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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 31 gennaio 2003

   Recepimento  della  direttiva  2002/24/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18 marzo  2002,  relativa  all'omologazione  dei veicoli  a  motore  a  due  o  tre  ruote  e  che abroga la direttiva 92/61/CEE  del  Consiglio.  (Testo  rilevante  ai  fini  dello Spazio economico europeo). (G.U. n. 123 25/09/2003)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aì decretare  in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione  5 aprile  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE  del  Consiglio  relativa  all'omologazione  dei  veicoli a motore a due a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile  2000,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio  2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  modifica,  da  ultimo,  la direttiva 92/61/CEE,   come   rettificato   dal   decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo  2001,  pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione    integrale, obbligatoria,   della   procedura   di omologazione comunitaria;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e  93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto  1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n.  202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE   che   adegua,   da   ultimo,  la  direttiva  70/156/CEE concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi;

  Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri  e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  2  luglio  2002,  pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale  n.  177  del  30 luglio  2002,  concernente  la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi;

  Vista   la  direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  18 marzo 2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunità  europee  n.  L  124  del  9  maggio  2002, relativa all'omologazione  dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

 

A d o t t a

il seguente decreto:

 

Art. 1.

1. Il presente decreto:

a) si  applica  a  tutti  i  veicoli  a motore a due o tre ruote, gemellate  o  no,  destinati  a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche;

b) non si applica ai veicoli sottoindicati;

1)  veicoli  aventi  una  velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;

2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;

3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;

4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;

5) veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE;

6) trattori, macchine agricole o similari;

7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada  per  il  tempo  libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;

8)  biciclette  a  pedalata  assistita,  dotate  di  un  motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW   la  cui  alimentazione  e'  progressivamente  ridotta  e  infine interrotta  quando  il  veicolo  raggiunge  i  25  km/h o prima se il ciclista  smette  di  pedalare,  ne'  ai  loro  componenti  o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto;

c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel   caso   di  rilascio  di  approvazione  di  veicoli  singoli  le omologazioni  di  componenti  e di entità tecniche sono accettate in quanto  rilasciate  ai  sensi  della  direttiva  2002/24/CE, recepita nell'ordinamento  interno  con  il presente decreto, e non secondo le disposizioni  nazionali,  dei  singoli  Stati  membri della Comunità europea, in materia.

2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:

a) ciclomotori,  ossia  veicoli  a  due  ruote  (categoria L1e) o veicoli  a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:

1.1)  la  cui  cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure

1.2)  la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:

2.1)  la  cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure

2.2)  la  cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure

2.3)  la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) motocicli,  ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta (categoria  L3e)  o  con  carrozzetta  (categoria  L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) tricicli,  ossia  veicoli  a  tre ruote simmetriche (categoria L5e)  muniti  di  un  motore  con  cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione  interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3.  Il  presente  decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) i  quadricicli  leggeri,  la  cui massa a vuoto e' inferiore o pari  a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli  elettrici,  la  cui  velocità massima  per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e

1)  la  cui  cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o

2)  la  cui  potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o

3)  la  cui  potenza  nominale  continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni  tecniche  applicabili  ai ciclomotori a tre ruote della categoria   L2e   salvo  altrimenti  disposto  da  una  direttiva  CE particolare.

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa  a  vuoto  e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per  i  veicoli  destinati  al  trasporto di merci), esclusa la massa delle  batterie  per  i  veicoli  elettrici, e la cui potenza massima netta  del motore e' inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come  tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5e  salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

 

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «tipo   di  veicolo»,  un  veicolo  o  un  gruppo  di  veicoli (varianti):

1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e,  ciclomotore  a  tre  ruote  L2e,  ecc.  secondo quanto definito dall'art. 1);

2) costruiti dallo stesso costruttore;

3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la  stessa  parte  inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;

4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);

5)  aventi  la  stessa  designazione  di  tipo  attribuita  dal costruttore. Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

b) «variante»,  un  veicolo  o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:

1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);

2)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e' superiore al 20% del valore minimo;

3)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e' superiore al 20% del valore minimo;

4)  lo  stesso  ciclo  (2  o  4  tempi,  accensione comandata o spontanea);

5)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il valore  minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di  un  motore  a  combustione  interna)  non e' superiore al 30% del valore minimo;

6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;

7)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il valore  minimo  e  quello  massimo  della  potenza  del motore non e' superiore al 30% del valore minimo;

8)  lo  stesso  modo  di  funzionamento  (se trattasi di motore elettrico);

9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);

c) «versione»,  un  veicolo  dello  stesso tipo e variante ma che può  includere  uno qualsiasi  degli  equipaggiamenti, componenti o sistemi  elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente decreto a condizione che ci siano unicamente:

1) un valore per:

1.1) la massa in ordine di marcia;

1.2) la massa massima ammissibile;

1.3) la potenza del motore;

1.4) la cilindrata del motore; e

2)  una  serie di risultati delle prove indicati in conformità dell'allegato VII al presente decreto;

d) «sistema»,  qualsiasi  sistema  di  un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura  di  controllo  delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;

e) «entità  tecnica»,  il  dispositivo,  quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una  direttiva  CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso  può  essere omologato separatamente ma soltanto in connessione con  uno  o  più  tipi  di  veicoli  determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;

f) «componente»,   il   dispositivo,   quale  un  dispositivo  di illuminazione,   soggetto  alle  prescrizioni  di  una  direttiva  CE particolare  e  destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato  indipendentemente  da  un  veicolo  ove  la  direttiva  CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;

g) «direttiva  CE  particolare», l'atto con il quale la Comunità europea  ha  adottato  le  prescrizioni  tecniche  ed  amministrative concernenti  l'omologazione  dei  veicoli, dei sistemi, delle entità tecniche  e  dei componenti, e che e' stato recepito nell'ordinamento interno;

h) «omologazione»,   l'atto   mediante   il   quale   l'autorità competente  dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema,  di  entità  tecnica  o  di  componente soddisfa  tanto le prescrizioni  tecniche  del  presente  decreto  o  delle direttive CE particolari  quanto  le  verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore;

i) «ruote  gemellate»,  due  ruote montate su uno stesso asse, in modo  che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo,  di  tali  ruote  sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

l)  «veicoli  a  propulsione  bimodale»,  i veicoli dotati di due sistemi  diversi  di  propulsione:  ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti   gli  aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformità della produzione.  Non  e' indispensabile  che  partecipi  direttamente  a  tutte  le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del  componente  o  dell'entità  tecnica soggetta al procedimento di approvazione;

n) «autorità  competente»,  l'autorità  dello  Stato  italiano responsabile  in  materia  di  omologazione  o  di  approvazione  dei veicoli,  ossia  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione  generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre;

o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorità competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia  i  sottoelencati   uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture edei  trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici:

1)  Direzione  generale  della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma;

2)  Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma;

3) Centro prove autoveicoli - Torino;

4) Centro prove autoveicoli - Milano;

5) Centro prove autoveicoli - Brescia;

6) Centro prove autoveicoli - Verona;

7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;

8) Centro prove autoveicoli - Bologna;

9) Centro prove autoveicoli - Pescara;

10) Centro prove autoveicoli - Napoli;

11) Centro prove autoveicoli - Bari;

12) Centro prove autoveicoli - Palermo;

13) Centro prove autoveicoli - Catania.

 

Art. 3.

1. Ogni  domanda  di  omologazione  e'  presentata  dal costruttore all'autorità   competente.   Essa  e'  accompagnata  da  una  scheda informativa,  conforme  al  modello  contenuto  nell'allegato  II  al presente  decreto,  se  trattasi  di  omologazione  di  un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva  CE  particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al  componente  in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità  tecniche  o  componenti, nonché dai documenti menzionati in detta  scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica  o  di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro della Comunità europea.

