L'uso del casco per il conducente di veicoli a quattro ruote

A proposito di quei nuovi veicoli per il tempo libero, del tipo "quadriciclo", recentemente posti in commercio e denominati "quad", "all terrain vehicle" (o anche popolarmente definiti "da spiaggia"), di cilindrata 50 cc., omologati, vorrei domandare se le norme vigenti impongono o meno l'uso del casco per il conducente.

Lettera firmata

L'art. 171/1 prescrive l'obbligo del casco protettivo per il conducente e i passeggeri (consentiti solo sui motoveicoli) di ciclomotori a due ruote e di motocicli a due ruote oltre alle motocarrozzette. Salvo quindi il caso delle motocarrozzette, i ciclomotori e motocicli con più di due ruote non rientrano nella prescrizione inerente l'uso del casco protettivo per le persone che vi si trovano a bordo.


Vigilanza sulle autoscuole

Il comma 2 dell'art. 123 del D. Lgs. 285/1992 attribuisce alle province la vigilanza amministrativa sulle autoscuole. Nell'ambito di tale vigilanza, i funzionari della provincia che accertino una delle violazioni previste nel medesimo articolo possono procedere direttamente all'immediata contestazione o devono limitarsi a segnalare quanto accertato ad uno degli organi che espleta servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992?

Antonio Camposeo, Torino

è opportuno che segnalino l'infrazione ad uno degli organi di polizia stradale qualora emergano violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa. Il problema potrebbe però essere risolto conferendo a tale personale la qualifica di agente di polizia locale/polizia provinciale, in quanto l'articolo 12, comma 2, prevede che  la prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale spetti anche agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria elencati nell'art. 57, commi 1 e 2 c.p.p., fra i quali sono ricomprese "le guardie delle province e dei comuni". (mm)


Cinture di sicurezza

Vorrei conoscere la norma del Codice della Strada che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza dei trasportati sui sedili posteriori e la sua entrata in vigore.

Giuseppe Greco
Leonforte (En)

La norma è l'art. 172 C.d.S. L'entrata in vigore è tale da quando è stato approvato il vigente codice della strada: quindi nel 1993. Diverso il discorso dei veicoli obbligati oppure esentati all'installazione delle cinture. In sintesi basti dire che tutti i veicoli predisposti debbono esserne muniti. I passeggeri di questi veicoli - siano essi anteriori o posteriori - hanno obbligo di farne uso: l'omissione comporta la violazione dell'art. 172 C.d.S. (mm)

Si riporta di seguito circolare sull'argomento

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica

Prot. N. 0604/UT27/CG(C)

Roma, 22 giugno 2000

Circolare U.di G. MOT n°B 53
(indirizzi omessi)

OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione. Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti". Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie. Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: - o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE);
- o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/1977 del 9 dicembre 1977). Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

 IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
(Dott. Ing. Ciro ESPOSITO)


La circolazione in Italia con veicoli immatricolati all'estero

Mio figlio lavora in Svizzera a 30 km da casa, essendo frontaliere. La ditta per cui lavora (concessionaria di auto) gli darebbe in uso una propria macchina per il tragitto dal lavoro a casa e viceversa per sopperire le spese di viaggio. Preciso che l'auto è immatricolata Svizzera, mio figlio possiede la patente italiana e la ditta per cui lavora è disposta a certificare l'uso del mezzo. Vorrei sapere, se possibile, se mio figlio può usufruire di tale vettura per il tragitto sopraccitato, mantenendo le stesse caratteristiche sia della patente che dell'autoveicolo senza incorrere in sanzioni.

