|
Prot.
125-S2.9 Div 4 del 09/01/2006 .
|
OGGETTO:
|
Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n.196 Codice IMO. Sinistri Marittimi.
Direttiva .
|
Riferimenti:
a. art. 578 e seguenti del Codice della Navigazione;
b. art. 465 e seguenti del Regolamento al Codice della Navigazione;
c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
d. art. 11 legge 8.7.2003 n. 172;
e. Circolare Titolo: Sinistri Marittimi Serie II n. 1 in data 8.1.1963;
f. Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione n. 23 in data 8.8.2001;
g. Circolare Titolo: Sinistri relativi a navi straniere n. 254614/78 in
data 19.3.1979;
h. D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 "Riorganizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti";
i. D.M. 19 aprile 2005, n. 321 "Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale".
Premessa.
La normativa sopraindicata stabilisce le azioni, i provvedimenti ed i
procedimenti che attualmente devono essere adottati nel momento in cui
si verifica un evento straordinario che abbia coinvolto una qualsiasi
unità navale situata in acque marittime la cui entità sia tale da mettere
in pericolo la efficienza dell'unità stessa ai fini della navigazione
o da influire sulla sicurezza della vita umana o sulla sorte dell'unità
o del carico o sulla integrità delle opere portuali e costiere ovvero
di altra unità.
In particolare con la Circolare Titolo: Sic. Nav. n. 23 in data 8.8.2001
sono state impartite le istruzioni necessarie per armonizzare le preesistenti
disposizioni concernenti le inchieste sui sinistri marittimi alle nuove
esigenze derivanti dalle modifiche ad esse apportate dagli artt. 14, 15
e 16 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 28 con il quale è stato
recepito l'art. 12 della Direttiva 1999/35/CE del 29.4.1999 di pari argomento.
La maggior parte delle suddette istruzioni erano volte ad assicurare il
regolare funzionamento della Commissione Centrale di Indagine sui Sinistri
Marittimi istituita, dall'art. 466 bis del Regolamento al Codice della
Navigazione introdotto dall'art. 15 del predetto Decreto Legislativo,
con il compito di monitorare i sinistri - relativamente alle sole circostanze
e cause - al fine di proporre le opportune modifiche tecniche e normative
tese al miglioramento degli standards di sicurezza particolarmente per
quanto riguarda gli aspetti di pertinenza dell'International Maritime
Organization (IMO) concernenti le navi da carico e passeggeri.
Premesso quanto sopra si comunica che con Decreto Legislativo in data
19 agosto 2005, n.196 questa Amministrazione ha recepito la Direttiva
2002/59/CE del 27.6.2002 relativa alla istituzione di un sistema comunitario
di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.
Tale Decreto tratta, in particolare, la materia dei sinistri marittimi
all'art. 2, lett. t), all'art.10, comma 3, ed all'art.11.
CiÚ stante - tenuto conto del contenuto delle suddette disposizioni e
nelle more delle modifiche che sarà ritenuto necessario apportare all'impianto
normativo concernente i sinistri marittimi delineato dagli artt. 578 e
seguenti del C.N. nonchÈ dall'art. 465 e seguenti del Regolamento al C.N.
- si ritiene opportuno fornire con la presente direttiva integrativa,
ulteriori istruzioni che rilevano ai fini delle disposizioni delle circolari
citate in riferimento ed in particolare della circolare Titolo: Sic. Nav.
n. 23 in data 8.8.2001.
A tal fine si dispone quanto segue relativamente alle parti essenziali
delle suddette norme:
1. Segnalazioni del sinistro.
1.1. Le segnalazioni di cui ai n. 3 e 4 della Circolare 1/63 rimangono
confermate ed, in particolare, quelle inviate ai destinatari sottoindicati,
dovranno essere indirizzate precisamente al:
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIITT) - Direzione Generale
per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Interno (fax 06/59083287)
e-mail traffico@infrastrutturetrasporti.it
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Commissione
Centrale di Indagine sui Sinistri Marittimi (C.C.I.S.M.) fax 06/59084918
e-mail: 013@sicnavge.it
1.2. La segnalazione di cui al n. 7 della Circolare 1/63, concernente
i sinistri alle navi straniere, dovrà essere inoltrata oltre che alle
rispettive autorità consolari anche alle autorità responsabili per le
relative indagini accreditate in sede IMO come da allegato alla MSC/Circ.
