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TRASPORTO MERCI 05/08/2004

USO E DESTINAZIONE DEI VEICOLI

USO E DESTINAZIONE DEI VEICOLI

di Franco Medri*

La violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada ricorre quando viene utilizzato un veicolo per un uso o una destinazione diversa da quella riportata sulla carta di circolazione e si concretizza solo ed esclusivamente se la violazione accertata non è già sanzionata da un’altra norma speciale.

 

L’attuale Codice della Strada definisce:

 

• la destinazione del veicolo, come la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche;

 


• l’uso del veicolo, come l’utilizzazione economica dello stesso e viene riferito solo ed esclusivamente sotto due profili

 

1. l’ Uso Proprio;

 

2. l’Uso di Terzi che comprende:
a. la locazione senza conducente;
b. il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone
c. il servizio di linea per trasporto di persone
d. il servizio di trasporto di cose per conto di terzi
e. il servizio di linea per trasporto di cose
f. il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi

   




Casi specifici:

• un autocarro classificato per uso proprio che effettua un trasporto per conto di terzi;
• un autocarro che trasporta persone nel vano di carico della merce;
• un autocarro che trasporta nella cabina persone non addette al carico e scarico o all’uso della merce trasportata;
• una macchina agricola che trasporta materiale diverso dai prodotti agricoli-forestali o attrezzi non connessi con l’attività agricola;
• un rimorchio specifico per trasporto di attrezzature sportive e turistiche (T.A.T.S.) che carica oggetti diversi;

 


C H I A R I M E N T I

1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota prot. n. 597/DC1 del 01 luglio 1998 ha espresso l’opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell’art. 82 C.d.S:, il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo.

 

Tale parere viene esteso anche al trasporto di depliants, opere di letteratura scientifica e piccoli omaggi pubblicitari, effettuati da informatori medico-scientifici o da rappresentanti di commercio.

 


2. E’ possibile inoltre trasportare i citati oggetti all’interno dell’abitacolo, previa rimozione dei sedili, in quanto la Direzione Generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n° 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n° 1017/DCI del 03 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo è riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare.

3. Ciò consente di riconoscere all’utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, all’infuori di quelli che costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopracitato materiale.

4. Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all’articolo 78 del C.d.S..

 


Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all’articolo 164 del Codice della Strada; infatti la sistemazione delle cose all’interno dell’abitacolo deve essere tale da non costituirne spostamenti, non limitare la visuale o la piena manovrabilità dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione.

 


NOTA: Tutto questo, però, avveniva fino al 1998 quando è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati "per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell’Interno n° 300/A/43928/105/27).

 

Si precisa però che:
• la Direttiva n°98/14/CE non ha imposto l’obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell’articolo 54 comma 1° lettera "C" del Codice della Strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione;

 


• pertanto alla luce della Direttiva n° 98/14/CE le sigle che individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla carta di circolazione sono ora le seguenti:

   

a. AA Berlina
b. AB Due volumi
c. AC Familiare
d. AD Coupè
e. AE Decappottabile
f. AF Ad uso promiscuo (questa sigla non identifica i veicoli classificati dall’articolo 54 comma 1 lettera "C" ad uso promiscuo, ma è solo una traduzione impropria del termine inglese "multi-purpuse vehicle" e del francese "vehicule è usage multiples" ed indica i veicoli monovolumi o multiuso.

1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada.

 


Al tempo stesso ha precisato che:
• i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

• nel caso di veicoli della categoria internazionale M1 "autoveicoli per trasporto di persone" è ora legittimo e non più sanzionabile ai sensi dell’articolo 82 commi 8 e 10 del C.d.S., il trasporto di cose, purchè nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 164 del C.d.S..

1. Le autovetture per le esercitazioni alla guida delle autoscuole possono essere utilizzate anche per uso privato a condizione che il titolare rinunci alle agevolazioni fiscali relative alla tassa di proprietà del veicolo e renda inoperanti i doppi comando.

 


Tale possibilità non è estesa agli altri tipi di veicoli utilizzati per le esercitazioni alla guida finalizzate al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, D ed E come dispone il D.M. 317/95.

