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Giurisprudenza di merito - Patente – Revoca e sospensione – Revoca – Soggetti sottoposti a misure di sicurezza –irragionevolezza dell’automaticità della revoca indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosità sociale

Giurisprudenza di merito

Consiglio di Stato

Sez. VI, 26 ottobre 2005, n. 596


Patente – Revoca e sospensione – Revoca – Soggetti sottoposti a misure di sicurezza –irragionevolezza dell’automaticità della revoca indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosità sociale – Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai soggetti condannati a pena detentiva per i quali è consentito all’autorità amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attività illecite - Violazione del principio di tutela del lavoro – Modifica in senso restrittivo della precedente legislazione – Conseguente eccesso di delega – Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

 

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120 del codice della strada, disciplinate la revoca della patente di guida nel testo risultante dalla «delegificazione» operata con D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli) nella parte in cui prevede l’automatica revoca per soggetti che sono stati sottoposti a misure di sicurezza indipendentemente da ogni valutazioni di attuale pericolosità sociale.
 

***

Svolgimento del processo. – Con ricorso notificato in data 8 giugno 1998, D. A. chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto prefettizio, indicato in premessa, con cui gli è stata revocata la patente di guida in applicazione dell’art. 120 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, segnatamente, per il fatto di essere stato sottoposto a misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, Sez. distaccata di Reggio Calabria, del 23 luglio 1979, ed ancora alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, con sentenza della Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985. A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che la misura disposta in forza della prima sentenza glie era stata anticipatamente revocata con provvedimento del 22 maggio 1986 della Sezione di Sorveglianza presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, revoca che, sancendo espressamente l’inesistenza di qualsivoglia pericolosità sociale del condannato, costituirebbe un provvedimento sostanzialmente riabilitativo, riconducibile all’ipotesi che l’art. 120 cit. prevede come causa di esclusione della sanzione del ritiro.

Lamenta inoltre il ricorrente l’irrazionalità ed assurdità del ricordo articolo 120, che accorda al prefetto il potere di ritirare la patente di guida anche a soggetti che, senza esserlo in atto, sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, e, quindi, a soggetti già riconosciuti privi di attuale pericolosità sociale.

Evidenzia a tale riguardo come la norma sia il frutto di un evidentissimo eccesso di delega, posto che la legge di delegazione 13 maggio 1991, n. 190 alla lettera t) dell’art. 2, autorizza semplicemente il riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione, mentre il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, legifera anche nei confronti di coloro che sono stati sottoposti in passato alle predette misure, introducendo, arbitrariamente, quale condizione che può escludere il ritiro, la riabilitazione, della quale la legge n. 190/1991 non fa cenno.

Con controricorso del 23 giugno 1998 l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nell’interesse della Prefettura di Reggio Calabria, ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nell’allegata relazione del 19 giugno 1998 che, nell’illustrare la personalità del D. sottolinea le ragioni del provvedimento di revoca.

Intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 354/1998 di illegittimità costituzionale per la violazione della legge di delegazione, dell’art. 120 codice della strada, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali il ricorrente, la cui istanza incidentale di sospensione del decreto impugnato era stata rigettata in esito all’udienza camerale del 24 giungo 1998, ha presentato in data 26 ottobre 1998 domanda di prelievo e con note del 3 febbraio 1999 ha ribaltato le proprie conclusioni, evidenziando l’irrilevanza del fatto che la Corte abbia espressamente limitato la declaratoria di incostituzionalità al testo dell’art. 120 nella sua formulazione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, visto che detto D.P.R. non ha apportato alcuna modifica al testo dichiarato incostituzionale. .

Il Tar ha accolto il ricorso, osservando che l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), dichiarata dalla Corte costituzionale con sent. 21 ottobre 1998, n. 354, relativamente alla parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misura di sicurezza personale, rileva anche per i provvedimenti di revoca assunti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Tribunale amministrativo regionale Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 310).

L’amministrazione appella sostenendo che la sentenza è viziata da un salto logico, ancorché comprensibile per ragioni di giustizia sostanziale.

Rileva l’Avvocatura che la sentenza n. 354/1998 della Corte costituzionale si applica solo alle revoche delle patenti di guida disposte anteriormente dal 1° ottobre 1995 e disciplinate dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; mentre non si applica alle revoche delle patenti disposte successivamente al 30 settembre 1995 e disciplinate dall’art. 120 c.d.s. così sostituito dall’art. 5, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

Tale ultima norma poi essendo regolarmente sarebbe sottratta al sindacato di costituzionalità.

In ogni caso la norma sarebbe stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali e non nei confronti di altre fattispecie.

Inoltre la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, avrebbe espressamente dichiarato l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità relative alla norma regolamentare.

In ultimo le censure accolte dalla Corte costituzionale per accesso di delega non potrebbero che riferirsi al testo della norma cui la pronuncia fa riferimento ossia al testo del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Ne deduce l’Avvocatura che, anche volendo dare preminenza agli aspetti sostanziali della vicenda, sarebbe necessaria una nuova pronuncia di incostituzionalità relativa al nuovo art. 20 c.d.s.

Dando invece preminenza agli aspetti formali, sarebbe necessario impugnare il regolamento come deciso da c.d.s. Sez. IV, ordinanza n. 1737/1999, Prefetto di Reggio Calabria, C. V., impugnativa mancante nella specie.

Erroneo sarebbe invece il mudos operandi del Tribunale amministrativo regionale, risoltosi nell’indebita estensione degli effetti di una pronuncia di incostituzionalità, operante una vera e propria disapplicazione della norma regolamentare in un giudizio in giurisdizione generale di legittimità sull’atto amministrativo, con effetto di superamento dei termini decadenziali di impugnativa della norma regolamentare.