 

Art. 4.

1.  L'autorità  competente omologa ogni tipo di veicolo, nonché i sistemi,  le  entità  tecniche  o  i  componenti  che  soddisfino le seguenti condizioni:

a) il  tipo  di  veicolo  soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive   CE   particolari   e  corrisponde  ai  dati  forniti  dal costruttore    quali   definiti   nell'elenco   esaustivo   contenuto nell'allegato I al presente decreto;

b) il  sistema,  l'entità  tecnica  o  il componente soddisfa le prescrizioni  tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e  corrisponde  ai  dati  forniti  dal  costruttore,  quali  definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto.

2.  L'autorità  competente,  prima  di procedere all'omologazione, verifica,   all'occorrenza   in   collaborazione   con  le  autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea nei quali il  prodotto  e' realizzato o introdotto nella Comunità europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto affinché  i  nuovi  veicoli,  sistemi, entità tecniche o componenti prodotti,  immessi  sul  mercato,  messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato.

3.  L'autorità competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorità  competenti  dello  Stato  membro  nel quale il prodotto e' realizzato  o  introdotto  nella  Comunità  europea, verifica che le disposizioni  dell'allegato  VI  al  presente  decreto  continuino ad essere     rispettate     anche     successivamente    al    rilascio dell'omologazione.

4.   L'autorità   competente,   nell'ambito   della  procedura  di omologazione  di  un  tipo  di  veicolo,  accetta  i  certificati  di omologazione  di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente rilasciati  dagli  altri  Stati  membri  della Comunità europea, che corredano  la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati.

5.   La   responsabilità   dell'omologazione  di  un  sistema,  di un'entità  tecnica  o  di un componente e' dell'autorità competente dello   Stato  membro  della  Comunità  europea  che  ha  rilasciato l'omologazione  stessa.  L'autorità  competente  dello  Stato membro della  Comunità  europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di  veicolo  esegue  il  controllo  della  conformità di produzione, all'occorrenza  in  collaborazione  con le autorità competenti degli altri  Stati  membri  della  Comunità  europea  che  ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti

6.  Se  l'autorità  competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entità  tecnica  o  un  componente,  pur  essendo  conforme  alle disposizioni  del  comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la  sicurezza  stradale,  può rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto.

 

Art. 5.

1.  Per  ogni  tipo  di  veicolo  da  essa  omologato,  l'autorità competente   compila   il   certificato   di  omologazione  riportato nell'allegato  III  al  presente  decreto  e indica i risultati delle prove  nelle  rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione.

2.  Per  ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente da essa omologato,   l'autorità   competente   compila   il  certificato  di omologazione  riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE   particolare  relativa  al  sistema,  all'entità  tecnica  o  al componente in questione.

3.  I  certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entità  tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.

 

Art. 6.

1.  L'autorità  competente invia a quelle degli altri Stati membri della  Comunità  europea,  entro  il  termine  di un mese, copia del certificato  di  omologazione  e  degli  allegati,  per  ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare.

2.  L'autorità  competente  invia  ogni  mese a quelle degli altri Stati membri della Comunità europea un elenco delle omologazioni dei sistemi,  delle  entità  tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato  durante  quel  mese.  Essa,  inoltre,  su  richiesta delle autorità  suddette,  invia  alle  stesse  senza  indugio  copia  del certificato  di  omologazione  e  degli  allegati  per  ogni  tipo di sistema, entità tecniche o componente.

 

Art. 7.

1.  Per  ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il  costruttore  compila  un  certificato  di  conformità secondo il modello  contenuto  nell'allegato IV,  parte  A, al presente decreto. Tale  certificato  accompagna ciascun veicolo. L'autorità competente può prescrivere, dopo averne informato le autorità competenti degli altri  Stati  membri  della  Comunità  europea  e la Commissione con almeno  tre  mesi di anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per  la  compilazione  del  documento  di  immatricolazione,  che sul certificato  di  conformità siano riportate indicazioni che non sono menzionate  nel  suddetto  allegato  IV,  parte A,  purché le stesse figurino  espressamente  nella  scheda informativa. Il certificato di conformità   deve   essere  emesso  in  modo  da  non  poter  essere falsificato.  A  tal  fine  la  carta  utilizzata per la stampa viene protetta   mediante   grafici   a   colori   oppure  dal  marchio  di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.

