Inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento: modifiche al processo penale
Disegno
di legge definitivamente approvato il 12.01.2006 n° 3600
Inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento: modifiche al processo penale
Disegno
di legge definitivamente approvato il 12.01.2006 n° 3600
Via
libera al disegno di legge in matera di inappellabilità delle sentenze
di proscioglimento.
Il
Senato ha infatti definitivamente approvato in data 12 gennaio 2006
il disegno di legge n. 3600 d'iniziativa del deputato Pecorella
che preclude al pubblico ministero la possibilità di proporre appello
contro le sentenze di di proscioglimento.
Il
provvedimento prevede inoltre l'obbligo per il pubblico ministero,
al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione
quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e
non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a
carico della persona sottoposta alle indagini.
(Altalex,
13 gennaio 2006)
SENATO
DELLA REPUBBLICA
σσσ-
XIV LEGISLATURA σσσ-
DISEGNO
DI LEGGE N. 3600 (d'iniziativa del deputato PECORELLA)
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento
(Testo
definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 12 gennaio
2006)
Art. 1.
1.
L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
593. - (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli
articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero
e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2.
Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata
la sola pena dell'ammenda".
Art.
2.
1.
All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole:
", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.
Art.
3.
1.
All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
"1-bis.
Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta
di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata
in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai
sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,
ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".
Art.
4.
1.
L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).
- 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre
ricorso per cassazione:
a)
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2.
La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi
di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa
costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 606.
3.
Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio
con le forme previste dall'articolo 127".
Art.
5.
1.
All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1.
Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta
colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure
di sicurezza".
Art.
6.
1.
L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art.
580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando
contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi,
nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12,
il ricorso per cassazione si converte nell'appello".
Art.
7.
1.
Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)
mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto
richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile";
b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e)
se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione".
Art.
8.
1.
All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1.
La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha
effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte
civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato
le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio
di una facoltà legittima".
Art.
9.
1.
La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della medesima.
2.
L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente
legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso
per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta
giorni.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte
di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato
una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma
1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.
Via libera al disegno di legge in matera di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Il Senato ha infatti definitivamente approvato in data 12 gennaio 2006 il disegno di legge n. 3600 d'iniziativa del deputato Pecorella che preclude al pubblico ministero la possibilità di proporre appello contro le sentenze di di proscioglimento.
Il provvedimento prevede inoltre l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
(Altalex, 13 gennaio 2006)
SENATO DELLA REPUBBLICA
σσσ- XIV LEGISLATURA σσσ-
DISEGNO DI LEGGE N. 3600 (d'iniziativa del deputato PECORELLA)
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
(Testo definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006)
Art. 1.
1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda".
Art. 2.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
Art. 4.
1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
Art. 6.
1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
Art. 8.
1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
Art. 9.
1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.