito alla guida di autobus turistico in città ad Alessandria per gli art.  riportati: D.L.vo 285/92 art. 7 comma1 A) e 14 circolava violando la limitazione prescritta dal relativo segnale stradale.
Il segnale raffigura un autocarro con all’interno il limite t 5 - se io sono alla guida di un autobus e non vi è alcun avviso di estensione per il nostro settore, oppure solo il cartello di divieto al peso come devo comportarmi?
Premetto che la stessa mattina, il vigile di turno aveva detto che, al momento di andare a riprendere il gruppo di passeggeri, era meglio sostare su un determinato lato della piazza e se era possibile mettersi in contatto telefonico con il professore in modo di arrivare quando fossero stati pronti per salire sul bus. Quel tipo di segnale è esposto anche sulla circonvallazione con il divieto a ... t. 8  e  un autobus è molto di più.

Maria Teresa Pedali
Casale Monferrato (AL)


La lett. i) dell'art. 117 del regolamento di esecuzione, con riferimento alle figure II.60/a  e II.60/b, così definisce il significato dei due segnali:
“il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito”.
Ciò significa che i due cartelli interesano i veicoli adibiti al trasporto di merci, o veicoli speciali, in ogni caso tutti quelli non adibiti a trasporto di persone.
Riteniamo, pertanto, la contestazione impropria e certamente passibile di ricorso, salvo che in loco non esista il cartello che invece vieta il transito agli autobus, indipendentemente dal loro peso complessivo..

Si può trasportare il secondo passeggero sul ciclomotore?

Spett. Redazione,
quale abbonato alla rivista il Centauro, leggo dal “Codice della Strada”, che mi avete gentilmente inviato, precisamente all’art. 170 “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote” – comma 2 – che “sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni”.
Poiché da più parti mi si dice che tale disposizione non è ancora entrata in vigore, chiedo il vostro cortese parere.


Ing. G. Nocella
Agente FATA Assicurazioni
Teramo


Il problema non sta nel fatto della vigenza, ma nella pratica attuazione della norma.
La disposizione autorizza il trasporto del secondo passeggero solo su quei ciclomotori muniti di “certificato di circolazione”, nel quale sia espressamente indicata la presenza del secondo posto, e con conducente di età non inferiore a 18 anni.
Orbene, nonostante queste norme siano già vigenti dal 1° luglio di quest’anno, c’è da rilevare che non sono ancora in circolazione ciclomotori rispondenti pure alle nuove disposizioni dettate dall’art. 97 (“certificato di circolazione” in luogo del certificato di idoneità, una “targa” che identifica l’intestatario del certificato di circolazione in luogo del “contrassegno di circolazione”). Tutto questo deriva dal fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha ancora attivato le procedure e la documentazione occorrenti per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione della targhe.
Per questo motivo si rende inapplicabile la nuova disposizione che è appunto rivolta solo a quei ciclomotori immatricolati, per così dire, secondo i nuovi criteri dettati dall’art. 97. Per lo stesso motivo si rendono inapplicabili le nuove sanzioni stabilite dal vigente art. 97.
In conclusione, allo stato attuale, non è ancora possibile trasportare il secondo passeggero.


Le sanzioni per chi svolta a sinistra


Gentilissimi colleghi,
scrivo alla Vs aredazione per avere un parere.
E’ giusta l'applicazione dell'articolo 154/1 - lett. a) - del codice della strada, al conducente di un'autovettura che percorre una strada statale ed effettua la svolta a sinistra per entrare in un passo privato, posizionandosi al centro strada e con regolare indicatore di sinistra.
A suo dire, dietro vi erano due veicoli accodati, mentre un terzo veicolo effettua il sorpasso della fila, entrando in collisione con la parte anteriore destra dell'auto contro quella anteriore sinistra del veicolo che stava svoltando a sinistra. Nel tratto di strada interessato non vi è segnaletica che vieta il sorpasso e c’é linea bianca discontinua.

Sov. C. Sante Albanesi
Polstrada Jesi


Il conducente che esegue una manovra di svolta a sinistra in un passo privato (ma anche ad una intersezione e su qualsiasi strada stia circolando, escluse ovviamente quelle a carreggiate separate), deve accertarsi preventivamente di poterla effettuare senza che la stessa costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti. Questo conducente, quindi, oltre a rispettare la precedenza dei veicoli provenienti dalla opposta direzione, deve anche verificare che nessun mezzo che segua abbia iniziato una manovra di sorpasso, dovendosi in questo caso astenere dall'intraprenderla ancorché il sorpasso posto fosse illegittimo.
In difetto, si realizza, nei confronti del soggetto che ha attuato la svolta, la violazione di cui all'art. 154, comma 1, lett. a). del Cds, sanzionata ai sensi del comma 8° del medesimo articolo.

