Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. - Conseguenze - Estinzione del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità da parte del giudice penale - Esclusione – Competenza del Prefetto ex art. 224 C.d.S. - Sussistenza
In ipotesi di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis c.p., la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente spetta al Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, c.s. (Cass. Pen., sez. IV, 14 novembre 2016, n. 47991) [Riv.-1701P020] (Art. 224 cs.)