AUTOVEICOLI CLASSIFICATI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

Tali veicoli vengono considerati di particolare interesse, come indicato nella circolare n° 256-CT-AG del 30 marzo 2001 Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in quanto costituiscono una sorta di "memoria storica" dell’industria automobilistica e pertanto non sono destinati alle finalità imprenditoriali tipiche dell’attività di autotrasporto, potendo essere detenuti solo per motivi collezionistici.

 

Pertanto si specifica che:
• i veicoli di interesse storico o collezionistico sono ammessi alla circolazione avuto riguardo, per gli aspetti amministrativi, alla NON utilizzazione dei medesimi per alcun tipo di trasporto.
• la materia di riferimento è regolata dall’articolo 60 del Codice della Strada e dall’articolo 215 del regolamento che dettano norme per la individuazione e la classificazione proprio degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, stabilendo quale presupposto, l’iscrizione ad uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo.
• qualora l’autoveicolo sia regolarmente iscritto in uno dei predetti registri, viene a mancare l’oggetto stesso del trasporto e cioè le "cose trasportate" facendo si che tale veicolo, non a cagione delle sue caratteristiche tecniche, ma per la sua stessa natura di oggetto destinato al collezionismo, non è assoggettabile alle norme di cui alla legge 298/74; così ai fini della ammissione alla circolazione, non dovranno essere richiesti i particolari titoli autorizzativi che, invece come è noto, sono obbligatori per la circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
• sembra quindi sufficiente, per quanto riguarda l’aspetto dell’immatricolazione, la presentazione della certificazione relativa all’iscrizione del veicolo di interesse storico o collezionistico negli appositi registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
• a questa condizione, qualora i predetti veicoli effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, saranno soggetti alle sanzioni previste dall’articolo 82 del Codice della Strada.
• ai fini della circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico non sono pertanto richieste particolari formalità, e sarà quindi sufficiente tenere a bordo, oltre alla carta di circolazione, la certificazione di iscrizione nell’apposito registro storico.

 


DISPOSIZIONI PARTICOLARI


L’articolo 82 del Codice della Strada oltre a definire l’uso e la destinazione dei veicoli, stabilisce anche che:

 

previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciata in base al nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone;
• analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive emanate dal Ministero dei Trasporti, in servizio di linea e viceversa.

 


Si precisa che, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 05 febbraio 1953 nr. 39, il permesso autorizzativi al trasporto di persone con autocarro NON può essere superiore a 5 giorni e le finalità del rilascio riguardano scopi :

 

1. di istruzione,

 

2. di igiene,

 

3. di beneficenza e per motivi di pubblico interesse,

 

4. per congressi, riunioni ed altre manifestazioni,

 

5. per gite di società atletiche e sportive.

 



NOTA:- Si precisa che alcune violazioni per l’uso e la destinazione diversi del veicolo possono concorrere anche con un illecito fiscale previsto e sanzionato dalla L. 27/1978 in quanto per alcuni veicoli la tassa di possesso è diversa (di minore importo a favore dell’utente) proprio per la destinazione e l’uso del veicolo in riferimento al D.P.R. nr. 39/53.
Un esempio è riferito agli autocarri che corrispondono la tassa di possesso in base alla portata in chilogrammi del veicolo; pertanto un autocarro Fiat Fiorino con portata 500 kg deve corrispondere annualmente per la Regione Emilia Romagna un importo pari a Euro 31,95.
Ma, se viene contestato l’articolo 82 del Codice della Strada a seguito della violazione dell’uso e della destinazione (per trasporto abusivo di persone non autorizzato), in virtù del D.M. 25 novembre 1998 nr. 418 l’organo accertatore dovrà fare una apposita segnalazione alla Agenzia regionale delle Entrate competente per il territorio dove il proprietario del veicolo corrisponde la tassa di proprietà (se il titolare è residente a Pisa, la tassa di proprietà fa riferimento alle tabelle della regione Toscana), affinché si provveda a recuperare la differenza della tassa, come se fosse un veicolo destinato al trasporto di persone attraverso il provvedimento di contestazione formale.
Infatti nel caso specifico dovrà essere corrisposta la tassa di proprietà in base ai cavalli motore e cioè 40 kw che moltiplicato per Euro 2,58 ( la Regione Emilia Romagna ha determinato la tassa di proprietà da corrispondere nel valore delle vecchie 5.000 lire per ogni cavallo motore ) si determinerà un ammontare pari ad Euro 103,2.
Quindi è palesemente evidente che esiste una consistente differenza tra le due tasse di proprietà corrisposte, ovvero Euro 31,95 se il veicolo è autocarro e Euro 103,2 se il veicolo è considerato autoveicolo per trasporto di persone.