Giulio Bonzani
Villette (VB)

Innanzi tutto una precisazione per sgombrare il campo da un frequente equivoco: non esiste nessun collegamento fra la targa del veicolo condotto e la patente di guida del conducente. Quindi con la patente di guida della quale si è titolare - nel rispetto delle norme internazionali inerenti la traduzione e/o il permesso internazionale di guida (quando necessari) - si può condurre qualsiasi veicolo. Il problema posto riguarda invece il testo unico delle leggi doganali, laddove è regolamentata l'importazione definitiva o temporanea dei veicoli provenienti da Stati con i quali l'Italia ha obblighi doganali (per semplicità si indicano quelli per i quali gli obblighi doganali non sussistono: aderenti all'Unione Europea + San Marino + Città del Vaticano). Suo figlio potrà pertanto condurre il veicolo alla seguente duplice condizione:
· che il veicolo non sia di sua proprietà (nemmeno con scritture private occultate alle autorità)
· che quando circola in Italia sia munita di dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro;
· che complessivamente il veicolo non resti in Italia per più di 6 mesi all'anno. Si badi bene: non sei mesi continuativi - come molti credono - ma per 6 mesi totali per ogni anno; quindi nell'ipotesi nella quale il veicolo si rechi in Italia tutti i giorniò i 6 mesi risultano superati. Si ricorda, infine, che l'uso del mezzo deve essere giustificato dall'attività lavorativa. (mm)


I "watussi" vietati nelle Opel Tigra

Chiedo il Vostro parere su un caso capitatomi e, come spesso consigliato, nel dubbio meglio assolvere, accertarsi e tenerlo presente per un caso analogo successivo. Ho fermato, per controllo, un'autovettura Opel Tigra ed ho letto sulla carta di circolazione che i posti posteriori non possono essere occupati da persone più alte di m. 1,60. Se mi dovesse capitare di fermare un altro veicolo uguale e se sui posti posteriori trovassi persone più alte del metro e sessanta, cosa potrei contestare? Molto scherzosamente aggiungoò mica la sistemazione del carico?

Ass.te Capo Vincenzo Agrillo
Sottosezione Autostradale
Lagonegro (PZ)

Premessa "la novità", l' unica sanzione applicabile potrebbe essere quella relativa al numero di persone trasportabili sul veicolo: è un poco tirata, ma l'alternativa è l'impossibilità di applicazione della sanzione (soluzione per la quale si propende in mancanza di specifica ipotesi sanzionatoria). Il ragionamento "logico" potrebbe essere il seguente:
quante persone di altezza superiore a cm 160 possono essere trasportate? Nessuna? Quindi nel caso prospettato si potrebbe ravvisare la violazione del principio generale per il quale sui veicoli a motore è consentito trasportare un numero di persone pari a quello indicato sulla carta di circolazione (ex art. 169 C.d.S.)


Ancora sui termini di presentazione del ricorso direttamente all'A.G. ordinaria

Tempo fa, chiesi chiarimenti, circa il termine esatto con il quale un utente della strada, sanzionato, potesse proporre opposizione all' A.G.O. competente. Con tempestività mi confermaste che il termine era entro 60 giorni, come previsto da una sentenza della Cassazione Civile, sez. III, del 19.09.1999. Ed io come da Voi risposto, ancora oggi sui nostri mod. 352, correggo il termine 30 gg, ed aggiungo 60 gg. Proprio ieri, mi è passato sotto mano una sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme (CZ) il quale, accogliendo una giusta opposizione, nel corpo della sentenza scriveva: "per mero tuzionismo difensivo rilevano, altresì, l'erronea indicazione di gg. 60, anziché gg. 30 come termine davanti al Giudice di Pace per impugnare il verbale e la mancata comunicazione del responsabile del procedimento amministrativo competente ai sensi della legge 241/90 per il ritiro della patente di guida e della carta di circolazione". A questo punto, scusate l'ignoranza del latino (ho fatto solo la 3 media) mi chiedo, il termine è di 30 o 60 giorni? Come possiamo comportarci per non vedere vanificato il nostro sacrificio? E' giusto che un utente abbia la possibilità di difendersi ma è anche vero che se commette un'infrazione e questa viene giustamente rilevata, non debba poi un Giudice di Pace annullarla, per un termine di 30 o 60 giorni, visto che comunque, chi è interessato all'opposizione, lo fa in tempi molto brevi, non aspetta certo 59 gg. Allora aggiungo, se un furto aggravato è uguale in tutta Italia, perché ogni Giudice di Pace interpreta a modo suo il Codice? E' possibile proporre questo quesito al Ministero dell'Interno? Se quest'ultima risposta è positiva, mi potete indicare la strada giusta da percorrere?

