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TUTTOADR 21/01/2003

ADR e normativa metrica
La cisterna che verrà

da "Tuttotrasporti" gennaio 2003

ADR e normativa metrica
La cisterna che verrà

Come cambieranno i serbatoi con le nuove disposizioni sulle merci pericolose e sulla volumetria degli scomparti.

L’entrata in vigore dell’accordo Adr 2001 ( si veda il box qui sotto), avrà importanti ripercussioni su tutto il settore del trasporto delle merci pericolose. A ciò si aggiungeranno i cambiamenti nella compartimentazione delle cisterne per carburanti, resi possibili dalla nuova normativa metrica (si veda il box), che dovrebbe sostituire le precedenti disposizioni ormai obsolete. Le conseguenze dell’accordo Adr, operativo dal 1° gennaio di quest’anno, si faranno sentire sia a livello dei costruttori di cisterne, sia per le aziende di trasporto. I primi dovranno infatti confrontarsi con una inedita formula di calcolo dello spessore delle pareti dei serbatoi che, di fatto, influenzerà soprattutto le realizzazioni in lega di alluminio. I trasportatori, invece, si troveranno alle prese con i problemi connessi alla codifica delle cisterne costruite prima dell’entrata in vigore della nuova legge e con le difficoltà legate ai controlli effettuati dalla Polizia stradale.

Dal punto di vista delle procedure di calcolo delle cisterne, l’attuale normativa ha modificato la cosiddetta formula di equivalenza. Si tratta in pratica della relazione matematica esistente fra lo spessore di un serbatoio realizzato in acciaio e quello di un contenitore della stessa capacità però in alluminio.

CIO’ SI E’ TRADOTTO nello stabilire il limite minimo di 5 mm per le pareti in lega leggera, indipendentemente dalle qualità meccaniche del materiale. Di fatto, i settori maggiormente interessati da tale formula di calcolo saranno quelli del trasporto di combustibili, o comunque di sostanze pericolose movimentate a pressione atmosferica. I costruttori di semirimorchi-cisterna si troveranno inoltre di fronte al problema dell’approvazione dei veicoli da parte dei Cpa del ministero delle Infrastrutture. I trasportatori, invece, dovranno confrontarsi con l’adeguamento della nuova normativa Adr dei mezzi già in circolazione. La legge prevede che ciò avvenga entro il 31 dicembre 2008, su richiesta del proprietario della cisterna, munito di specifica dichiarazione rilasciata dal costruttore. Ma i potenziali problemi non sono finiti. Cosa accadrà infatti quando la Polizia effettuerà un controllo su un veicolo conforme alla vecchia Adr ma ancora privo del codice cisterna previsto dal nuovo accordo? E’ lecito aspettarsi che la fase di transizione non sia indolore. Infine, la normativa metrica. Se il testo definitivo verrà approvato dal ministero delle Attività produttive, si avrà una maggiore flessibilità nello stabilire la volumetria delle cisterne a scomparti tarati, utilizzate per il trasporto dei carburanti.

Meno scomparti, più efficienza

Accanto al nuovo accordo Adr, un altro regolamento potrebbe avere profonde ripercussioni sul trasporto di merci pericolose e, in particolare, di carburanti. Si tratta della normativa metrica, il cui testo definitivo attende ancora l’approvazione da parte del ministero per le Attività produttive. Se recepito, il regolamento consentirà una maggiore flessibilità realizzativi ai costruttori di cisterne a scomparti tarati, non più vincolati dai tradizionali limiti di 1000, 2000, 5000 e 10.000 litri per la volumetria dei singoli settori. Con l’attuale normativa, vecchia ormai di decenni, gli allestitori si vedono invece costretti a produrre serbatoi con un elevato numero di scomparti (anche 15-16) per cercare di ottimizzare lo scarico dei carburanti presso le stazioni di servizio. Questa soluzione si è rivelata però poco efficiente, poiché allunga i tempi di consegna e non permette di rispondere alle mutate esigenze della rete distributiva.

L’incremento del numero di scomparti ha comportato inoltre un aggravio di tara dei veicoli, a scapito della quantità di prodotto trasportato. L’attuale normativa, infine, prevede tacche di lettura equidistanti per il controllo del livello dei carburanti movimentati. Il rispetto di questo vincolo richiede la disponibilità di una sezione della cisterna a pareti verticali e parallele il che, a sua volta, condiziona in parte la geometria del serbatoio. Con il nuovo regolamento, invece, i costruttori potranno realizzare cisterne a sezione ellittica di 7-9 scomparti (gli scarichi nella foto sotto) di capacità variabile (ma multipla di 1000 litri), per ridurre al minimo i tempi di consegna dei carburanti. Il minor numero di pareti interne consentirà inoltre tare più contenute dei semirimorchi e quindi minori dispendi di gasolio da parte del mezzo di trazione. Tutto sembra pronto per il grande passo: si attende l’approvazione del ministero per le Attività produttive.

Vietato scendere sotto i 5 millimetri

Dal punto di vista costruttivo, le novità di maggior rilievo dell’accordo Adr 2001 è rappresentata da una inedita formula di calcolo per lo spessore delle cisterne. In pratica, per ragioni di sicurezza in caso di indicente, le pareti dei serbatoi realizzati in alluminio non possono avere uno spessore inferiore a 5 mm. Questa regola, non presente nella vecchia normativa, è valida anche per le leghe delle ultime generazioni che, dal punto di vista strutturale, potrebbero essere utilizzate in fogli di soli 4,6 mm. Di fatto, il maggiore impatto sui mezzi di trasporto si avrà per i serbatoi adibiti alla movimentazione di prodotti mantenuti a pressione atmosferica o vicini a tale valore. Non interesserà quindi i recipienti a elevata pressurizzazione a sezione circolare, per i quali i costruttori impiegano esclusivamente laminati in acciaio. Bisogna infine rilevare che, in Italia, l’alluminio costituisce di gran lunga (80-90% dell’immatricolato) il materiale più utilizzato per la costruzione dei semirimorchi-cisterna. La seconda novità sostanziale del nuovo accordo Adr, sta nella cosiddetta codifica dei serbatoi. A ogni cisterna viene cioè attribuita una sigla alfanumerica identificativa che ne definisce le caratteristiche essenziali. La normativa entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, prende in considerazione la tipologia del serbatoio (per sostanze solide o liquide), la pressione minima di calcolo, le aperture per il carico e lo scarico, nonché i dispositivi e le valvole di sicurezza. La combinazione di questi quattro parametri, da riportare sul libretto della cisterna, definisce i composti o le classi di sostanze che possono essere trasportate. Nascono tuttavia due problemi: come ottenere il certificato d’approvazione secondo l’Adr 2001 per le unità di nuova fabbricazione e come riclassificare i veicoli in circolazione. Le disposizioni in merito sono contenute in due circolari — la 4502 e la 4943 — del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanate però solo negli ultimi mesi dello scorso anno. In ogni caso, al parco circolante dovrà essere attribuita la nuova codifica entro il 31 dicembre 2008. L’annotazione sul libretto della cisterna spetta agli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri, su richiesta del proprietario del veicolo, munito di una dichiarazione del costruttore. Se l’azienda costruttrice non fosse più in attività, il trasportatore può rivolgersi a un’altra società che realizza cisterne conformi al nuovo accordo Adr oppure a un ingegnere iscritto all’albo e con specifiche competenze in materia.




Martedì, 21 Gennaio 2003
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