L’uso degli apparecchi radiofonici durante la guida.

Sono socia di un camper club di Trento e vorrei sapere  se guidando un camper e utilizzando il C.B. vi è una sanzione e la decurtazione dei punti dalla patente.

Elisa Caldiroli
Rovereto (TN)

L'articolo 173, comma 2, del Codice, salve alcune specifiche deroghe, vieta ai conducenti di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici e di cuffie. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o muniti di auricolare, purché il loro funzionamento non comporti l’uso delle mani.
Riteniamo, quindi, che questo divieto riguardi anche il conducente di un camper che dovesse utilizzare un C.B.
L'inosservanza è punita con la sanzione di euro 68,25 e la decurtazione di 5 punti.

La revisione dei veicoli d’epoca

2 anni, oppure, come dichiarato dalla stessa Associazione ASI, essendo classificati veicoli atipici, se iscritti in uno dei loro registri, la  revisione deve essere effettuata annualmente.


G.C.


I veicoli d'epoca o di  interesse storico o collezionistico, non sono classificati "veicoli atipici" ma sono considerati tali solo per espressa previsione di legge - art. 60, comma 1. In ogni caso, proprio per questo motivo, secondo quanto stabilisce il comma 4 dell'art. 80, per i veicoli atipici, categoria a cui sono considerati appartenere i veicoli d’epoca e di interesse storico o collezionistico, la revisione è disposta annualmente.

I dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
e le norme applicabile

Da diverso tempo sulle orme di diversi film, sempre più spesso si fermano veicoli con vetri anteriori oscurati con della pellicola adesiva, paraurti bombati e quindi non originali, alettoni stranissimi, tubi di scarico non conformi a quelli usati dalle case costruttrici. Volevo sapere per ognuno di tali fenomeni se è giusto contestare l'art. 71 CdS e se si può proporre (annotandolo sul verbale) la revisione straordinaria ai sensi art. 80/5° CdS (se sì, interessa soprattutto sapere se è attuabile per le pellicole adesive sui finestrini anteriori).
Inoltre interessa sapere cosa contestare se i vetri anteriori sono oscurati già dalla fabbrica senza alcuna applicazione della pellicola.


Domenico Ariani, Milano


Per quanto riguarda l'applicazione delle pellicole sui vetri, rimandiamo alla circolare n. 1680/M360 dell’8 maggio 2002, avente ad oggetto: applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli, reperibile sul sito www.asaps.it alla pagina circolari/circolari 2001-2003, che esclude la possibilità di applicazione di tali pellicole sia sui vetri anteriori laterali che sul parabrezza. 
Per i restanti dispositivi occorre distinguere: ove si tratti di dispositivi non obbligatori ma mancanti o non conformi (ad es. mancanza paraurti, poggiatesta)i, si applicherà l'art. 71, ove si tratti di dispositivi obbligatori (vedasi tabella che segue) mancanti o non conformi, si applicherà la sanzione di cui all'art. 72; l'inefficienza è punita ai sensi dell'art. 79 e, infine, l'alterazione di elementi riportati nella carta di circolazione è punita ai sensi dell'art. 78. Là dove la violazione riguardi dispositivi che mettono in pericolo la sicurezza, o sorgono dubbi sui requisiti di rumorosità o di inquinamento, si inoltra segnalazione al DTT provinciale che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, può disporre la revisione straordinaria. Si precisa che l'organo accertatore inoltra solo una segnalazione. Spetta poi all'organo tecnico la decisione di far sottoporre il veicolo a revisione straordinaria