1153 - MEPC6/Circ. 10 "Punti di contatto nazionali in materia di sicurezza
e prevenzione dell'inquinamento" reperibile totalmente sul sito internet:
www.imo.org (national contacts) (estratto in all. n. 1). A dette autorità
sarà richiesto di far conoscere se stiano
o meno provvedendo ad eseguire le relative indagini in quanto Stato di
bandiera.
Le predette segnalazioni sono comunque dovute da parte di tutti i competenti
uffici e non possono essere sostituite, in quanto autonome ed indipendenti,
da quelle analoghe contenute nei messaggi OPORD e/o SITREP originati nell'ambito
di eventuali operazioni di soccorso/assistenza conseguenti all'evento
stesso.
1.3. La segnalazione di cui al n. 2 lett. a) della Circolare 23/2001 rimane
confermata secondo le disposizioni impartite ed utilizzando il messaggio
formattato allegato alla presente e che sostituisce quello inviato con
lettera 86/42225/1 in data 7.7.2004 dalla C.C.I.S.M. (all. n. 2). Si noti
che in tale messaggio sono indicati i criteri per distinguere i sinistri
nelle categorie MG (molto gravi) - G (gravi) - MR (minore rilevanza) citati
successivamente. Al riguardo si evidenzia a ciascuna Direzione Marittima
la necessità della scrupolosa osservanza delle direttive impartite al
n. 6 lett. a) della Circolare stessa predisponendo, fin dove possibile,
procedure "in automatico".
2. Inchiesta Sommaria.
2.1. Dopo il primo capoverso del n. 2 della Circolare 23/2001 è aggiunto:
"Ai fini della esecuzione della inchiesta sommaria si considera sinistro
marittimo ogni evento straordinario o dannoso causato, connesso od occorso
durante le operazioni di una qualsiasi unità mercantile, non configurabile
come un incidente di scarsa rilevanza, di entità tale da determinare:
- la perdita, anche presunta, della nave ovvero di comprometterne l'efficienza
in maniera da far sussistere un pericolo per la stessa nave, per le persone
a bordo o un rischio di danneggiamento dell'ambiente marino;
- la perdita in mare, anche presunta, la morte o il ferimento grave di
una persona;
- danni materiali a strutture od istallazioni ovvero danni all'ambiente
marino.
In tale contesto, si deve tenere conto della natura intrinseca e delle
peculiari finalità delle inchieste sui sinistri consistenti primariamente
in una attività amministrativa di controllo sulla navigazione marittima
che si estrinseca nella ricerca delle cause tecniche dei sinistri per
finalità soprattutto preventive ai fini della sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare nonchÈ di tutela dell' ambiente marino.
Tali indagini sono, in via principale, preordinate alla eliminazione delle
cause tecniche e, conseguentemente, anche di quelle derivanti dall'elemento/fattore
umano in relazione a determinate tipologie di sinistri.
Pertanto la valutazione della sussistenza della fattispecie dell'"incidente
di scarsa rilevanza" di competenza del Capo del Compartimento o dei Consoli
dovrà tenere conto dei principi sopraenunciati che vanno a modificare
i criteri di riferimento indicati al n. 2 della Circolare 1/63 attenuando
le componenti legate all'elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa
e correlate responsabilità risarcitorie) ed ampliando quello dell'assenza
o limitatezza del danno anche quando questo, in presenza di gravi carenze
tecniche e/o umane, poteva essere grave e non lo è diventato solo per
circostanze fortunose."