Giuseppe Ragonesi
Reggio Calabria

Si comprende lo sfogo ma si ribadisce il termine di 60 gg come confermato dal Ministero degli Interni, dalla Cassazione e dalla maggior parte dei Giudici di Pace. Tuttavia, si ritiene di eccepire la correzione apportata sul verbale di contestazione: in primo luogo perché esso risponde esattamente a quello indicato dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione al codice; in secondo luogo perché il termine di cui si discute non si trova formalizzato in alcuna specifica norma. Infatti, il termine di giorni 60 per ricorrere direttamente al verbale di contestazione al Giudice di Pace, è l'arco temporale individuato direttamente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata. Il secondo termine, quello di giorni 30, è invece stabilito dall'art. 22 della legge 689/1981. Esso, infatti, stabilisce tale periodo entro cui e possibile poter proporre opposizione "Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca". Circa la professionalità di certi Gdp non possiamo esprimerci: certo è che potendo opporsi alle loro decisioni solo in Cassazione, questo li rende più sicuri nelle loro decisioni "anche ai limiti della correttezza giuridica".


Posso richiedere i danni al comune?

Sono un Vs. affezionato, oramai. Infatti, pochi giorni fa, mi sono permesso di chiedere delucidazioni per ottenere la patente di guida di cat. "A". Quest'oggi vorrei porre la vostra attenzione, sempre stando alla vostra disponibilità di tempo, ad un caso recentemente accadutomi. Questo fine settimana a bordo dell'auto di proprietà di mio papà, percorrendo una strada di campagna non accorgendomi di uno stop (praticamente invisibile perché nascosto dalle siepi delle case) non ho rispettato tale segnale ed ho provocato un incidente (senza nessun ferito per fortuna). Il torto è mio ovviamente, ma ho sentito che questo incrocio è famoso per incidenti analoghi, infatti questi si ripetono con cadenza settimanale di tre o quattro. A tal proposito posso rifarmi nei confronti del "responsabile comunale (credo sindaco)" per farmi rifondere i danni che mi sono causato o via dicendo? Forse una assurdità, ma vorrei sapere se davvero, visto il gran numero di incidenti provocati da questo incrocio, non ci sia per caso un modo per poter ottenere almeno un risarcimento.

Riccardo Miotti Scapin
Padova

E' sempre difficile e comunque sarebbe poco professionale esprimere giudizi su di un incidente stradale senza disporre di tutti gli elementi che lo hanno caratterizzato. Qualora il lettore ritenga che la situazione di fatto abbia concorso a determinare l'evento, è buona regola consultarsi con un legale sulla procedura da seguire per ottenere un eventuale risarcimento danni.


Le conseguenze derivanti dalla scadenza del certificato e contrassegno di assicurazione