DISPOSITIVI
A
B
C
D(1)
E(2)
F
- di segnalazione visiva e di illuminazione
X
X
X
X
X
X
- silenziatori e di scarico
x
x
x
- di segnalazione acustica
x
x
x
x
- retrovisori
x
x
x
x
- pneumatici o equivalenti
x
x
x
x
- di retromarcia (3)
x
x
- di ritenuta (4) e di proiezione
x
- segnale mobile di pericolo (5)
x
- cronotagrigrafo (6)
x
- di riscossione automatica di pedaggio (7)
x
- di ricezione informazioni su viabilità
x
- segnale plurifunzionale di soccorso (8)
x
(Fonte - Codice della Strada commentato – di Giandomenico Protospataro – EGAF Edizioni)
Note:
(1) I filoveicoli devono essere equipaggiati con gli stessi dispositivi degli autoveicoli in quanto applicabili
(2) I dispositivi elencati per i veicoli su rotaia sono previsti soltanto quando circolano in sede promiscua (art. 73) (3) Solo se hanno massa a vuoto superiore a 0,35 ton. (4) Se sono predisposti fin dall’origine con specifici punti di attacco
(5) Avente caratteristiche come da artt. 358 e 359 Reg.
(6) Deve essere privo di dispositivo di azzeramento manuale (art. 229 Reg.)
(7) Non obbligatorio
(8) Non obbligatorio. Per caratteristiche e disciplina d’uso v. artt 230 e 231 Reg.

 

Come debbono essere i giubbetti riflettenti
per le forze di polizia?

Gradirei sapere se i giubbetti riflettenti in dotazione alle forze dell'ordine devono avere le stesse caratteristiche dei giubbetti obbligatori per gli automobilisti.
Ad esempio i Carabinieri hanno le pettorine bianche senza strisce mentre la polizia stradale di colore giallo a strisce. Non sarebbe meglio dotare tutte le forze di polizia di un unico colore così che l'utente possa riconoscerci meglio?

Ciro Maurizio Martina
Portoferraio (LI)

I giubbetti riflettenti, in dotazione alle forze di polizia, sono disciplinati dall'art. 183 del Regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda le caratteristiche, essi debbono rispondere alle disposizioni dettate nei commi 8 e 9 dello stesso articolo. Il D.M. 9 giugno 1995, reca il disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative agli indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità, cui rimanda il comma 8 dell'art. 183 del Reg..

Durante le esercitazioni di guida si possono trasportare passeggeri?

Durante il conseguimento della patente B, esercitandomi con il foglio rosa posso trasportare passeggeri?.


Lorenzo Branz, Trento


Non ci sono disposizioni che vietino di trasportare passeggeri.
Ovviamente, al suo fianco deve essere sempre presente un soggetto che svolga funzioni di istruttore e sia titolare di patente valida per il veicolo attraverso il quale lei si sta esercitando..

La posizione della targa di riconoscimento

Scrivo perché ultimamente sta circolando una copia di un verbale, contestato da altri colleghi in provincia di Roma, dove ad un conducente di motociclo che aveva posizionato la targa posteriore in modo "orizzontale" in modo da renderne difficile se non impossibile la lettura da tergo, veniva contestata l'infrazione di cui all'art. 78/1°-3° C.d.S. al posto di quella di cui all'art. 102/7°.
Nel corpo del verbale di contestazione veniva giustificato tale condotta operativa poiché, secondo gli operatori, erano state apportate "difformità" alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate dall'art. 71, Appendice V, lettera G (Disposizioni fiscali) in merito di alloggiamento della targa. Tale alloggiamento, essendo stato asportato ed essendo stata la targa fissata direttamente sulla carrozzeria della moto, o su altro telaietto metallico provvisorio, concretizzava la fattispecie normativa prevista dal predetto art. 78 C.d.S.
Visto che il legislatore ha sanzionato in maniera molto più grave l'ipotesi normativa di cui all'art. 78 che prevede anche la sanzione accessoria del ritiro del documento di circolazione, mi chiedevo se tale metodologia di interpretazione adottata dai colleghi fosse giusta secondo il Vostro punto di vista. Leggendo alla lettera quanto sancito da tale articolo, allo scrivente non appare così distante dal vero l’applicazione della norma in esame, anche se non si può fare a meno di valutare la possibilità di applicare direttamente l’art. 71 C.d.S. A presto.


Simone Taricani
Roma


Se la targa è solamente inclinata ma non è stata spostata dal proprio alloggiamento, la violazione è quella di cui all’art. 102/7 C.d.S. Se la targa invece è stata materialmente spostata come alloggiamento da una parte all’altra del veicolo, per esempio lateralmente, allora si ha una modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo con applicazione dell’art. 78 C.d.S., che concorre con quella dell’art. 102/7 se è anche non leggibile.