Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione - Sopravvenienza prima o dopo la proposizione dell’azione risarcitoria - Conseguenze
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui - già pendente il giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa assicuratrice - venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti del Commissario liquidatore, senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento ad esso o al Fondo di garanzia vittime della strada, che è, invece, prevista, dall’art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, conv., con modif., nella L. n. 738 del 1978, nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio “ex novo” direttamente nei confronti dell’assicuratrice designata per il suddetto fondo, nella qualità. (Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4907) [Riv-160708P603] (Art. 193 cs).