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Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione
Generale per la Motorizzazione
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Prot.
n. 3999
IL
DIRETTORE GENERALE
VISTO
l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l'altro,l'approvazione
o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione;
VISTO
l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive
modificazioni,che disciplina,tra l'altro, la procedura per conseguire
l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO
l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,che disciplina i limiti di velocitý;
VISTO
l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento
della osservanza dei limiti di velocitý;
VISTO
l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato
dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in
legge 1° agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
VISTI
in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto
le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione
immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi
sotto le lettere b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e
tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992,n.285, e successive modificazioni;
VISTO
l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con
modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie
di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra
l'altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTA
la richiesta in data 29 dicembre 2003, presentata dalla Societý Autostrade
per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 -Roma- tesa ad ottenere
l'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti
massimi di velocitý denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo
Velocitý), che consente la rilevazione della velocitý dei veicoli in transito
sia in modalitý istantanea che in modalitý media su un tratto di strada
di lunghezza nota ;
VISTO
il voto n. 71, reso nell'adunanza del 28 aprile 2004, con il quale la
V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso
parere favorevole all'approvazione del sistema "SICVe" con le seguenti
prescrizioni: la gestione operativa del sistema deve essere riservata
esclusivamente al personale delle forze di polizia incaricato del controllo
del traffico e dell'accertamento delle violazioni; il trattamento dei
dati sensibili(immagini,numeri di targa,ecc.) deve essere effettuato nel
rispetto delle regole generali di tutela della "privacy" e i dati
,quando non più utili ai fini dell'accertamento e della contestazione
dell'infrazione,devono essere prontamente cancellati; l'ubicazione delle
unitý di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due
sezioni,tra le quali viene accertata la velocitý media, non vi siano immissioni
od uscite di traffico e, preferibilmente,neppure aree di servizio o di
parcheggio, che possono ridurre la significativitý dell'accertamento;
per evitare eventuali contenziosi è necessario che l'accertamento riguardi
la violazione di un limite massimo di velocitý valido sull'intero
tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni occasionali connesse
alle condizioni ambientali(pioggia,nebbia e simili) che potrebbero non
sussistere sull'intera estesa; gli accertamenti delle violazioni in modalitý
istantanea e in modalitý media possono essere effettuati solo alternativamente
e non congiuntamente, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la
medesima infrazione;
CONSIDERATO
che questa Direzione Generale , con nota n.2477, in data 10 settembre
2004, ha chiesto al Consiglio Superiore dei lavori pubblici alcune puntualizzazioni
per la migliore interpretazione di alcune delle prescrizioni contenute
nel voto n. 71;
VISTO
il voto n. 243/2004, reso nell'adunanza del 17 novembre 2004, con
il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ha fornito le precisazioni di seguito descritte.Per significativitý dell'accertamento
si intende un rendimento ottimale del sistema quale rapporto tra il numero
dei veicoli dei quali viene utilmente controllata la velocitý media ed
il numero dei veicoli identificati in una delle due basi utilizzate per
il rilevamento; rendimento che, inevitabilmente, diminuisce se fra le
due basi esistono svincoli o aree di servizio o parcheggio, senza che
ciÚ costituisca ostacolo per la utile applicazione del sistema, anche
ai fini di una doverosa funzione preventiva per il miglioramento della
sicurezza stradale. La valutazione del posizionamento del sistema
di accertamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia
stradale,d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada, e dovrebbe
tenere conto dei seguenti fattori: intensitý di traffico sul tronco stradale
in esame; la percentuale dei veicoli statisticamente ipotizzabile, che,utilizzando
gli svincoli e le aree di sosta presenti tra le due basi, si sottraggono
al corretto accertamento della velocitý media; possibilitý di disporre,sul
tronco stradale,di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente
per gli accertamenti della velocitý media.E' stato inoltre precisato che
è opportuno utilizzare il sistema per il rilevamento delle velocitý medie
anziché quelle istantanee, su tratte soggette a limiti di velocitý costante
per ottenere un buon rendimento del sistema; in caso contrario non sarebbe
possibile individuare con precisione i presupposti della violazione di
cui all'art.142 del codice della strada se non prendendo a riferimento
la velocitý più alta.Analoga valutazione è stata formulata in presenza
di limiti di velocitý differenziati per corsia, circostanza per la quale
si ritiene più utile l'uso del sistema per accertamenti puntuali;
D
E C R E T A
Art.
1 - E' approvato il sistema
per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocitý denominato
"SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocitý),sia per rilevamenti in
modalitý istantanea che in modalitý media su un tratto di strada di lunghezza
accertata, con le seguenti prescrizioni:
-
la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente
al personale delle forze di polizia incaricato del controllo del traffico
e dell'accertamento delle violazioni;
-
il trattamento dei dati sensibili(immagini,numeri di targa. ecc) deve
essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della "privacy"
e i dati, quando non più utili ai fini dell'accertamento e della
contestazione dell'infrazione, devono essere prontamente cancellati;
-
la scelta della ubicazione delle unitý di rilevamento deve essere eseguita
dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario
o gestore della strada,tenendo conto della intensitý di traffico sul tronco
stradale in esame; del rendimento del sistema,valutato sulla base della
percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile,che, utilizzando gli
svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti
tra le due basi,si sottraggono al corretto accertamento della velocitý
media; della possibilitý di poter disporre, sul tronco stradale, anche
di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti
della velocitý media;
-
per evitare contenziosi, nella modalitý di rilevamento della velocitý
media, è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di
un limite massimo di velocitý valido sull'intero tratto sorvegliato e
non sia riferibile a limitazioni di velocitý occasionali connesse a condizioni
diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una
parte dell'intera estesa ;
-
gli accertamenti delle violazioni in modalitý istantanea e in modalitý
media non possono essere effettuati congiuntamente,nella medesima tratta,
per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione.
Art.
2. - Il sistema "SICVe" per il controllo
del rispetto dei limiti massimi di velocitý puÚ essere utilizzato solo
sui tipi di strada ove è consentito l'accertamento delle violazioni in
modalitý automatica.
Art.
3. - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale
per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione
della Societý Autostrade per l'Italia S.p.A..
Art.
4. - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere
conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso
questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente
decreto, nonché il nome del fabbricante.
Roma,
24 dicembre 2004
Il
DIRETTORE GENERALE
(Ing.
Sergio DONDOLINI)
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