PROBLEMI OPERATIVI


Premesso che l’articolo 54 comma 1° lettera "d" del Codice della Strada classifica gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, ciò ha creato tra gli operatori molta titubanza nella corretta applicazione dell’articolo 82 C.d.S. per quanto riguarda il diverso uso e destinazione del veicolo; infatti:
La Legge 298/74 ed il D.M. 212/98 stabiliscono esattamente chi deve condurre il veicolo con particolare riferimento ai trasporti effettuati per conto proprio e per conto di terzi, nonché in via residuale, proprio in riferimento al predetto articolo 54, il personale che può essere autorizzato a prendere posto, oltre al conducente, nella cabina del veicolo.
Ma il problema nasce per gli autocarri di massa complessiva inferiore a 60 quintali e soprattutto per quelli che hanno massa a pieno carico fino a 35 quintali definiti autocarri leggeri.

 


A tal fine si ribadisce che:

1. Sugli autocarri, oltre al conducente, può prendere posto solo ed esclusivamente personale addetto all’uso ed al trasporto della merce caricata;

2. Il trasporto dell’amico, della fidanzata, del figlio da accompagnare a scuola, dell’utilizzo del veicolo per andare al ristorante, al mare o in discoteca risulta ingiustificabile e pertanto è soggetto alla contestazione dell’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi ( fermo amministrativo );

3. Il trasporto di cose per "Conto di Terzi" effettuato con un autocarro di massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 kg e la cui carta di circolazione riporta trascritto "Uso Proprio, costituisce violazione al precetto di cui all’articolo 26 della Legge 298/74 per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’iscrizione del proprietario del veicolo all’Albo provinciale degli autotrasportatori e dell’articolo 82 del Codice della Strada;

4. L’ufficio dell’organo accertatore dovrà segnalare la contestazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada all’Agenzia Regionale delle Entrate, sia per quanto riguarda la riparametrazione della tassa di proprietà in merito alla violazione dell’uso e della destinazione del veicolo, quanto per il recupero dell’IVA scaricata nella denuncia dei redditi dal proprietario del veicolo, se lo ha acquistato per fini commerciali;

 

5. L’ipotesi della violazione di cui all’articolo 2 del D.M. 25 marzo 1996 nr. 326 per quanto riguarda la rimozione della protezione metallica costituita da barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri del vano di guida degli autocarri, NON costituisce la violazione dell’articolo 82 del Codice della Strada, bensì quella dell’articolo 78 perché non è stata modificata la destinazione del veicolo, ma le prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive in sede di omologazione.

 



6. L’articolo 12 del D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 stabilisce che durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto.

 

Pertanto, qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente accertatore invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.
Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del Lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l’albo in cui l’impresa è iscritta per l’applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

 


7. L’articolo 31 della Legge 298/74 stabilisce che, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg classificati per "Uso Proprio", i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli debbano essere il titolare della licenza al trasporto merci o un lavoratore dipendente della stessa impresa (se l’impresa è a conduzione familiare il veicolo può anche essere condotto da un familiare).

 


A queste condizioni i veicoli fino a 6.000 kg sono esentati dal rispetto della predetta normativa per quanto riguarda la conduzione del mezzo, ma rimane sempre valido il dettato prescrittivi dell’articolo 54 del Codice della Strada proprio in riferimento alla tipologia della classificazione dei veicoli, soprattutto per gli autocarri.

* Ispettore Capo della Polizia Stradale.

 


di Franco Medri

Giovedì, 05 Agosto 2004
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