2.2. L'ultimo capoverso della lett. c) del n. 2 della Circolare 23/2001
è sostituito dal seguente: "Tale obbligo è dovuto:
- per le navi da carico superiori a 100 TSL;
- per tutte le navi da passeggeri;
- per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
- per le navi da diporto, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata."
2.3. Atteso che, anche in relazione al tempo trascorso, sovente gran parte
dei lavori delle Commissioni di Inchiesta formale si basano sulle prove,
notizie, testimonianze accertamenti, analisi effettuate in sede di inchiesta
sommaria è fondamentale che, specialmente nel caso di sinistri molto gravi
e gravi, le Direzioni Marittime diano pratica attuazione alle direttive
di cui al n. 6 lett. b) della Circolare 23/2001 realizzando un sistema
di costante tempestiva cognizione dei sinistri che si verificano nella
zona di giurisdizione, di valutazione della loro importanza ai fini prima
citati, della eventuale complessità difficoltà e/o delicatezza delle conseguenti
indagini e, quindi, che consenta di fornire immediatamente il necessario
supporto con adeguato personale esperto dei settori interessati attinto,
opportunamente, nell'ambito delle potenzialità esistenti presso tutti
gli uffici marittimi della Direzione Marittima. Tale sistema va preventivamente
organizzato e pianificato per essere immediatamente attivato in caso di
necessità.
2.4. Per le motivazioni indicate ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.3 è opportuno,
specialmente nel caso di sinistri molto gravi e gravi, acquisire già in
tale fase, per quanto possibile, l'esito delle indagini sulle cause di
natura tecnica del sinistro effettuate dall'organismo di vigilanza tecnica
della nave, dall'armatore attraverso le indagini previste dal ISM CODE
ovvero quelle richieste alle Ditte fornitrici o incaricate della manutenzione
degli apparati interessati nonchÈ dalle Aziende assicuratrici impianti
e corpo nave ove esistenti.
2.5. Si allega, ad ogni buon fine e a mero titolo di guida, un prospetto
delle informazioni da acquisire in sede di inchiesta sommaria, per quanto
utile e possibile, ad uso del personale incaricato di eseguire tale indagine
e che non sostituisce il questionario allegato alla Circolare 1/63 (all.
n. 3).
3. Inchiesta Formale.
3.1. Al primo capoverso del n. 3 lett. a) della Circolare 23/2001 sostituire
le parole successive a "dovrà essere tempestivamente trasmessa" con le
seguenti:
- alla Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo
e Interno - Divisione 4;
- alla Commissione Centrale di Indagini sui Sinistri Marittimi (C.C.I.S.M.)
solamente per i sinistri occorsi alle navi da carico o passeggeri indicate
all'ultimo capoverso del n. 2 lett. c), solo nel caso di sinistri molto
gravi e gravi. Al di fuori di tali casi (sinistri non gravi ovvero sinistri
molto gravi o gravi alle navi di tonnellaggio inferiore) alla Commissione
Centrale dovrà essere inviata la predetta documentazione solo quando il
Direttore Marittimo ritenga, per le motivazioni che dovranno essere dettagliatamente
indicate nella propria determinazione, opportuno che - avuto riguardo
alle finalità che la C.C.I.S.M. deve perseguire - il sinistro sia esaminato
dalla suddetta Commissione Centrale."
3.2. Dopo il primo capoverso del n. 3 lett. b) della Circolare 23/2001
aggiungere: "Per le unità da diporto occorre altresÏ, nel caso in cui
si ipotizzi che il sinistro sia dovuto a dolo o colpa, che sussista una
delle condizioni indicate all'art. 11 della legge 8.7.2003, n. 172."
3.3. Il secondo capoverso del n. 3, lett. b) della Circolare 23/2001 è
sostituito dal seguente: "Copia della deliberazione di procedere ad inchiesta
formale ovvero della dichiarazione di non procedere ad inchiesta formale
dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Direzione Generale per
la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno - Divisione 4, corredate
degli atti di cui al punto 23 della Circolare Titolo: Sinistri Marittimi
Serie II n. 1 del 8.1.1963, dandone solo mera conoscenza alla C.C.I.S.M..