Nel merito, poi, l’Avvocatura sottolinea l’assenza di provvedimenti riabilitativi a beneficio del D.

Motivi della decisione. – Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 120 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinata la revoca della patente di guida nel testo risultante della «delegificazione» operata con D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli) in relazione agli artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost., 76 Cost.

Sulla rilevanza della questione nel giudizio giova rilevare che il provvedimento impugnato dal D., ossia il decreto 15 maggio 1998 del Prefetto di Reggio Calabria, è stato adottato sulla base dell’art. 120 c.d.s., norma della cui costituzionalità si dubita, nella versione risultante dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ed, in particolare, per il fatto che lo stesso D. è stato sottoposto in passato a misure di sicurezza della libertà vigilata, prima per un anno (sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione di Reggio Calabria del 23 luglio 1979) e poi per anni tre (sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985).

Il ricorrente ha invocato la ratio della sentenza della Corte cost. n. 354/1998 dichiarativa della incostituzionalità dell’art. 120 c.d.s., nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, per accesso di delega, lamentando irrazionalità della disciplina e disparità di trattamento.

Tale sentenza tuttavia non è direttamente applicabile al caso di specie poiché si riferisce espressamente solo alla normativa nel testo anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

La rilevanza della questione di costituzionalità si desume anche dal fatto che nelle more del giudizio, dopo un iniziale orientamento della Corte costituzionale nel senso dell’inammissibilità della questione sul presupposto della natura regolamentare del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (corte cost. n. 427/2000) è intervenuta la sentenza Corte cost., 17 luglio 2001, n. 251 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 76 Cost., l’art. 120, primo comma, nuovo c.s., in relazione all’art. 130, primo comma, lett.b), nel medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge n. 327/1988, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

La sentenza n. 251/2001 è stata espressamente pronunciata in relazione al nuovo testo dell’art. 120 (quello risultante dalla delegificazione) sul presupposto che l’intervento di delegificazione della normativa oggetto della questione di costituzionalità non si sarebbe perfezionato, non essendo il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 autorizzato ad operare alcuna innovazione di carattere sostanziale, per cui sarebbe inoperante la clausola abrogativa delle norme di legge anteriori.

Pertanto la disposizione di carattere sostanziale della cui costituzionalità il Consiglio di Stato dubita rivestirebbe ancora i caratteri della legge e non del regolamento.

Nella specie, tuttavia essendo ancora vigente, in sostanza, lo stesso testo anteriore all’innovazione di cui al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non è praticabile l’estensione degli effetti e della portata logica della sentenza n. 354/1998 (pur riferita al caso delle misure di sicurezza) – che ha dichiarato l’incostituzionalità della revoca della patente nei confronti di chi sia stato sottoposto q misura di sicurezza in quanto la legge di delegazione non autorizzava il Governo a modificare in senso innovativo e restrittivo la disciplina preesistente un’ipotesi di revoca solo per chi fosse in atto sottoposto a misura e non nei confronti di chi lo fosse stato in passato – in quanto la sentenza n. 354/1998 si riferisce testualmente solo alla versione anteriore alla modificata introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e non prende in considerazione il nuovo dettato normativo.

Orbene, ciò premesso in punto di rilevanza ed ammissibilità della questione, va sollevata questione di costituzionalità della norma prima indicata, in relazione al parametro di cui all’art. 3 cost. per irragionevolezza della previsione eccedente rispetto allo scopo di sicurezza collettiva che la ispira nella parte in cui prevede l’automatica revoca per soggetti che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza indipendentemente da ogni valutazioni di attuale pericolosità sociale, nonché per disparità di trattamento fra questi ultimi soggetti e coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna a pena detentiva, per i quali è consentito all’autorità amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attività illecite, giudizio non consentito nel caso di specie.

Va sollevata questione di costituzionalità anche rispetto agli artt. 4 e 35 Cost. per l’incidenza negativa dalla revoca della patente sulle possibilità di lavoro dell’interessato, senza che ciò risulti giustificato da altri beni costituzionalmente rilevanti, per effetto dell’automatismo predetto.

Va in ultimo sollevata questione di costituzionalità della normativa predetta, anche nel testo risultante dal D.P.R. n. 575/1994, per contrasto con la legge di delega, come già affermato da Corte cost. n. 354/1998, sul presupposto che la norma risultante dal regolamento di delegificazione abbia valore ancora di legge ed anche ad essa riferibile il decisum della Corte cost. n. 354/1998, permanendo, anche dopo la delegificazione, il vizio di accesso di delega, per mancato rispetto dall’art. 1, comma 1 legge n. 190/1991, ciò in quanto l’intervento delegificante deve intendersi come avente natura meramente procedurale.

E’ evidente infatti che dolo una sentenza della Corte costituzionale, che ribadisca la natura legislativa della disciplina sostanziale in tema di revoca della patente (come già sostenuto da Corte cost. n. 251/2001) e ritenga sussistente il vizio di accesso di delega anche rispetto al testo quale risultante dall’intervento di delegificazione – stante la sua natura meramente procedurale ed il difetto di capacità innovativa sostanziale – può completare formalmente il dictum della sentenza Corte cost. n. 354/1998 e può produrre, con certezza, l’effetto di annullamento della normativa – talvolta ritenuta dalla Corte medesima di natura regolamentare (corte cost. n. 427/2000) con orientamento che questo giudice ritiene superato da Corte cost. n. 251/1999 – altrimenti potendo permanere dubbi sulla valenza della disciplina e sul preciso dettato. (Omissis) [RIV-0604P359]

 

Sabato, 17 Giugno 2006
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