Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con obbligo di soggiorno - Guida senza patente - Reato di cui all’art. 73 D.L.vo n. 159/2011 - Violazione dell’art. 116 C.d.S. - Concorso di reati - Configurabilità - Esclusione
Il sorvegliato speciale che si pone alla guida di una vettura senza patente di guida viola una duplice norma, quella che attiene alla misura di prevenzione che gli grava e gli impone di vivere onestamente e quella propria del fatto di essersi posto alla guida di un veicolo senza esserne legittimato in quanto, essendo sottoposto alla predetta misura, la patente gli è stata revocata.
In tale ipotesi il sorvegliato è punito ai sensi dell’art. 73 del D.L.vo 159/2011, norma da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S. (Tribunale Penale Foggia – Uff. Monocratico, 2 agosto 2016, n. 2296) [Riv-1610P807] (Art. 116 cs.)