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Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con obbligo di soggiorno - Guida senza patente - Reato di cui all’art. 73 D.L.vo n. 159/2011 - Violazione dell’art. 116 C.d.S. - Concorso di reati - Configurabilità - Esclusione

(Tribunale Penale Foggia – Uff. Monocratico, 2 agosto 2016, n. 2296)

Il sorvegliato speciale che si pone alla guida di una vettura senza patente di guida viola una duplice norma, quella che attiene alla misura di prevenzione che gli grava e gli impone di vivere onestamente e quella propria del fatto di essersi posto alla guida di un veicolo senza esserne legittimato in quanto, essendo sottoposto alla predetta misura, la patente gli è stata revocata.
In tale ipotesi il sorvegliato è punito ai sensi dell’art. 73 del D.L.vo 159/2011, norma da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S. (Tribunale Penale Foggia – Uff. Monocratico, 2 agosto 2016, n. 2296) [Riv-1610P807] (Art. 116 cs.)

Martedì, 02 Agosto 2016
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