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Art. 186, comma secondo e art. 222, comma secondo bis, c.s. – Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale – Ragioni

(Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4321)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2-bis cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non estende ai reati di cui all’art. 186, comma secondo cod. strada, nel caso di patteggiamento, la riduzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, prevista esclusivamente per il caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, atteso che non appare irragionevole la scelta del legislatore di limitare l’estensione di detta riduzione di pena, essendo essa volta ad incentivare il ricorso al rito alternativo, esigenza maggiormente ravvisabile in presenza di reati quali l’omicidio colposo rispetto alla guida in stato di ebbrezza. (Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4321)  [Riv-160708P633] (Artt. 186, 222 cs).

Mercoledì, 07 Giugno 2017
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