Invece tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche alla
suddetta Commissione soltanto nel caso di sinistri molto gravi o gravi
alle navi da pesca o da diporto indicate all'ultimo capoverso del n. 2
lett. c) della presente Circolare.
Al di fuori di tali casi (sinistri non gravi ovvero sinistri molto gravi
o gravi alle unità di dimensioni inferiori) valgono le analoghe disposizioni
indicate all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 3 lett. a)."
4. Trasmissione della relazione di Inchiesta Formale.
4.1. Al primo capoverso del n. 4 della Circolare 23/2001 sostituire la
parola "a Navig Uno" con "alla Direzione Generale per la Navigazione ed
il Trasporto Marittimo e Interno - Divisione 4".
4.2. Dopo il primo capoverso del n. 4 della Circolare 23/2001 si aggiunga:
"Il verbale conclusivo da inviare alla C.C.I.S.M. dovrà essere elaborato
secondo lo schema indicato nell'allegato "Struttura del Rapporto finale
d'inchiesta" e dovrà essere redatto in duplice copia di cui una in lingua
inglese nel caso di sinistri "molto gravi"." - (all. n.4)
4.3. Le prime due righe del successivo secondo capoverso fino a "cui sopra"
sono sostituite dalle seguenti: "Il predetto elaborato, da inviare alla
C.C.I.S.M. solo nel caso dei sinistri indicato al primo capoverso n. 3
lett. a),"
4.4. al successivo capoverso sostituire la parola da "NAVIG UNO" con "dalla
Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno
- Divisione 4".
5. Partecipazione alle indagini di Stati interessati.
5.1. Alla fine del secondo capoverso del n. 5 della Circolare 23/2001
eliminare il punto ed aggiungere di seguito: "in risposta alla richiesta
ad essi effettuata in attuazione delle disposizioni vigenti al riguardo."
6. Tempi di espletamento delle indagini.
6.1. Dopo il primo capoverso del n. 6 lett. c) della Circolare 23/2001
si aggiunga il seguente:
"Si allega, a tal fine, un prospetto riepilogativo relativo a procedure,
documentazione e tempi il cui rispetto è fondamentale per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui sopra" (all. n. 5)
6.2 Al successivo capoverso sostituire le parole "a NAVIG 1" con "alla
Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno
- Divisione 4".
7. Aggiornamento Circolare Titolo Sic. Nav. n. 23 in data 8.8.2001.
Si allega, per prontezza di consultazione, copia della Circolare 23/2001
aggiornata con le varianti, riportate in neretto, apportate con la presente
Circolare (all. n. 6).
8. Si pregano codeste Direzioni Marittime:
a) di estendere il contenuto della presente circolare e relativi allegati,
a tutti gli Uffici marittimi dipendenti, per la parte di propria competenza
ed opportuna conoscenza, unitamente alle istruzioni ritenute necessarie.
b) di trasmettere, entro il 15 giugno 2006, una relazione concernente
osservazioni, considerazioni e proposte derivanti dalle problematiche
affrontate da codeste Direzioni Marittime e dagli Uffici dipendenti, per
quanto di propria competenza, nella applicazione delle presenti direttive
sino alla data del 31 maggio 2006.
Quanto sopra al fine della eventuale introduzione delle opportune modifiche
che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati con
il massimo rapporto beneficio/costi.
9. Si prega, altresÏ, il Ministero degli Affari Esteri di effettuare analogo
adempimento di cui al precedente parag. 8 lett. a) nei confronti dei consolati
aventi giurisdizione marittima.
IL DIRETTORE GENERALE IL COMANDANTE GENERALE
Direzione Generale per la navigazione AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
ed il trasporto marittimo ed interno Luciano DASSATTI
Dr. Massimo PROVINCIALI
Allegati (omissis)
|