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 di *Girolamo Simonato
Violazione alle norme stradali, notificata del verbale al proprietario: “E io pago”

Foto Coraggio© - archivio Asaps

Nell’eccezionale pellicola “47 morto che parla”, il grande Totò ci ha regalato la bellissima e famosissima battuta “E io pago”.
La stessa sembra essere stata coniata nei confronti degli obbligati solidali delle sanzioni amministrative stradali.
Infatti, la normativa sulla circolazione stradale prevede, ai sensi dell’art. 200, la contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
Al comma 1 si legge che fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
Le notificazioni, dettate dall’art. 201, prevedono che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro (90) novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro (360) trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro (100) cento giorni dall'accertamento della violazione.
L’art. 196, già richiamato dalla normativa sulla contestazione e notificazione dei verbali, detta il c.d. “Principio di solidarietà
Il medesimo prevede che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nel caso di notificazione del verbale di violazione stradale dove vi sia una esplicita violazione di cui alla tabella allegata al comma 1 dell’art. 126bic (d.lgs. 285/92), lo stesso è responsabile dell’eventuale comunicazione dei dati identificativi del conducente.
Questo obbligo è normato dall’art. 126bis comma 2 che così prevede: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, DEVE fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143.”

La pronuncia della Corte Costituzionale, avvenuta con sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 126 bis comma 2 del nuovo codice della strada.
Nello stesso provvedimento giurisprudenziale si legge che i Giudici hanno messo fine alla questione che coinvolgeva i cittadini e gli organi di polizia stradale, chiamati ad irrogare la decurtazione di punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, in mancanza dell’identificazione del trasgressore di cui alle norme comportamentali stradali.
La sentenza fa evidentemente giustizia di una norma del nuovo codice stradale che si poneva in rotta di collisione anche con il principio di personalità della responsabilità conseguente all’illecito amministrativo, principio mutuato dal sistema penale e reso applicabile al sistema sanzionatorio amministrativo.

In sostanza, la sentenza ha inciso in modo energico sull’applicazione agli illeciti amministrativi per i quali la comunicazione di decurtazione di punti non sia stata ancora effettuata all’anagrafe nazionale abilitati alla guida del Ministero infrastrutture e trasporti, a carico del proprietario-persona fisica.
In questo contesto riveste un ruolo importante la Circolare ministeriale n. 300/A/1/41236/109/16/1 del 04 febbraio 2005, la quale ha dettato le disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
In particolare nella medesima si legge: “La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente.
A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che “l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, C.d.S.”

In definitiva, la Corte, nell’ambito dell’applicazione del citato comma 2 dell’articolo 126 bis, ha, che la persona fisica e quella giuridica sono equiparate.
Quindi, in caso di notificazione al proprietario del veicolo della sanzione per la quale è prevista la decurtazione dei punti, l’onere della comunicazione dei relativi dati spetta allo stesso, questo è stato confermato dalle Cassazione Civile, Sezione II, sentenza del 24/02/2016 n° 3655.

Nella medesima si puntualizza che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione, come già descritto nella citazione di cui all’art. 196 C.d.S. e all’art. 6 della Legge 689/81, per il c.d. Principio di solidarietà, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.

Nella sentenza in commento si legge testualmente che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass. 12-6-2007 n. 13748; Cass. 3-6-2009 n. 12842).
Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione”.

La sentenza ha chiarito che, questo gravame, è in capo al legittimo proprietario del momento in cui l’infrazione è stata commessa, non al proprietario coincidente al momento della notificazione.
La Cassazione, ha ribadito che non può, il nuovo proprietario, essere onerato di un qualsiasi obbligo per una violazione commessa quando il veicolo non era nella propria disponibilità.

In questa tematica è d’obbligo una riflessione sull’ordinanza della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6651/2017, pubblicata il 15 marzo 2017, si è pronunciata sulla dibattuta questione relativa al giudice competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali con cui viene contestata la violazione dell’art. 126 bis codice della strada per omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente.
Nella stessa si apprende che il ricorso è stato presentato a seguito di notificazione della sanzione amministrativa per una violazione delle norme stradali, nel caso di specie l’eccesso di velocità di cui all’art. 142 C.d.S.. Per la suddetta violazione è previsto, da parte del proprietario dell'autoveicolo, l'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).
Infatti, per gli illeciti omissivi propri (o di pura condotta) tale luogo si identifica con quello in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata (giurisprudenza costante sia civile, sia penale di questa Corte: cfr. per tutte Cass. civile n. 19631/07 e Cass. penale n. 26067/07), condotta che, nel caso dell'art. 126-bis C.d.S., comma 2, deve individuarsi nella comunicazione "all'organo di polizia che procede", da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente è previsto, dalla norma vigente. La stessa è posta in calce nei verbali di contestazione alle norme sulla circolazione stradale che gli organi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 C.d.S. notificano in caso di violazione. I dati della patente di guida della persona, che ha commesso la violazione, saranno trasmessi a conclusione dell’iter burocratico, agli uffici ministeriale per la procedura della decurtazione dei punti sul documento di guida.


 * Consigliere Nazionale ASAPS


Gli “obblighi” degli obbligati in solido. (ASAPS)

Martedì, 20 Giugno 2017
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