2. Per ciascuna entità tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente   al   tipo   omologato,   il  costruttore  compila  un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV,  parte B, al presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entità tecniche o i componenti d'origine.

3.  Nel  caso in cui l'entità tecnica o il componente da omologare soddisfi   la   sua   funzione  oppure  presenti  una  caratteristica particolare  soltanto  in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto  quando  l'entità  tecnica  o  il  componente  da omologare funzionano  in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali,   l'ambito   dell'omologazione   dell'entità  tecnica  o  del componente  deve  essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le  eventuali  restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni  di  montaggio.  Il  rispetto  di  queste  restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.

4.   Fatte   salve   le  disposizioni  del  comma  2,  il  titolare dell'omologazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata a  norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o  su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica  o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In  quest'ultimo caso non e' tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2.

5.  Il  titolare  del  certificato  di  omologazione  di un'entità tecnica  o  di  un  componente  che,  a  norma  del comma 3, contiene restrizioni  concernenti  l'utilizzazione,  deve fornire per ciascuna entità  tecnica  o  per  ciascun  componente  prodotto  informazioni dettagliate  relative  a  tali  restrizioni  ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

6.   Il   titolare   dell'omologazione   di   entità  tecniche  di equipaggiamento  non  d'origine,  rilasciata in connessione con uno o più  tipi  di  veicoli,  deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche  informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.

 

Art. 8.

1.  Ogni  veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio  di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del  numero  di  omologazione  istituito dall'allegato V, parte A, al presente decreto.

2.  Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva CE particolare ad   essi   relativa,   un  marchio  di  omologazione  conforme  alle prescrizioni  di cui all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2., e' composto  conformemente  alla sezione 4 del numero di omologazione di cui  all'allegato V, parte A. Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano   l'identificazione   di  talune  caratteristiche  proprie dell'entità  tecnica  o  del  componente  in  questione, indicazioni aggiuntive  che  saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.

 

Art. 9.

1.  Il  costruttore  e'  responsabile  della costruzione di ciascun veicolo  o  di  ciascun  sistema,  di  ciascuna  entità tecnica o di ciascun  componente  in  conformità  al  tipo  omologato.  L'arresto definitivo  della  produzione nonché qualsiasi altro cambiamento dei

dati  contenuti  nella scheda informativa, deve essere comunicato dal titolare dell'omologazione all'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione stessa.

2. Se l'autorità competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui  al  comma  1,  non  comporta  la  modifica  del  certificato  di omologazione  esistente  o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne informa il costruttore.

3.  Se  l'autorità competente constata che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifica nuove verifiche o nuove prove  ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel  caso in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del certificato  di  omologazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo  certificato,  l'autorità  competente  ne informa le autorità competenti  degli  altri Stati membri della Comunità europea a norma dell'art. 6.

4.  In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa,  il  costruttore presenta le pagine modificate di questo documento   all'autorità  competente  che  rilascia  l'omologazione, indicando  chiaramente  le  modifiche  apportate  nonché  la data di sostituzione  sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda  informativa viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate  implicano  la  modifica  di  uno  o  più  dei  punti  del certificato  di conformità di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso) al presente decreto.

5.  Nel  caso  in cui un certificato di omologazione cessi di avere validità  a  causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di  veicolo  omologato  o  del  sistema  dell'entita  tecnica  o  del componente  omologato,  l'autorità  competente,  che  ha  rilasciato l'omologazione,  lo  comunica entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea.

 

Art. 10.