Ho da poco ricevuto il testo "I documenti per la circolazione stradale" e durante la sua lettura mi è sorto un dubbio in merito a quanto riportato nelle note alla pagina 172, capitolo 7 - assicurazione obbligatoria -, nel caso in cui, "ai sensi del comma 2 dell'art. 1901 del C.C. e del comma 3 dell'art. 193 del C.d.S., nessuna sanzione amministrativa è applicabile al veicolo oggetto di controllo che ha l'assicurazione (esclusa quella provvisoria di durata non superiore a cinque giorni) scaduta da meno di quindici giorni". A mio parere sono comunque applicabili l'art. 180 commi 1 e 7 (circolare senza avere con se il certificato di assicurazione) e l'art. 181 commi 2 e 3 (circolare senza opporre il contrassegno di assicurazione) del C.d.S., in quanto se l'assicuratore ha l'obbligo di protrarre l'assicurazione fino al 15° giorno (per mera responsabilità civile, e non ai fini di esibizione dei documenti di circolazione previsti dall'art. 180 C.d.S.), l'assicurato ha l'obbligo di essere in regola con le norme del Codice della Strada, perciò è suo interesse all'approssimarsi della scadenza del contratto assicurativo o del pagamento frazionato dello stesso, entrare in possesso dei relativi documenti assicurativi. Se l'assicurato non ne è in possesso alla scadenza per motivi imputabili all'agenzia assicurativa sarebbe opportuno esigere il rilascio di un documento attestante l'avvenuto pagamento per la copertura assicurativa di quel veicolo; solo in quest'ultimo caso ravvedo l'astensione dal redigere verbale di contestazione da parte degli agenti accertatori per gli artt. da me indicati.

Massimo LAI
San Miniato (PI)

Si concorda integralmente con quanto asserito dal lettore, pur sottolineando e rispettando la libertà d'interpretazione della norma di ogni singolo autore. Quanto alla seconda parte del quesito, l'art. 16 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990), stabilisce che il certificato ed il contrassegno devono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dall'assicuratore, entro cinque giorni da quello in cui è stato pagato il premio o la rata di premio. Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio che deve essere applicata sul veicolo nel modi previsto per il certificato.


Le conseguenze per la circolazione con veicoli radiati

Sono un socio dal '93. Vi scrivo in primis per salutarvi e poi per una consulenza. La domanda è la seguente: quale articolo di legge si applica nel caso in cui troviamo a circolare su strada un veicolo che risulta essere stato demolito e radiato dalla circolazione? Confido in una vostra celere risposta, stante il fatto che è giunta voce che alcuni veicoli di questo tipo stiano circolando anche da queste parti. Un saluto e complimenti per il nuovo sito.

Francesco Siviero
Sezione Polstrada
Roma

L'art. 93, comma 7, del C.d.S., che comporta anche la confisca del veicolo, poiché mancante della carta di circolazione; l'articolo 100, commi 1 e 2, poiché privo delle targhe posteriore e anteriore, e, infine, l'articolo 193, nel caso fosse sprovvisto (come prevedibile) della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. (mm)


Cosa accade a chi rifiuta di ritirare copia del verbale di contestazione

La persona verbalizzata è obbligata a prendere copia del verbale di contestazione? So che può rifiutarsi di firmare ma nel caso non voglia copia dell'atto, cosa bisogna fare? Come dovrà essere fatta la successiva notifica?

Antonio Di Lorenzo
Cesarò (ME)

Non ci risultano disposizioni particolari sulla questione. Ovviamente, chi rifiuta di ricevere copia dell'atto di contestazione, e ciò risulta dal verbale, se ne assume la piena responsabilità con le relative conseguenze se non versa la somma dovuta nei termini di legge.
Sussiste il solo dovere, per l'organo accertatore, di procedere a notificare l'atto qualora vi sia la persona obbligata in solido con l'autore della violazione.


Multa con autovelox

Sono un istruttore della Polizia Municipale di Roma. Più volte mi è stato chiesto se è opportuno fare ricorso contro contravvenzioni effettuate con l'autoveloxò. Giacché i pareri dei miei colleghi sono controversi, chiedo delucidazioni a Voi.

Clelia Tomasco, Roma

La domanda è troppo generica per fornire una adeguata risposta. Tuttavia, le vigenti norme consentono al trasgressore di ricorrere al prefetto o al giudice di pace, per cui vale sempre la pena avvalersene quando si ritiene che ne sussistano le circostanze.