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SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
SENTENZA 11 novembre 2005, n. 21847
(Presidente
Cappuccio ñ Relatore Giuliani)
Svolgimento del processo
Con ricorso
depositato il 10 dicembre 2001, Felice M. proponeva davanti al Giudice
di pace di Caserta opposizione avverso il verbale, notificatogli il 2
novembre 2001, elevato dai Vigili Urbani del luogo il 14 settembre 2001
mediante il quale gli era stata contestata la violazione dell'articolo
146, comma 1 e 3 Cds, per non avere nel Comune omonimo, alla guida dell'autovettura
di sua proprietà targata XXXXXX, rispettato una segnalazione semaforica
che, in quell'istante, era di colore rosso, secondo quanto accertato a
mezzo apparecchio Photo Red F17A, omologato dal ministero dei Lavori pubblici.
Deduceva l'opponente l'inosservanza degli articoli 200 e 201 Cds nonché
dell'articolo 14 della legge 689/81 e dell'articolo 345, comma 4 del regolamento
di esecuzione dell'anzidetto codice.
Si costituiva il Comune di Caserta, resistendo all'opposizione avversaria.
Il giudice adito, con sentenza del 12-20 marzo 2002, accoglieva il ricorso,
dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato in forza dell'assunto
secondo cui l'accertamento era stato effettuato sulla base dei soli rilievi
fotografici e l'infrazione era stata rilevata in assenza del vigile, laddove
l'impianto semaforico risultava installato senza delibera di autorizzazione
della Giunta municipale.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Caserta, deducendo
due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il
M..
Motivi
della decisione
Il
ricorso è inammissibile.
Giova, al riguardo, premettere che, qualora la decisione impugnata sia
sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle
quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia
adottata, il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità) delle doglianze
relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse,
l'esame relativo alle altre, pur se tutte tempestivamente sollevata, in
quanto il ricorrente non ha più motivo di avanzare censure che investono
una ulteriore ratio decidendi, nel senso che, ancorché queste risultassero
fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione
anzidetta (Cassazione 12976/01, 18240/04).
Tanto premesso, si osserva nella specie, che il Giudice di pace, nella
sentenza gravata, dopo avere "in via preliminare (rilevato) che il provvedimento
autorizzatorio della installazione dell'impianto semaforico in Via Douhet
di Caserta non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta
dall'Amministrazione resistente" e dopo avere altresÏ affermato che "non
risulta l'esistenza di una norma che, per l'accertamento delle violazioni
dell'articolo 146 comma 3 Cds, autorizzi la sostituzione del vigile con
l'apparecchio Photo Red (onde) nessuna validità puÚ essere attribuita
all'accertamento effettuato da qualsiasi apparecchiatura, anche omologata,
per quanto sofisticata e perfetta, senza la presenza dell'organo accertatore
che prenda almeno nota dell'infrazione e, potenzialmente, sia in grado
di contestarla immediatamente al contravventore", ha, quindi, concluso
nel senso di dichiarare l'illegittimità dell'accertamento:
a)
"poiché dalla documentazione in atti si evince che (quest'ultimo) è
stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e che l'infrazione
è stata rilevata in assenza del vigile";
b) "tenuto anche conto che l'impianto semaforico in Via Douhet è stato
installato senza il pur discutibile atto autorizzatorio (delibera di
Gm)".
Appare,
dunque, palese come la decisione impugnata poggi, in realtà, sopra le
due distinte, ed autonome, ragioni meglio sopra riportate (alle lettere
"a" e "b" rispettivamente), tali da fondare, ciascuna, la decisione medesima.
Orbene, anche a voler riconoscere che dette ragioni siano state entrambe
censurate da parte dell'odierno ricorrente, si osserva che, per quanto
riguarda la seconda (sotto la lettera "b" che precede), la relativa doglianza
si sostanzia nella denuncia (di cui alla pagina 2 del ricorso) che "L'intersezione
alla quale fa riferimento il verbale di contravvenzione, invece, si riferisce
proprio al quadrivio Viale Benedice ñ Via Caduti sul Lavoro, richiamata
dalla delibera di Gm 88 del 21 febbraio 2001 che si allega con il n. 2".
Poiché l'indicata doglianza si risolve in una prospettazione di segno
contrario a quanto ha formato oggetto dell'apprezzamento di fatto del
Giudice di pace pure sopra riportato ("il provvedimento autorizzatorio
della installazione dell'impianto semaforico in Via Douhet di Caserta
non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall'Amministrazione
resistente"), il quale, per la sua stessa natura, risulta incensurabile
se non sotto le specie del vizio di motivazione ex articolo 360 comma
1 n. 5 Cpc, non specificamente dedotto dall'odierno ricorrente, neppure
con riguardo all'omessa o erronea valutazione di risultanze istruttorie
il cui contenuto sia stato (perÚ) analiticamente riportato in ossequio
al principio dell'autosufficienza del ricorso, la doglianza medesima si
palesa, di conseguenza, inammissibile, rendendo cosÏ parimenti inammissibile,
per le ragioni illustrate all'inizio, l'esame delle ulteriori censure
di cui alla lettera a) che precede.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione,
non avendo la parte intimata né resistititi, in questa sede, né, comunque,
svolto attività difensiva alcuna.
PQM
La Corte
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
CosÏ deciso
in Roma il 14 giugno 2005.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA L'11 NOV 2005.
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Se l'impianto semaforico è installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta municipale è nulla la multa elevata all'automobilista passato con il rosso ed accertata a mezzo apparecchio Photo Red F17A.
Con la sentenza n. 21847 dell'11 novembre 2005 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Caserta contro la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato l'llegittimità del verbale redatto dalla Polizia Municipale riferito ad un impianto semaforico privo della necessaria autorizzazione per l'installazione.
(Altalex, 3 gennaio 2005)