1. Se l'autorità competente constata che veicoli, sistemi, entità tecniche  o  componenti  non sono conformi al tipo da essa omologato, prende  le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della   produzione  al  tipo  omologato  e  comunica  alle  autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea le misure adottate  che  possono  giungere,  se  del  caso,  fino  alla  revoca dell'omologazione.

2. Se l'autorità competente constata che veicoli, sistemi, entità tecniche  o  componenti  non  sono  conformi al tipo omologato chiede all'autorità  competente  dello Stato membro della Comunità europea che   ha  proceduto  all'omologazione  di  verificare  le  diversità riscontrate.  La  predetta  autorità  competente  che  ha  proceduto all'omologazione   esegue   il  controllo  necessario  nei  sei  mesi successivi  alla  data  di  ricezione della richiesta e se accerta un difetto di conformità adotta le misure di cui al comma 1.

3.  Le  autorità  competenti  degli  Stati  membri della Comunità europea  si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi  revoca  dell'omologazione  concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento.

4. Nei casi in cui l'autorità competente di uno degli Stati membri della Comunità europea che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto  di  conformità  di  cui  e  stato  informato,  le autorità competenti  degli  Stati membri interessati si adoperano per comporre la  controversia.  La  Commissione e' tenuta informata e procede, ove necessario,  alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.

 

Art. 11.

1.  L'applicazione  di eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni  relative all'omologazione dei veicoli, sistemi, entità tecniche  e  componenti stabilite nel presente decreto di recepimento della  direttiva  2002/24/CE  e  nelle  direttive CE particolari e le procedure  stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro  di  accordi  multilaterali o bilaterali tra la Comunità ed i paesi  terzi  sono adottate a seguito del riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea.

 

Art. 12.

1.  Se l'autorità competente accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la  sicurezza  della circolazione stradale, essa può, per un periodo massimo  di  sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa  in  circolazione  o  l'uso.  Essa  informa  immediatamente  le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

 

Art. 13.

  1.  Ogni  decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di  vendita  o  di  uso di un veicolo, di un'entità, tecnica o di un componente,  presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del  presente decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione viene   notificata  all'interessato  con  l'indicazione  dei  ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere proposti.

 

Art. 14.

1.   I   nomi  e  gli  indirizzi  dei  servizi  tecnici  designati, dall'autorità competente in materia di omologazione, successivamente all'adozione  del  presente  decreto  e  le procedure di prova per le quali  ciascuno  di  essi  e'  stato  designato  sono comunicati alla Commissione  ed  alle  autorità  competenti degli altri Stati membri della Comunità europea.

2.  I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari;

b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da  parte  dei servizi tecnici non e' considerato eccezionale purché abbia   il   consenso   dell'autorità   competente   in  materia  di omologazione.

3.  I servizi di un paese non facente parte della Comunità europea possono  essere   notificati  dall'autorità  competente  in  quanto servizio   tecnico   designato   solamente   nell'ambito  di  accordi bilaterali  o  multilaterali  conclusi dalla Comunità europea con il paese stesso.

 

Art. 15.

1.  Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la  messa  in  circolazione  e  l'uso  di  veicoli  nuovi conformi al presente   decreto.   E'   consentito   presentare   per   la   prima immatricolazione  soltanto  i  veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto.

2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso  di entità tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto.  E'  consentito  immettere  sul  mercato  e vendere la prima volta,  per  la loro utilizzazione, soltanto le entità tecniche ed i componenti conformi al presente decreto.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) l'autorità competente, su richiesta degli interessati, esenta dal   rispetto   di  una  o  più  prescrizione  delle  direttive  CE particolari  i veicoli, i sistemi, le entità tecniche o i componenti

destinati:

1)  a  produzioni  in  piccole  serie limitate al massimo a 200 unità  all'anno  per  tipo  di veicolo, sistema componente o entità tecnica; oppure

2)  alle  forze  armate,  alle  forze  addette  al mantenimento dell'ordine  pubblico,  ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro  il  termine  di  un  mese  a  decorrere  dalla data della loro concessione, alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità  europea.  Entro  tre  mesi  le autorità degli altri Stati membri   decidono   se   accettare   l'omologazione  dei  veicoli  da immatricolare sul loro territorio. Il  certificato  di  tale omologazione  non  porta  l'intestazione «certificato di omologazione CE»;

b) le  omologazioni  nazionali  concesse prima del 17 giugno 1999 restano  valide  fino al 17 giugno 2003. I veicoli che beneficiano di questa  deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione  durante  questo  periodo ed il loro uso non e' limitato nel  tempo. L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi, delle  entità  tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non e' limitata nel tempo.

 

Art. 16.

1.  In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato  VIII  al  presente  decreto, immatricolare e vendere o immettere  in  circolazione  veicoli  nuovi  conformi  ad  un tipo di veicolo  la  cui omologazione non e' più valida. Questa possibilità e'  limitata  ad  un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica  soltanto  ai  veicoli  che si trovavano sul territorio della Comunità  europea  e  che  erano  accompagnati  da un certificato di conformità  valido  rilasciato  quando  l'omologazione  del  tipo di veicolo  in  questione  era  ancora  valida,  ma  che non erano stati immatricolati  o  messi  in  circolazione prima che tale omologazione perdesse la validità.

2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda all'autorità  competente per la messa in circolazione di questi tipi di  veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la  giustificano.  Entro  tre  mesi  l'autorità competente decide se autorizzare   o  meno  l'immatricolazione  del  tipo  di  veicolo  in questione  e,  in caso affermativo, il numero delle unità ed accerta che  il  costruttore  rispetti  il  disposto  dell'allegato  VIII  al presente  decreto.  L'autorità  competente  comunica  ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate.

3.  Per  i  veicoli,  i  componenti o le entità tecniche concepiti secondo  tecniche  o principi incompatibili per loro natura con uno o più  requisiti  di  una  o più direttiva CE particolare, si applica l'art.  8, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  4 agosto  1998 e dal decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.

 

Art. 17.

1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 5 aprile  1994,  di  recepimento  della  direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione  dei  veicoli  a  motore  a  due  o  a tre ruote, è abrogato  con  effetto  dal  9  novembre  2003.  I  riferimenti  alla direttiva  92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva 2002/24/CE   che  l'abroga  e  vanno  letti  secondo  la  tabella  di corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto.

 

Art. 18.

1.  L'elenco  degli  allegati  e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

 

Art. 19.

1.  L'applicazione  delle disposizioni del presente decreto decorre dal  9  novembre  2003.  Tuttavia,  su  richiesta del costruttore, il modello   precedente  del  certificato  di  conformità  può  essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data.

2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non è consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto.

 

Art. 20.

1.  Il  presente  decreto  non  invalida le omologazioni rilasciate anteriormente  al  9 novembre  2003  e non impedisce le estensioni di tali  omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive   CE,   a   norma  del  quale  sono  state  originariamente rilasciate.  Tuttavia,  a  decorrere  dal  9 novembre  2004  tutti  i certificati  di  conformità  emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente decreto.

 

Art. 21.

1.  Ai  fini  dell'immatricolazione  dei  veicoli  contemplati  nel presente  decreto,  si applicano le disposizioni del decreto del Capo del   Dipartimento   per  i  trasporti  terrestri  e  per  i   informativi  e  statistici  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti   2 luglio   2002   in   materia  di  codici  nazionali  di immatricolazione.

 

    Roma, 31 gennaio 2003

                                                 Il Ministro: Lunardi

 

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI (omessi)

 

Allegato I: Elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del

            veicolo

 

Allegato II: Scheda informativa

Allegato III: Certificato di omologazione CE

Allegato IV: Certificati di conformità

Allegato V: Numerazione e marcatura

Allegato VI: Disposizioni per il controllo della conformità della

             produzione

Allegato VII: Risultati delle prove

Allegato VIII: Veicoli di fine serie

Allegato IX: Tabella di corrispondenza

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